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l’attuazione
della RIFORMA MORATTI
I D.LGS. 75 E 77 DEL 15 APRILE 2005
INDENNITÀ DI
ESPROPRIO
COME INCIDE L'I.C.I.
l’attuazione della RIFORMA MORATTI
I D.LGS. 75 E 77 DEL 15 APRILE 2005
L’apprendistato per espletare
il diritto-dovere di istruzione e formazione
Lorenzo Ioele
Docente Diritto Sicurezza Sociale - Università degli Studi di Salerno
avvocato.ioelelorenzo@tin.it
Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2005, n. 103 sono stati
pubblicati due decreti legislativi del 15 aprile 2005, n. 75 e n.
77, attuativi delle deleghe previste dalla cosiddetta riforma Moratti
(Legge 53/2003). Con tali decreti legislativi il sistema dell'istruzione
e della formazione professionale comincia ad assumere contorni più definiti
nel cui ambito va collocata la prima ipotesi di apprendistato prevista
dal Decreto Legislativo 276/2003. Rammento, infatti, che tale decreto
prevede l'apprendistato professionalizzante (v. art.49), l'apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (v.
art.50), sui quali mi sono trattenuto in un mio precedente intervento,
e l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione (art.48) che intendo trattare in questa sede. Tale ipotesi,
per espressa previsione del legislatore, si colloca nel contesto del sistema
previsto dalla legge 53/2003 al fine di garantire l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione per giovani e adolescenti che abbiano compiuto
15 anni. I due decreti legislativi sopra citati attuano la riforma
Moratti, quello portante il n.76 sotto il profilo della definizione delle
norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (v.
art.2, comma I, lett.c, legge n.53/2003), l'altro, portante il n.77, sotto
il profilo delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro (v.
art.4, legge n.53/2003). Il sistema educativo di istruzione e formazione
si articola nella scuola dell'infanzia di durata triennale riguardante
bambini e bambine che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento e in due cicli successivi. Il primo comprende
la scuola primaria (durata 5 anni) e la scuola secondaria (3 anni). Il
secondo ciclo si articola in due sotto sistemi e cioè il sistema
dei licei (durata 5 anni) e quello dell'istruzione e della formazione professionale
fino al compimento del diciottesimo anno di età. Il Decreto Legislativo
n.76/2005 definisce il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.
L'art.1 stabilisce che la Repubblica «...promuove
l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari
opportunità di
raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e
le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche,
coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle
dimensioni locali, nazionale ed europea...» e «...assicura
a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici
anni o, comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età...». L'art.
1 specifica che la realizzazione del diritto all'istruzione e alla formazione,
che poi assume anche i contorni del dovere, si realizza nelle istituzioni
del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni
formative, «anche
attraverso l'apprendistato di cui all'art.48 del Decreto Legislativo
10 settembre 2003 n. 276». In pratica il secondo ciclo educativo
può realizzarsi
attraverso il sistema dei licei o attraverso il sistema dell'istruzione-formazione,
con possibilità di una interazione tra i due sistemi dei licei e
con l'ulteriore soluzione alternativa consistente nella possibilità di
utilizzare le istituzioni formative con periodi di alternanza scuola-lavoro
sulla base di convenzioni con soggetti ospitanti ovvero di utilizzare
il contratto di apprendistato ex art.48 Decreto Legislativo 276/03.
In sostanza, il sistema di istruzione-formazione, alternativo a quello
dei licei, si articola a sua volta in due possibilità: l'iscrizione
alle istituzioni scolastiche e formative accreditate che utilizzano
l'alternanza scuola-lavoro sulla base di apposite convenzioni per la realizzazione
di percorsi formativi (v. Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n.77) ovvero
l'utilizzazione del contratto di apprendistato di cui sto trattando.
Questo contratto perde i connotati esclusivamente privatistici che lo hanno
caratterizzato e, pur mantenendo la cosiddetta causa mista (scambio tra
lavoro e retribuzione-formazione), assume anche la funzione di assolvere
al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione che è compito
della Repubblica e si colloca nell'ambito dei diritti sociali. Con tale
contratto, infatti, il legislatore intende fornire uno strumento che possa
consentire al giovane di conseguire una qualifica entro il diciottesimo
anno di età così da valorizzarlo
sotto il profilo del patrimonio professionale spendibile nel mercato
del lavoro. Tant'è vero che il datore di lavoro, nell'ambito di
tale tipologia contrattuale, assume un ruolo di vigilanza, insieme
ad altri soggetti, sull'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione
e alla formazione, con previsione di specifiche sanzioni (v. art. 5 del
Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n.76). La disciplina di tale contratto
tuttavia non è ancora
pienamente definita, in particolare sotto i profili più propriamente
formativi sicchè esso non sembra possa essere già operativo.
L'art.48 del Decreto Legislativo 276/03 si limita a stabilire la
durata del contratto di apprendistato, non superiore a 3 anni (dai
15 ai 18 anni), e la finalità di conseguire una qualifica professionale
nonché alcuni
principi ai quali la disciplina del contratto deve essere ispirata.
La legge stabilisce: che il contratto deve avere forma scritta e
contenere l'indicazione della prestazione lavorativa da espletare, del
piano formativo individuale e della qualifica da acquisire; che il compenso
non può essere
determinato secondo tariffe di cottimo; che al termine del periodo
di apprendistato è possibile
il recesso del datore di lavoro a norma dell'art. 2118 c.c., e dunque
senza obbligo di motivazione ma con il solo limite del preavviso;
che il datore di lavoro non può recedere dal contratto di apprendistato
prima della scadenza del termine del periodo di apprendistato in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Si tratta di una
disciplina sicuramente scarna ma compiuta e finalizzata alla tutela del
giovane lavoratore. Tuttavia il profilo più significativo, che è quello
formativo, è ancora
incompiuto in quanto il legislatore, nel rispetto delle competenze
costituzionali, lo ha rimesso alle Regioni e alle Province autonome
di Trento e Bolzano, di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative.
In sede decentrata quindi dovranno essere definite le qualifiche
professionali; la previsione di un congruo monte ore di formazione
esterno o interno all'azienda; il rinvio ai contratti collettivi per la
determinazione delle modalità di
erogazione della formazione aziendale; il riconoscimento della qualifica
professionale ai fini contrattuali; la registrazione della formazione
sul libretto formativo; la presenza di un tutore aziendale con formazione
e competenze adeguate. Si tratta dunque di profili afferenti il nucleo
essenziale di questa tipologia contrattuale per la cui concreta operatività dunque
occorrerà attendere un intervento del legislatore regionale.
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