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  Dicembre 2012

Articoli n° 5
giugno 2005
 


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l’attuazione della RIFORMA MORATTI
I D.LGS. 75 E 77 DEL 15 APRILE 2005

INDENNITÀ DI ESPROPRIO
COME INCIDE L'I.C.I.

l’attuazione della RIFORMA MORATTI
I D.LGS. 75 E 77 DEL 15 APRILE 2005
L’apprendistato per espletare il diritto-dovere di istruzione e formazione

Lorenzo Ioele
Docente Diritto Sicurezza Sociale - Università degli Studi di Salerno

avvocato.ioelelorenzo@tin.it

Sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2005, n. 103 sono stati pubblicati due decreti legislativi del 15 aprile 2005, n. 75 e n. 77, attuativi delle deleghe previste dalla cosiddetta riforma Moratti (Legge 53/2003). Con tali decreti legislativi il sistema dell'istruzione e della formazione professionale comincia ad assumere contorni più definiti nel cui ambito va collocata la prima ipotesi di apprendistato prevista dal Decreto Legislativo 276/2003. Rammento, infatti, che tale decreto prevede l'apprendistato professionalizzante (v. art.49), l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (v. art.50), sui quali mi sono trattenuto in un mio precedente intervento, e l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (art.48) che intendo trattare in questa sede. Tale ipotesi, per espressa previsione del legislatore, si colloca nel contesto del sistema previsto dalla legge 53/2003 al fine di garantire l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione per giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni. I due decreti legislativi sopra citati attuano la riforma Moratti, quello portante il n.76 sotto il profilo della definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (v. art.2, comma I, lett.c, legge n.53/2003), l'altro, portante il n.77, sotto il profilo delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro (v. art.4, legge n.53/2003). Il sistema educativo di istruzione e formazione si articola nella scuola dell'infanzia di durata triennale riguardante bambini e bambine che compiono tre anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento e in due cicli successivi. Il primo comprende la scuola primaria (durata 5 anni) e la scuola secondaria (3 anni). Il secondo ciclo si articola in due sotto sistemi e cioè il sistema dei licei (durata 5 anni) e quello dell'istruzione e della formazione professionale fino al compimento del diciottesimo anno di età. Il Decreto Legislativo n.76/2005 definisce il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'art.1 stabilisce che la Repubblica «...promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea...» e «...assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età...». L'art. 1 specifica che la realizzazione del diritto all'istruzione e alla formazione, che poi assume anche i contorni del dovere, si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative, «anche attraverso l'apprendistato di cui all'art.48 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276». In pratica il secondo ciclo educativo può realizzarsi attraverso il sistema dei licei o attraverso il sistema dell'istruzione-formazione, con possibilità di una interazione tra i due sistemi dei licei e con l'ulteriore soluzione alternativa consistente nella possibilità di utilizzare le istituzioni formative con periodi di alternanza scuola-lavoro sulla base di convenzioni con soggetti ospitanti ovvero di utilizzare il contratto di apprendistato ex art.48 Decreto Legislativo 276/03. In sostanza, il sistema di istruzione-formazione, alternativo a quello dei licei, si articola a sua volta in due possibilità: l'iscrizione alle istituzioni scolastiche e formative accreditate che utilizzano l'alternanza scuola-lavoro sulla base di apposite convenzioni per la realizzazione di percorsi formativi (v. Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n.77) ovvero l'utilizzazione del contratto di apprendistato di cui sto trattando. Questo contratto perde i connotati esclusivamente privatistici che lo hanno caratterizzato e, pur mantenendo la cosiddetta causa mista (scambio tra lavoro e retribuzione-formazione), assume anche la funzione di assolvere al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione che è compito della Repubblica e si colloca nell'ambito dei diritti sociali. Con tale contratto, infatti, il legislatore intende fornire uno strumento che possa consentire al giovane di conseguire una qualifica entro il diciottesimo anno di età così da valorizzarlo sotto il profilo del patrimonio professionale spendibile nel mercato del lavoro. Tant'è vero che il datore di lavoro, nell'ambito di tale tipologia contrattuale, assume un ruolo di vigilanza, insieme ad altri soggetti, sull'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, con previsione di specifiche sanzioni (v. art. 5 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n.76). La disciplina di tale contratto tuttavia non è ancora pienamente definita, in particolare sotto i profili più propriamente formativi sicchè esso non sembra possa essere già operativo. L'art.48 del Decreto Legislativo 276/03 si limita a stabilire la durata del contratto di apprendistato, non superiore a 3 anni (dai 15 ai 18 anni), e la finalità di conseguire una qualifica professionale nonché alcuni principi ai quali la disciplina del contratto deve essere ispirata. La legge stabilisce: che il contratto deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della prestazione lavorativa da espletare, del piano formativo individuale e della qualifica da acquisire; che il compenso non può essere determinato secondo tariffe di cottimo; che al termine del periodo di apprendistato è possibile il recesso del datore di lavoro a norma dell'art. 2118 c.c., e dunque senza obbligo di motivazione ma con il solo limite del preavviso; che il datore di lavoro non può recedere dal contratto di apprendistato prima della scadenza del termine del periodo di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Si tratta di una disciplina sicuramente scarna ma compiuta e finalizzata alla tutela del giovane lavoratore. Tuttavia il profilo più significativo, che è quello formativo, è ancora incompiuto in quanto il legislatore, nel rispetto delle competenze costituzionali, lo ha rimesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, di intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. In sede decentrata quindi dovranno essere definite le qualifiche professionali; la previsione di un congruo monte ore di formazione esterno o interno all'azienda; il rinvio ai contratti collettivi per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione aziendale; il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali; la registrazione della formazione sul libretto formativo; la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. Si tratta dunque di profili afferenti il nucleo essenziale di questa tipologia contrattuale per la cui concreta operatività dunque occorrerà attendere un intervento del legislatore regionale.

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