FIDEIUSSIONE “OMNIBUS”
BANCA D'ITALIA E GARANTE BOCCIANO L'ABI
l’attuazione
della RIFORMA MORATTI
I D.LGS. 75 E 77 DEL 15 APRILE 2005
INDENNITÀ DI
ESPROPRIO
COME INCIDE L'I.C.I.
FIDEIUSSIONE “OMNIBUS”
BANCA D'ITALIA E GARANTE BOCCIANO L'ABI
Rispedito al mittente lo schema
contrattuale proposto dall'ABI
Gennaro Stellato
Avvocato civilista
studiostellato@tiscalinet.it
Con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia ha sostanzialmente
bocciato lo schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione
a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) in
quanto, a giudizio, dell'Istituto di Vigilanza «…contiene
disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in misura
uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2 comma 2, lettera A, della
legge n. 287/90».
Inoltre, ha disposto che l'ABI è tenuta a trasmettere preventivamente
alla Banca d'Italia le circolari, emendate dalle disposizioni citate
in precedenza mediante le quali lo schema contrattuale oggetto
d'istruttoria verrà diffuso al sistema bancario. Tali conclusioni
fanno, altresì,
seguito al parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza
e del mercato che ha esposto rilievi critici per gli aspetti di
sua competenza. Occorre però andare con ordine per spiegare bene
la vicenda. L'ABI sin dal 2002 ha predisposto e concordato con
alcune associazioni di consumatori il contenuto del contratto di fideiussione
a garanzia delle operazioni bancarie.Tale schema, dopo vari passaggi
procedurali è stato sottoposto
al parere dell'Autorità ed è ritornato, per il giudizio
definitivo all'Istituto Centrale. La bozza contrattuale è caratterizzata
dalla cosiddetta fideiussione omnibus in virtù della quale il
fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni
da questo assunte, comprensive non solo dei debiti esistenti nel
momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche
di quelli che dovessero sorgere in futuro da operazioni di qualsiasi
natura intercorrenti fra la banca e il debitore principale. A seguito
della modifica legislativa dell'articolo 1938 del codice civile, la validità della
fideiussione per debiti futuri è subordinata alla previsione di
un importo massimo garantito da definire in sede di sottoscrizione
del contratto, per evitare che il fideiussore resti obbligato oltre quanto
stabilito al momento del rilascio della garanzia. Nell'ipotesi
contrattuale dell'ABI sono state inserite clausole prevedenti il "pagamento
a prima richiesta",
la rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 del codice civile
e varie norme di sopravvivenza della fideiussione. In ordine alle
osservazioni della Banca d'Italia, l'ABI ha replicato evidenziando la
peculiarità della
garanzia rispetto a quella disciplinata dal codice civile. La fideiussione
omnibus sarebbe, secondo l'ABI, un istituto giuridico caratterizzato
da una propria causa, consistente nella prestazione di una garanzia
rivolta non ad assicurare l'adempimento di una determinata obbligazione
altrui, bensì a tenere indenne la banca dal rischio dell'insolvenza
del garantito in relazione al complesso dei rapporti che quest'ultimo
ha o avrà con la banca medesima. Le disposizioni divergenti rispetto
al codice civile rappresenterebbero proprio gli elementi che definiscono
la specifica funzione di questa forma di garanzia, la cui legittimità andrebbe
conseguentemente giudicata al di fuori dello schema legale costruito
in generale per la fideiussione. A sostegno delle proprie tesi
l'associazione ha poi evidenziato che uno schema simile risulterebbe
adottato dalla stragrande maggioranza dei paesi europei. Inoltre
si sostiene che la funzionalità della fideiussione omnibus rispetto
alle specifiche esigenze del credito bancario sarebbe confermata dall'analisi
dei nuovi principi di vigilanza prudenziali stabiliti per Basilea 2:
solo questo schema contrattuale risponderebbe alle caratteristiche che
le garanzie personali prestate alle banche devono presentare, secondo
la nuova regolamentazione internazionale, ai fini dell'attenuazione del
rischio per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Nel parere espresso
dall'Autorità garante
della concorrenza e del mercato però viene evidenziato che lo
schema del contratto non è compatibile con la ratio delle modifiche
apportate alla disciplina del codice civile dalla legge del 1992
ispirata a tutelare la posizione del garante in quanto si scelgono
le ipotesi più sfavorevoli al fideiussore. In particolare si rileva,
come profilo di criticità, la clausola che allarga la garanzia
anche alla copertura di interessi, oneri tributari, spese e ogni
altro accessorio senza prevedere l'ipotesi di stipulare patto contrario,
ex articolo 1942 del codice civile. Inoltre si è rilevata, anche
sulla base dell'analisi della casistica, che un simile tipo di
garanzia tenderebbe ancor più ad
aggravare la posizione del debitore. In sostanza, a prescindere
dal ping pong fra ABI e Bankitalia sugli aspetti più importanti
della vicenda sia sotto il profilo giuridico che tecnico bancario,
va ricordato che è stato
esaminato anche nell'ottica dell'eventuale violazione di norme
sulla concorrenza. A tal riguardo le verifiche effettuate hanno
confermato una sostanziale uniformità dei contratti utilizzati
dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI secondo una consolidata
prassi bancaria. Tale sostanziale conformità sarebbe compatibile
con le regole di concorrenza a condizione che i predetti schemi
non costituiscano un ostacolo alla possibilità di diversificazione
del prodotto offerto anche attraverso la diffusione di clausole che,
incidendo su aspetti sostanziali del rapporto, riescano a equilibrare
gli interessi delle parti. Il rilievo critico più importante è quello
relativo alla rinuncia del fideiussore ai termini ex articolo 1957
del codice civile e quello sulle cosiddette clausole di sopravvivenza
della fideiussione che non sarebbero giustificati da criteri di
funzionalità.
In realtà tali clausole avrebbero, scrive la Banca d'Italia, «…lo
scopo preciso di addossare al fideiussore le conseguenze negative
derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca
ovvero dall'invalidità o
dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi
della stessa…». In virtù di questi rilievi l'Istituto
di Via Nazionale ha disposto quanto si diceva all'inizio dell'articolo.
Anche se l'ABI ha la possibilità di ricorrere al Tar Lazio, resta
comunque importante la circostanza che, sia pure senza approfondire
le tematiche tecnico-giuridiche che costituiscono un aspetto fondamentale
della vicenda, occorre osservare che si è tentato di far rientrare
dalla finestra quello che era stato fatto uscire dalla porta. L'appro-vazione
di uno schema di contratto di fideiussione che risponda a esigenze
di chiarezza e tutela del fideiussore è fondamentale per tutte
le parti interessate e, quindi, anche per le banche. Questo sia
nell'ipotesi in cui i fideiussori siano soggetti professionali, sia nell'ipotesi
in cui siano semplicemente congiunti del soggetto garantito. Forse
occorrerebbe una maggiore spinta in senso concorrenziale e meno conformità a
schemi imposti dall'alto: la diversificazione effettiva dell'offerta,
nel rispetto del codice civile, potrebbe costituire un elemento
di rottura e di reale sviluppo dei rapporti economici. La standardizzazione
dell'offerta contrattuale dovrebbe limitarsi e fermarsi agli aspetti
fondamentali che, indubbiamente, presenta aspetti positivi sotto
il profilo economico, lasciando alle parti interessate la possibilità di
incidere significativamente sugli equilibri del rapporto. Sarebbe
un importante passo in avanti soprattutto nell'ottica di chiarezza e
correttezza dei rapporti.
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