BNUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO
LA FISCALITÀ DIFFERITA
La corretta determinazione del carico fiscale tutela i soci
Lorenzo
Iaselli
Dottore Commercialista - Studio Giunta, Caserta
liasell@tin.it -
dr.giunta@studiogiunta.it
La rappresentazione obbligatoria della fiscalità differita negli
schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, costituisce una delle
novità di maggiore interesse apportate in tema di bilancio dalla
recente riforma del diritto societario (Decreto Legislativo 6/2003).
Finora, infatti, l'iscrizione della fiscalità differita in bilancio
era stata raccomandata esclusivamente dal Principio Contabile n.25, emanato
nel marzo 1999 dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei
Ragionieri e Periti Commerciali, al fine di ottemperare alla «necessità di
far gravare sull'esercizio di produzione dei redditi, il carico tributario
ad esso correlato, in termini di imposte dirette, eliminando gli effetti
temporanei che generano una traslazione parziale o totale nel tempo,
del carico tributario gravante sul reddito prodotto». In pratica,
dunque, se i Principi Contabili Nazionali e quelli Internazionali (IAS
n.12, "Income
Taxes") già da alcuni anni hanno rimarcato l'importanza della
rilevazione della fiscalità differita in bilancio, nel rispetto del
principio di competenza economica, solo a partire dai bilanci chiusi
al 31 dicembre 2004 tale adempimento diviene obbligatorio per la platea
dei contribuenti interessati.
Quali sono le cause della fiscalità differita? Com'è noto,
per addivenire al calcolo della base imponibile cui riferire le aliquote
d'imposizione fiscale (IRES e IRAP), bisogna far riferimento all'utile di
bilancio ante-imposte, risultato che viene calcolato sulla base delle norme
civilistiche e dei principi contabili. A tale grandezza, alla luce del disposto
dell'art.83 del T.U.I.R., vengono apportate variazioni in aumento e in diminuzione,
secondo quanto disposto dalla normativa fiscale. Tali rettifiche, derivanti
dall'indeducibilità fiscale di un costo di competenza o dalla non
imponibilità fiscale di un componente positivo di competenza dell'esercizio,
determinano inevitabilmente delle differenze tra il risultato civilistico
e quello fiscale. Ai fini della corretta rappresentazione contabile della
fiscalità differita, occorre distinguere, tra le citate differenze,
quelle a carattere permanente da quelle a carattere temporaneo. Le prime
sono variazioni del reddito civilistico destinate a non compensarsi in futuro
con variazioni di segno opposto (tipico è il caso della quota indeducibile
delle spese di rappresentanza, pari ai due terzi del loro importo). Le seconde,
d'altro canto, si originano allorché le norme fiscali stabiliscono
che un componente negativo o positivo di reddito, lungi dall'essere indeducibile
o non imponibile tout court, possa o debba essere semplicemente dedotto
o tassato in un periodo successivo a quello di competenza economica. Si
può far riferimento, al riguardo, a un compenso deliberato in favore
dell'amministratore dall'assemblea degli azionisti, ma non ancora corrisposto
al 31 dicembre (differenza temporanea deducibile o passiva, che determina
un aumento temporaneo del reddito imponibile, destinata ad esaurire il suo
effetto nell'esercizio in cui il compenso sarà pagato), oppure alle
plusvalenze patrimoniali tassate in più esercizi (differenze temporanee
tassabili attive, che determinano una diminuzione temporanea del reddito
imponibile). Esclusivamente le differenze temporanee impongono l'obbligo
di tener conto della fiscalità differita, mediante il calcolo di
imposte anticipate (ovvero crediti per imposte pagate anticipatamente rispetto
al periodo di competenza temporale, che saranno recuperate allorché gli
oneri diventeranno fiscalmente deducibili) e di imposte differite (ovvero
costi di competenza dell'esercizio da rilevare in contropartita di un apposito
fondo imposte differite che si estinguerà col pagamento dei futuri
debiti tributari connessi).
L'obbligo posto a carico del redattore del nuovo bilancio d'esercizio
avrà, dunque, l'effetto di ripristinare, nell'esercizio di competenza
del componente positivo o negativo di reddito, il pieno allineamento tra
detto componente e l'effetto fiscale da esso generato. La disposizione è diretta
conseguenza della necessità di raggiungere la prevalenza della sostanza
sulla forma e di eliminare le interferenze fiscali nella redazione del bilancio
d'esercizio. L'abolizione del cosiddetto doppio binario, infatti, comporterà inevitabilmente
una più diffusa divergenza tra reddito di bilancio e reddito fiscale,
che andava controbilanciata proprio dai maggiori adempimenti in tema di
fiscalità differita.
In concreto, il nuovo dettato normativo previsto dalla riforma Vietti,
introduce le seguenti modifiche agli schemi di bilancio:
- aggiunta nell'attivo dello stato patrimoniale della voce C.II.4-bis, "Crediti
Tributari";
- aggiunta, sempre in stato patrimoniale, della voce C.II.4-ter, "Imposte
anticipate", che consente l'iscrizione della fiscalità differita
attiva in una voce separata rispetto ai crediti tributari;
- integrazione della voce B.2 del passivo dello stato patrimoniale, che
viene chiamata "Fondi per rischi ed oneri: per imposte, anche differite";
- integrazione della voce 22 del conto economico, che viene denominata "Imposte
sul reddito dell'esercizio: correnti, differite e anticipate".
É opportuno sottolineare che l'iscrizione di un'attività per
imposte anticipate è subordinata all'esistenza della "ragionevole
certezza" che in futuro le imposte prepagate si possano compensare
con le imposte differenziali correlate ai maggiori imponibili. Inoltre,
occorrerà monitorare di anno in anno l'ammontare delle imposte anticipate
iscritte in bilancio, al fine di verificare periodicamente il requisito
della ragionevole certezza di ottenere in futuro redditi "capienti" per
recuperare l'intero importo. Di particolare interesse appare, poi, l'analisi
degli effetti delle nuove disposizioni sul contenuto della nota integrativa:
il punto 14 del nuovo articolo 2427 Codice Civile comporta l'obbligo di
redigere un apposito "prospetto di riconciliazione" tra risultato
civilistico e risultato fiscale, che illustri:
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la
rilevazione di imposte differite, specificando le aliquote applicate e le
variazioni rispetto al precedente esercizio, le voci escluse dal computo
e le relative motivazioni;
- l'ammontare di imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinente
a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti (anche le perdite fiscali
riportabili, difatti, generano imposte anticipate, dato che il carico tributario
futuro sarà ridotto negli esercizi di utilizzazione della perdita
in compensazione);
- l'ammontare non ancora contabilizzato e la relativa motivazione.
In conclusione, sembra opportuno operare una riflessione sulla ratio
della norma in esame: la corretta determinazione del carico fiscale di competenza
dell'esercizio, da operarsi tramite la rilevazione obbligatoria della fiscalità differita,
va interpretata, innanzitutto, come uno strumento di tutela nei confronti
dei soci. Difatti, la mancata contabilizzazione di imposte differite, nel
caso di differenze temporanee tassabili, avvantaggia la compagine sociale
in carica nell'anno di sfruttamento dell'agevolazione tributaria, penalizzando,
al contrario, i soci che subiscono il "reversal effect".
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