LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO
i BENEFICI PREVIDENZIALI
Raffronto tra la disciplina attuale e quella previgente
Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali
g.baselice@assindustria.sa.it
Nel presente articolo proveremo a ricostruire l'evoluzione della disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. La legge n. 257 del 27 marzo 1992, all'art. 13, comma 8, ha stabilito che per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un intervallo superiore a 10 anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente 1,5. Il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ha in parte modificato tale agevolazione nella parte in cui all'art. 47 ha ridotto il predetto coefficiente, a partire dal 1° ottobre 2003, da 1,5 a 1,25, disponendo inoltre che tale moltiplicatore si applichi ai soli fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica e non della maturazione del diritto di accesso alla medesima. Per ottenere il beneficio in discorso, il lavoratore deve essere stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a 10 anni in concentrazione annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. Tale limite non si applica ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del D.P.R. n. 1124/65. In attuazione del so-pramenzionato articolo 47 del decreto 269, il Ministero del Lavoro ha emanato lo scorso 27 ottobre un decreto che stabilisce che le domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali vanno presentate entro il prossimo 15 giugno a pena di decadenza dal diritto. Il decreto ha stabilito che ai lavoratori esposti all'amianto per periodi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL che abbiano già maturato alla data del 2 ottobre 2003 il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla legge 257/92 si applica la disciplina previgente alla medesima data, per cui tali lavoratori continueranno a fruire del coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di esposizione, ai fini sia della determinazione delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Invece, sempre secondo il decreto, i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione all'amianto secondo la nuova disciplina, per cui l'intero periodo di esposizione è moltiplicato, unicamente ai fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica per il coefficiente 1,25. Pertanto, il beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una delle seguenti situazioni: a) siano in possesso di un certificato rilasciato dall'INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto; b) abbiano ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o amministrativa, dell'esposizione ultradecennale all'amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003; c) vengano in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005; d) ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale con sentenze pronunciate in esito di ricorsi presentati avverso diniego dell'INAIL su domande di certificazione. Entro il termine del 15 giugno 2005 debbono presentare la relativa istanza per il riconoscimento dei benefici anche i lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto del comma 6 bis dell'art. 47 della legge 24 novembre 2003, n. 326, ossia: 1) i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, anche in base ai benefici di cui al comma 8 dell'art. 13 della citata legge n. 257; 2) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano dei trattamenti di mobilità; lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. Rientrano invece nell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni i lavoratori che hanno svolto attività lavorativa che: a) non era, e tuttora non è, soggetta all'assicurazione INAIL ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, come i vigili del fuoco, il personale di volo della navigazione aerea, ecc.; b) è stata in passato, ed è tuttora, soggetta all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso un Ente assicuratore diverso dall'INAIL, e cioè i marittimi e i dipendenti, civili e militari, dello Stato. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL a seguito della presentazione della domanda di certificazione presentata dai lavoratori nel termine previsto (15 giugno 2005). Per data di presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o quella del timbro postale di invio in caso di raccomandata. Per l'avvio del procedimento di riconoscimento dei benefici, il lavoratore deve presentare in allegato alla domanda il curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro da cui si evinca l'azienda in cui si è verificata l'esposizione, le mansioni alle quali è stato adibito e il periodo. Nel caso di lavoratori non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è necessario indicare nel curriculum anche l'adibizione in modo diretto e abituale a una delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto, e puntualmente indicate nell'art. 2 del DM: a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi; b) produzione di manufatti contenti amianto; c) fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto; d) coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari; e) demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto f) movimentazione, manipolazione, e utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto; g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente svolta. Le controversie relative al rilascio e al contenuto dei curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro. Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo viene rilasciato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Gli accertamenti sulla durata e sull'intensità dell'esposizione vengono poi fatti dalle CONTARP regionali, le quali potranno formulare giudizi fondati su ragionevole verosimiglianza, utilizzando le informazioni ricavabili da situazioni lavorative con caratteristiche analoghe e ogni altra documentazione e conoscenza utile. Una volta che l'INAIL (CONTARP) ha eseguito i suddetti accertamenti sull'esposizione del lavoratore all'amianto, ne rilascia certificazione al lavoratore, il quale presenta poi domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico comprensivo dei suddetti benefici.
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