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  Dicembre 2012

Articoli n° 4
MAGGIO 2005
 
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DIRITTO DI CONTROLLO DEI SOCI NELLE SRL
REVOCA DELL'AMMINISTRATORE

Apprendistato e competenza regionale
le conseguenze dell'inerzia

IL CREDITO PER LE AZIENDE
ASSEVERAZIONE NEL PROJECT FINANCING

DIRITTO DI CONTROLLO DEI SOCI NELLE SRL
REVOCA DELL'AMMINISTRATORE
Le prime decisioni cominciano a chiarire una tematica delicata

Gennaro Stellato
Avvocato civilista
studiostellato@tiscalinet.it

 

Dai vari Tribunali della Penisola iniziano a fioccare i primi provvedimenti in tema di diritto di controllo dei soci e conseguente revoca dell'amministratore nelle srl. Inoltre si rileva che i predetti provvedimenti vengono emessi in sede cautelare e, quindi, con una rapidità notevole rispetto ai tempi notoriamente lunghi della nostra giustizia con l'ovvia conseguenza di prevedere un uso o un abuso di tale strumento nei prossimi tempi. A prescindere dalle peculiarità dei casi specifici oggetto delle pronunce giurisdizionali, va ricordato che, sulla problematica esaminata, la riforma societaria ha apportato, come autorevoli commentatori hanno evidenziato, modifiche di rilevante importanza. In effetti, la modifica del diritto di recesso e del controllo dei soci ha aperto a questi ultimi strade enormi finalizzate soprattutto a rendere maggiormente efficiente la gestione della società. Tale principio trova collocazione nell'articolo 2476 del codice civile: in tale norma si disciplinano analiticamente sia le responsabilità degli amministratori, sia i diritti e le azioni spettanti ai soci non amministratori e la conseguente richiesta di revoca degli stessi. Tuttavia, va evidenziato una sorta di comune denominatore che lega le ordinanze dei vari magistrati e che, certamente, costituisce un elemento di grosso pericolo anche se le finalità sembravano condivisibili. In sostanza ogni socio di minoranza può utilizzare lo strumento o la minaccia della revoca dell'amministratore a tutela dei propri diritti oltre che, come si è già detto, per fare in modo che la gestione della società sia improntata a criteri di correttezza. Tuttavia appare innegabile che nell'ipotesi in cui via siano forti dissidi fra i soci l'esercizio di tale strumento possa costituire un pericolo addirittura per la stessa sopravvivenza della società. In effetti, il ricorso alla procedura cautelare, che dispone l'immediata revoca dell'amministratore senza la nomina di quello giudiziario, prevista nel procedimento ex articolo 2409 del codice civile, costituisce un'arma esplosiva che può minare alla base la vita della società. Nelle precitate ordinanze si rileva altresì che l'accertamento della sussistenza, sulla base dei principi del "fumus boni juris" e del "periculum in mora", delle cause di revoca dell'amministratore dovrebbero essere propedeutiche alla rimozione dello stesso, e non oggetto di immediato provvedimento. Tanto più se si considera che in tale circostanza, ovvero la revoca dell'amministratore, spetterà ai soci nominare il nuovo con le ovvie conseguenze che facilmente possono immaginarsi. Naturalmente, come si è più volte sottolineato, la riforma, nell'avvicinare la società a responsabilità limitata al modello di società a base personale, ha conseguentemente accentuato il potere di controllo del socio non amministratore, anche perché, secondo la conformazione legale del modello di srl, potrebbero mancare sia il collegio sindacale sia l'assemblea intesa quale luogo dove gli amministratori dovrebbero rendere conto del proprio operato. Da qui l'esigenza, consacrata nell'articolo 2476 del codice civile, di porre un argine al potere, altrimenti incontrollabile, degli amministratori. Si tratta in sostanza di una serie di disposizioni che attengono fondamentalmente all'organizzazione e al funzionamento dell'ente e al concetto di correlazione fra elemento patrimoniale e personale. Sotto tale profilo va inquadrato anche il diritto molto ampliato di informazione del singolo socio. Tuttavia le sentenze cui si faceva riferimento mostrano in modo chiaro le problematiche conseguenti a quello che appare comunque un diritto forse troppo ampio. In sostanza va ricordato che l'articolo 2476 del codice civile recita testualmente «l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi». Attraverso l'uso della congiunzione "altresì" il legislatore ha inteso stabilire che il socio, nel caso di mala gestio della società, può: a) in ogni caso promuovere giudizio ordinario di cognizione; b) solo quando le violazioni imputabili all'amministratore siano gravi, chiederne la revoca in via cautelare, a prescindere dunque dalla pendenza o meno del giudizio ordinario di responsabilità. In pratica vuol dire che la revoca può essere chiesta senza iniziare il giudizio ordinario di responsabilità. In tal senso la ratio della norma richiama altre disposizioni in tema di tutela del nome, dei diritti di privativa per i marchi e di concorrenza sleale. Naturalmente la portata delle norme precitate va analizzata nel contesto del caso specifico e, quindi, nell'ottica di una valutazione approfondita delle attività presuntivamente irregolari attribuite all'amministratore. Tuttavia appare indubbio, come è stato rilevato in una delle decisioni, che la revoca dell'amministratore, sempre in via cautelare, potrebbe essere concessa in modo superficiale sulla base di documentazione incompleta e, quindi, fuori di un'analisi reale della problematica sollevata con la conseguenza di creare un autentico buco e lasciare senza guida l'ente, magari in un momento particolarmente delicato. La portata della norma, anche se condivisibile nella sostanza, appare forse, e questo si legge anche fra le righe delle sentenze, realmente sopradimensionata rispetto alla realtà delle srl. La delibazione sommaria dei presupposti del provvedimento di revoca comporta, come sempre avviene in tali circostanze, un pericolo che non in ogni caso può essere evitato, atteso che, va detto in modo chiaro, la revoca dell'amministratore potrebbe avvenire anche a prescindere dalla sussistenza di un danno apportato. Probabilmente lo spirito della riforma era quello di fare in modo che realmente le srl fossero parificate a tutti gli effetti alle società di persone e, quindi, con un'estrema semplificazione delle procedure ai fini comunque di garantire una gestione corretta nell'ottica di tutela dei soci di minoranza. Nella realtà tale previsione non si è ancora avverata. Per una serie di motivi di carattere economico e giuridico, il passaggio epocale dalla forma di srl a spa non è avvenuto e le norme approvate nell'ambito di una visione più personalistica dell'ente, rischiano di diventare una sorta di boomerang. Tanto perché un socio in una situazione di conflittualità, laddove non scelga la strada del recesso, può creare grossi problemi alla gestione, rallentandola o addirittura bloccandola. Sembrerebbe opportuno, sia pure mantenendo lo spirito di tutela del socio di minoranza, mitigare la portata delle norme più volte citate in quanto l'abuso può provocare danni irreparabili soprattutto in considerazione del fatto che, come si è detto, la procedura cautelare di revoca è molto rapida, e si fonda su accertamenti sommari che, proprio per le esigenze di urgenza cui fa riferimento la norma, potrebbero essere molto contraddittori e spesso non rispecchiare la realtà. Una modifica potrebbe dare più sicurezze a chi, comunque, ha scelto la forma della srl e consentire anche una accelerazione verso quei principi che la riforma ha voluto perseguire. Contemperando le due esigenze si potrebbe trovare la soluzione al problema.

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