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  Dicembre 2012

Articoli n° 5
giugno 2005
 


ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI

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RISCHIO D' INCENDIO
LE CINQUE FASI della VALUTAZIONE
Ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare le necessarie misure di prevenzione

Marcello Tambone
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza ISPESL

 

In osservanza a quanto disposto nell'articolo 4, c. 2 del D.Lgs. 626/94, ogni datore di lavoro è tenuto a effettuare opportuna "valutazione del rischio d'incendio" dei luoghi di lavoro dei quali è responsabile, adottando le necessarie misure tecnico-organizzative di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza incendio. Le linee guida per effettuare tale valutazione sono quelle riportate nell'Allegato I del D.M. 10/03/98 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro - S.O. alla G.U. n. 81 del 07/04/1998), che prevedono di:

a) Determinare i fattori di pericolo d'incendio come la presenza di: 1) materiali e/o sostanze facilmente combustibili o infiammabili (ad esempio, vernici, solventi; gas infiammabili; materiali plastici; grandi quantitativi di materiali cartacei; prodotti chimici infiammabili, che possono reagire con altre sostanze presenti nell'area di lavoro; prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio, ecc.); 2) sorgenti di innesco (ad esempio, l'utilizzo di fiamme libere; possibili sorgenti di fiamme, scintille dovute a processi di lavorazione; macchine, impianti o attrezzature ad alimentazione elettrica non istallate e/o utilizzate secondo le norme di buona tecnica, ecc.); 3) fattori trasversali (ad esempio, territorio sismico; prossimità con altre attività ad alto rischio d'incendio; evidenti carenze di manutenzione degli impianti, di macchine e dei dispositivi di lotta agli incendi; mancanza di formazione e informazione dei lavoratori in materia di prevenzione incendi).

b) Identificare le persone che possono essere esposte al rischio d'incendio, tenendo conto dell'affollamento massimo prevedibile, delle condizioni psicofisiche dei presenti e valutando se all'interno delle aree di lavoro può esserci presenza di: pubblico occasionale; persone che non hanno familiarità con i luoghi di lavoro in genere e con le vie e le uscite di emergenza in particolare (ad esempio i lavoratori appartenenti alle imprese di pulizia o di manutenzione); persone con mobilità, udito o vista limitata; persone incapaci di reagire prontamente in caso di una emergenza; lavoratori in "aree" a rischio specifico d'incendio; lavoratori che possono essere ignari del verificarsi di un pericolo di incendio, in quanto svolgono la loro attività in locali (o aree) isolati dal resto dei luoghi di lavoro.



c) Valutare e stimare l'entità di ciascun rischio d'incendio accertato: utilizzando tutti i sistemi, le metodologie e gli strumenti di cui si dispone come regolamenti, norme di buona tecnica nazionali o internazionali, esperienze nello specifico settore ecc.; tenendo nel dovuto conto che le probabilità che si verifichino le condizioni di innesco di un incendio, risultano tanto maggiori quando si è in presenza di scadente organizzazione del lavoro, sfavorevoli condizioni dei luoghi di lavoro, carente stato psico-fisico dei lavoratori, ecc.; considerando la presenza di tutte le misure di sicurezza adottate come i rivelatori di incendio collegati a idonei dispositivi di allarme automatico d'incendio (acustici e/o ottici), i dispositivi mobili di lotta agli incendi (estintori), che devono risultare in numero sufficiente, di capacità adeguata all'uso, installati in tutte le aree a rischio specifico d'incendio, posti per essere utilizzati solo nei luoghi ove il prodotto estinguente è compatibile con le sostanze, le lavorazioni e le apparecchiature presenti, i dispositivi fissi di lotta agli incendi (idranti), che devono risultare in numero sufficiente, idonea ubicazione, installati per essere utilizzati solo nei luoghi ove il prodotto estinguente (l'acqua), è compatibile con le lavorazioni e le apparecchiature presenti, gli impianti e/o i dispositivi di spegnimento automatico d'incendio, loro ubicazione e tipologia dell'estinguente (ad esempio ad acqua, a schiuma, ad anidride carbonica ecc.), le scale di emergenza, numero, ubicazione e tipologia (come ad esempio, A) scale di emergenza interne alla struttura edilizia: a prova di fumo; a prova di fumo con accesso da "zona filtro"; a prova di fumo con accesso da "zona filtro mantenuto in soprapressione"; a prova di fumo con accesso areato da canna di ventilazione; B) scale di emergenza esterne alla struttura edilizia); le compartimentazioni poste a protezione delle aree a "rischio specifico d'incendio", le vie e le uscite di emergenza, loro numero, ubicazione e caratteristiche dimensionali, la segnaletica di emergenza conforme al dettato del D.Lgs. 493/96 (v. figura); i dispositivi di illuminazione di emergenza, loro numero e ubicazione; le informazioni aggiuntive, come le planimetrie dei luoghi di lavoro ove risultino riportate: a) le scale di emergenza; b) le uscite di emergenza; c) i percorsi per il raggiungimento delle uscite di emergenza; d) il posizionamento dei dispositivi di lotta agli incendi; e) la collocazione dei rivelatori d'incendio; f) l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica; g) le aree "protette" mediante opportune compartimentazioni; h) i locali muniti di impianti automatici di lotta agli incendi, eccetera.

d) Eliminare o ridurre i pericoli d'incendio. A seguito della identificazione dei pericoli d'incendio in una determinata attività o lavorazione, sarà necessario valutare se i pericoli riscontrati possono essere: eliminati; ridotti; eliminati e/o ridotti, tramite possibili modifiche della organizzazione del processo lavorativo; separati da altre aree di lavoro attraverso idonee compartimentazioni.

e) Programmare le misure da adottare a seguito della valutazione del rischio d'incendio. A seguito della valutazione del rischio d'incendio, sarà necessario provvedere rapidamente all'attuazione delle misure necessarie per il miglioramento della prevenzione incendi, e successivamente attuare un programma di controllo dei luoghi di lavoro ai fini antincendio, affinché il livello di sicurezza non scada nel tempo. Naturalmente la valutazione del rischio d'incendio dovrà essere oggetto di opportuna revisione ogni volta che saranno modificati in modo significativo i processi lavorativi, le sostanze o i materiali depositati e/o utilizzati, le strutture edilizie, il numero dei lavoratori, eccetera.

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