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  Dicembre 2012

Articoli n° 5
giugno 2005
 


ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI

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PRIVACY E MARKETING
NUOVE REGOLE PER LE FIDELITY CARDS
Intervento del Garante nel settore della fidelizzazione della clientela

Riccardo Imperiali
Studio Legale Imperiali
riccardo.imperiali@imperiali.com

 

Il 24 febbraio 2005, il Garante, al termine di una consultazione pubblica avviata nei mesi precedenti, ha emesso un provvedimento generale sul fenomeno dell'utilizzazione di carte o tessere di "fidelizzazione" volte a creare un rapporto duraturo con la clientela per acquisti e servizi. Elemento comune a situazioni diverse è, a detta del Garante, la possibilità per gli intestatari delle "carte" di usufruire di alcuni vantaggi per effetto della titolarità della fidelity card, oppure del genere o volume di spesa o delle prestazioni richieste (ad esempio, sconti per l'acquisto di prodotti; premi o bonus correlati; priorità; servizi accessori; facilitazioni di pagamento). A confermare l'applicabilità del provvedimento a tutte le iniziative di fidelizzazione (fra cui le operazioni a premi), il Garante afferma testualmente: «...i principi normativi richiamati in questa sede per la grande distribuzione hanno carattere generale e sono già applicabili in diversi ambiti...». Il provvedimento ha carattere cogente, e la sua violazione comporterebbe illiceità del trattamento, inutilizzabilità dei dati, possibilità per gli interessati di richiedere la cancellazione degli stessi, maggiore esposizione in sede civile, possibilità per il Garante di disporre anche in via cautelare il blocco dei dati o il divieto del trattamento. Il Garante, nell'ambito delle iniziative di fidelizzazione, ha distinto fra tre finalità, spesso coesistenti: 1. fidelizzazione in senso stretto, realizzata attribuendo particolari vantaggi ai clienti; 2. creare il profilo del cliente attraverso le abitudini e le scelte di consumo; 3. marketing diretto. Partendo da tale distinzione il Garante ha individuato le differenti modalità di trattamento e gli specifici adempimenti.

Finalità di fidelizzazione
La fidelizzazione della clientela non è disciplinata da norme specifiche nel codice privacy, e il provvedimento generale del Garante rappresenta la sua prima razionalizzazione. Ai fini della fidelizzazione in senso stretto, è consentito trattare dati eventualmente relativi al volume di spesa globale progressivamente realizzato (senza, cioè, riferimenti di dettaglio ai singoli prodotti), nella misura in cui sia realmente necessario trattarli - e in particolare conservarli - per attribuire i vantaggi medesimi, e per il tempo a ciò strettamente necessario. Il Garante chiarisce che «...l'eventuale conservazione di dati di dettaglio relativi alle particolari tipologie di beni e servizi acquistati, o ai vantaggi conseguiti (punti, premi, bonus, eccetera), non è di regola necessaria specie se si persegue la sola finalità di "fidelizzazione"; nei casi particolari in cui essa è lecita, deve essere rispettato il principio di proporzionalità...».

Informare innanzitutto
Per ciò che concerne i singoli adempimenti, il Garante raccomanda di fornire al cliente un'informativa privacy chiara e completa al fine di evitare comportamenti che possano «incidere sulle scelte libere e consapevoli del cliente nell'adesione ai "programmi di fidelizzazione"». Inoltre, l'informativa non deve contenere generici rinvii a regolamenti di servizio non acclusi, deve essere inserita all'interno di moduli con un'adeguata evidenza e collocata in modo autonomo e unitario in un apposito riquadro, così da essere agevolmente individuabile rispetto ad altre clausole del regolamento di servizio. Quanto al consenso, nel provvedimento si precisa che, per la finalità di fidelizzazione in senso stretto, esso non occorre, essendo sufficiente che il cliente accetti le condizioni generali di contratto predisposte dal Titolare del trattamento.

