RISCHIO D' INCENDIO
LE CINQUE FASI della VALUTAZIONE
Ogni datore di lavoro è tenuto
ad adottare le necessarie misure di prevenzione
Marcello
Tambone
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza ISPESL
In osservanza a quanto disposto nell'articolo 4, c.
2 del D.Lgs. 626/94, ogni datore di lavoro è tenuto
a effettuare opportuna "valutazione del rischio d'incendio" dei
luoghi di lavoro dei quali è responsabile, adottando
le necessarie misure tecnico-organizzative di prevenzione
incendi e gestione dell'emergenza incendio. Le linee guida
per effettuare tale valutazione sono quelle riportate nell'Allegato
I del D.M. 10/03/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro -
S.O. alla G.U. n. 81 del 07/04/1998), che prevedono di:
a) Determinare i fattori di pericolo
d'incendio come la presenza di: 1) materiali e/o sostanze facilmente combustibili o infiammabili
(ad esempio, vernici, solventi; gas infiammabili; materiali
plastici; grandi quantitativi di materiali cartacei; prodotti
chimici infiammabili, che possono reagire con altre sostanze
presenti nell'area di lavoro; prodotti derivati dalla lavorazione
del petrolio, ecc.); 2) sorgenti di innesco (ad esempio,
l'utilizzo di fiamme libere; possibili sorgenti di fiamme,
scintille dovute a processi di lavorazione; macchine, impianti
o attrezzature ad alimentazione elettrica non istallate e/o
utilizzate secondo le norme di buona tecnica, ecc.); 3) fattori
trasversali (ad esempio, territorio sismico; prossimità con
altre attività ad alto rischio d'incendio; evidenti
carenze di manutenzione degli impianti, di macchine e dei
dispositivi di lotta agli incendi; mancanza di formazione
e informazione dei lavoratori in materia di prevenzione incendi).
b) Identificare le persone che possono
essere esposte al rischio d'incendio, tenendo conto dell'affollamento
massimo prevedibile, delle condizioni psicofisiche dei presenti
e valutando se all'interno delle aree di lavoro può esserci
presenza di: pubblico occasionale; persone che non hanno
familiarità con i luoghi di lavoro in genere e con
le vie e le uscite di emergenza in particolare (ad esempio
i lavoratori appartenenti alle imprese di pulizia o di manutenzione);
persone con mobilità, udito o vista limitata; persone
incapaci di reagire prontamente in caso di una emergenza;
lavoratori in "aree" a rischio specifico d'incendio;
lavoratori che possono essere ignari del verificarsi di un
pericolo di incendio, in quanto svolgono la loro attività in
locali (o aree) isolati dal resto dei luoghi di lavoro.
c) Valutare e stimare l'entità di ciascun
rischio d'incendio accertato: utilizzando tutti i sistemi, le metodologie
e gli strumenti di cui si dispone come regolamenti, norme
di buona tecnica nazionali o internazionali, esperienze nello
specifico settore ecc.; tenendo nel dovuto conto che le probabilità che
si verifichino le condizioni di innesco di un incendio, risultano
tanto maggiori quando si è in presenza di scadente
organizzazione del lavoro, sfavorevoli condizioni dei luoghi
di lavoro, carente stato psico-fisico dei lavoratori, ecc.;
considerando la presenza di tutte le misure di sicurezza
adottate come i rivelatori di incendio collegati a idonei
dispositivi di allarme automatico d'incendio (acustici e/o
ottici), i dispositivi mobili di lotta agli incendi (estintori),
che devono risultare in numero sufficiente, di capacità adeguata
all'uso, installati in tutte le aree a rischio specifico
d'incendio, posti per essere utilizzati solo nei luoghi ove
il prodotto estinguente è compatibile con le sostanze,
le lavorazioni e le apparecchiature presenti, i dispositivi
fissi di lotta agli incendi (idranti), che devono risultare
in numero sufficiente, idonea ubicazione, installati per
essere utilizzati solo nei luoghi ove il prodotto estinguente
(l'acqua), è compatibile con le lavorazioni e le apparecchiature
presenti, gli impianti e/o i dispositivi di spegnimento automatico
d'incendio, loro ubicazione e tipologia dell'estinguente
(ad esempio ad acqua, a schiuma, ad anidride carbonica ecc.),
le scale di emergenza, numero, ubicazione e tipologia (come
ad esempio, A) scale di emergenza interne alla struttura
edilizia: a prova di fumo; a prova di fumo con accesso da "zona
filtro"; a prova di fumo con accesso da "zona filtro
mantenuto in soprapressione"; a prova di fumo con accesso
areato da canna di ventilazione; B) scale di emergenza esterne
alla struttura edilizia); le compartimentazioni poste a protezione
delle aree a "rischio specifico d'incendio", le
vie e le uscite di emergenza, loro numero, ubicazione e caratteristiche
dimensionali, la segnaletica di emergenza conforme al dettato
del D.Lgs. 493/96 (v. figura); i dispositivi di illuminazione
di emergenza, loro numero e ubicazione; le informazioni aggiuntive,
come le planimetrie dei luoghi di lavoro ove risultino riportate:
a) le scale di emergenza; b) le uscite di emergenza; c) i
percorsi per il raggiungimento delle uscite di emergenza;
d) il posizionamento dei dispositivi di lotta agli incendi;
e) la collocazione dei rivelatori d'incendio; f) l'ubicazione
dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica;
g) le aree "protette" mediante opportune compartimentazioni;
h) i locali muniti di impianti automatici di lotta agli incendi,
eccetera.
d) Eliminare o ridurre i pericoli d'incendio. A
seguito della identificazione dei pericoli d'incendio in
una determinata attività o lavorazione, sarà necessario
valutare se i pericoli riscontrati possono essere: eliminati; ridotti;
eliminati e/o ridotti, tramite possibili modifiche della
organizzazione del processo lavorativo; separati da altre
aree di lavoro attraverso idonee compartimentazioni.
e) Programmare le misure da adottare
a seguito della valutazione del rischio d'incendio. A seguito della valutazione del rischio
d'incendio, sarà necessario provvedere rapidamente
all'attuazione delle misure necessarie per il miglioramento
della prevenzione incendi, e successivamente attuare un programma
di controllo dei luoghi di lavoro ai fini antincendio, affinché il
livello di sicurezza non scada nel tempo. Naturalmente la
valutazione del rischio d'incendio dovrà essere oggetto
di opportuna revisione ogni volta che saranno modificati
in modo significativo i processi lavorativi, le sostanze
o i materiali depositati e/o utilizzati, le strutture edilizie,
il numero dei lavoratori, eccetera.
|