Il profilo del consumatore
Nel codice privacy, l'attività cosiddetta di "profilazione" è soggetta a un regime giuridico speciale. Anzitutto, «...nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato» (art. 14). In tutti i casi in cui la finalità del trattamento è l'elaborazione automatizzata di un profilo dell'interessato, quest'ultimo può opporsi per motivi legittimi al trattamento, «...salvo che la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante...» (art. 14.2). Infine, in presenza di profilazione si rende obbligatoria la preventiva notifica al Garante, e l'inosservanza di tale obbligo espone il Titolare a sanzione amministrativa. Nel provvedimento, il Garante mostra un particolare sfavore verso la profilazione: partendo dal presupposto che tale attività può essere svolta, in diversi casi, disponendo solo di dati anonimi o non identificativi (ad esempio un codice numerico), senza alcuna relazione tra i dati che renda possibile individuare gli interessati e le indicazioni analitiche relative alla loro sfera personale (gusti, preferenze, abitudini, bisogni e scelte di consumo). In definitiva, ogni volta che è possibile perseguire la finalità di profilazione con tali modalità, non è lecito utilizzare - e tanto meno conservare - dati personali o identificativi.

Il consenso dell'interessato
Se la profilazione non può essere operata sulla base di dati anonimi - come in linea di massima il Garante prescrive di fare -, «...le informazioni che si intende acquisire … e le modalità del loro trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alla tipologia dei beni commercializzati o dei servizi...». Il Garante, in questo caso richiede che l'informativa evidenzi le caratteristiche dell'attività di profilazione, la specifica individuazione di terzi cui i dati possono eventualmente essere ceduti, e le finalità del trattamento operato da questi ultimi. Dal testo dell'informativa deve emergere chiaramente che, per questi scopi, il conferimento dei dati e il consenso sono liberi e facoltativi rispetto alle ordinarie attività legate alla fidelizzazione in senso stretto. Ne deriva che la profilazione deve necessariamente poggiare sulla richiesta di un consenso specifico, separato dall'eventuale consenso per finalità di direct marketing. Ciò consente al cliente di poter aderire al programma di fidelizzazione senza necessariamente sottoporsi alla profilazione.

Finalità di direct marketing
La finalità di «...invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale...» è oggetto, nel codice privacy, di una disciplina molto articolata, che attribuisce un particolare valore all'autodeterminazione dell'interessato. Il codice attribuisce all'interessato il diritto di opporsi in qualsiasi momento a un trattamento operato con finalità di direct marketing, anche se precedentemente ha rilasciato il consenso. Mentre nel caso in cui il Titolare del trattamento intenda utilizzare sistemi automatizzati di chiamata a fini di direct marketing, è tenuto a richiedere il consenso dell'interessato. Infine, per la promozione via e-mail di prodotti e servizi analoghi a quelli oggetto di una precedente vendita con le stesse modalità (via e-mail), è ammesso un particolare sistema cosiddetto di opt out, che va evidenziato nell'informativa e che dovrà essere agevolmente azionabile dall'interessato. In altre parole, occorre un'adeguata informativa, ma non il consenso dell'interessato che potrà, comunque, sempre opporre il proprio rifiuto alla continuazione del trattamento. É necessario ricordare che la materia del direct marketing sarà oggetto di un codice di deontologia e buona condotta (i cui lavori preparatori sono appena iniziati) che indicherà, fra l'altro, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni. Il Garante, con questo provvedimento sulla fidelizzazione, ha chiarito che possono essere raccolti e utilizzati i dati personali, a patto che essi siano pertinenti e non eccedenti per l'invio di materiale pubblicitario o di comunicazioni commerciali o per la vendita diretta. Si tratta, di regola, dei soli dati direttamente correlati all'identificazione dell'intestatario del programma di fidelizzazione o di suoi familiari, ovvero di persone da esso indicate. Anche per la finalità di direct marketing, l'informativa deve essere particolarmente trasparente e deve evidenziare la possibilità di aderire al programma di fidelizzazione senza per questo dovere necessariamente accettare iniziative di direct marketing. Infine, il Garante prescrive un consenso separato per il trattamento di dati a fini di direct marketing, anche se nato all'interno del contesto di un programma di fidelizzazione.

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