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  Dicembre 2012

Articoli n° 4
MAGGIO 2005
 
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IL MERCATO DELLE MACCHINE USATE
COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA
A chi spetta attestare la conformità ai requisiti minimi di sicurezza

Luciano Di Donato
Dipartimento Tecnologie di Sicurezza ISPESL - ROMA l.
didonato@dts.ale.ispesl.it

 

Il mercato delle macchine usate (macchine già in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96) rappresenta una parte molto significativa del mercato complessivo delle macchine e attraverso quest'articolo si vogliono illustrare alcune delle condizioni più frequenti relative alla commercializzazione e alla vendita di tali macchine. Diverse definizioni proposte nel testo sono tratte dalle Linee guida emanate nel giugno del 2001 e redatte dal gruppo di lavoro interregionale per l'applicazione del D.P.R. 459/96 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE (ora 98/37/CE), 91/368/CE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativi alle macchine" e del D.Lgs. 359/99 "Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori". In particolare ci interessano: una definizione, che è quella di macchina usata, e un concetto, che è quello delle modifiche sulle macchine. Per macchina usata si intende una macchina funzionante, ma con ridotto tempo di vita ancora utile, rispetto all'intero tempo di utilizzazione previsto dal fabbricante per gli elementi strutturali di una macchina nuova e/o per i suoi componenti. Il concetto di modifiche sulle macchine usate, invece, assume un'importanza rilevante ai fini della commercializzazione e della vendita delle stesse. Infatti, è sempre possibile vendere delle macchine usate e tale eventualità è prevista dal D.P.R. 459/96 e in particolare dall'art. 11 comma 1, dove è citato testualmente: «Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso o noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento». Quanto sopra indica che, se la macchina non ha subito modifiche delle qualità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non si configura per questa una nuova immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.P.R. 459/96 e quindi la macchina non è soggetta alle procedure (marcatura e dichiarazione di conformità) previste per tale immissione dal D.P.R. stesso. In questo caso è sufficiente per chi vende, dà in uso, noleggio o in locazione finanziaria un componente di sicurezza e/o una macchina, fare accompagnare lo/a stesso/a da una "Attesta-zione di conformità alla legislazione previgente", purché la destinazione d'uso della macchina sia conforme alle proprie caratteristiche. Tale documento attesta che il componente/macchina è conforme a tutte le leggi, i provvedimenti e le modifiche di questi che impongono adeguamenti delle macchine in uso. Un esempio è il recepimento attraverso D.Lgs. 359/99, della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. In particolare, l'art. 2 comma 2, c bis) del D.Lgs. 359/99 ovvero: «i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura» é stato aggiunto a seguito della lettera c), comma 3, nell'art. 35 del D.Lgs. 626/94. Per stabilire le responsabilità del venditore e dell'acquirente si possono prendere in esame alcuni casi, due esempi su tutti: una permuta contro nuovo acquisto e una vendita diretta da un datore di lavoro-utilizzatore ad altro datore di lavoro-utilizzatore. Secondo il D.P.R. 459/96, il datore di lavoro (utilizzatore) che intende cedere una macchina usata in permuta contro un nuovo acquisto, deve attestare all'atto della vendita la rispondenza della stessa alla legislazione previgente (art. 11, comma 1). In considerazione del fatto che nel primo esempio non avviene un passaggio a un utilizzatore diretto (per esempio altro datore di lavoro) e che quindi non esiste l'intenzione di reimmettere sul mercato una macchina che potrebbe presentare eventuali carenze, è mia opinione, che l'obbligo di dichiarare la conformità della macchina alla legislazione previgente all'atto della vendita (art.11, comma 1) sia di competenza del rivenditore della stessa. Nel caso, invece, che il proprietario della macchina (utilizzatore e datore di lavoro), intenda vendere la stessa a un utilizzatore diretto (per esempio altro datore di lavoro-utilizzatore), deve egli stesso dichiarare la conformità della macchina alla legislazione previgente e quindi preparare una "Attestazione di conformità alla legislazione previgente". Analogamente, quanto sopra deve essere seguito da chi concede la macchina in conto/lavoro o in prestito d'uso (art. 11, comma 1 del D.P.R. 459/96). Sui contenuti dell'attestazione di conformità pur non essendoci nulla di già "confezionato" è bene che vengano riportate alcune notizie basilari ovvero:
- il tipo di macchina e il modello;
- il numero di matricola;
- il nome del costruttore;
- la macchina può essere rimessa sul mercato purché la destinazione d'uso sia conforme alle proprie caratteristiche.
In conclusione, si vogliono dare alcune indicazioni di azioni sulle macchine usate, che non eccedono l'ordinaria e/o straordinaria manutenzione. Modifiche, che non incidendo sulle qualità di utilizzo e sulle prestazioni previste dal costruttore, consentono di vendere la macchina con la sola attestazione di cui sopra. Sono considerate azioni rientranti nell'ordinaria e/o straordinaria manutenzione gli adeguamenti alle norme che comportano installazione di: schermi fissi; schermi mobili non automatici; micro-contatti di blocco; arresto di emergenza; freno; comando a doppio pulsante gestito da sistema elettromeccanico/pneumatico; sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento; installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici). Si fa osservare che nel caso di schermi mobili automatici per la protezione di macchine così come al punto A9-10-11 dell'allegato IV del D.P.R. 459/96, il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato così come previsto dalla procedura di cui all'art.4 del D.P.R. 459/96, in quanto previsto nell'allegato IV, lettera B, punto 3. Anche per i dispositivi elettrosensibili si fa obbligo di ricordare che il componente di sicurezza deve essere certificato da organismo notificato come previsto dalla procedura di cui all'art. 4 del D.P.R. 459/96, in quanto previsto dall'allegato IV, lettera b, punto 1. L'elenco sopra riportato non è, e non può essere, esaustivo, e per le citazioni estratte dalle Linee guida (ad esempio definizione di macchina usata ed esempi di venditore/acquirente), bisogna risalire all'obiettivo della stessa, che è quello di fornire indicazioni e metodologie per quanto possibile lineari e semplificate in grado di colmare gli spazi di discrezionalità lasciati dalla direttiva e, quindi, di favorire una lettura uniforme di quei principi generali della direttiva non sufficientemente esplicitati, senza naturalmente, sostituirsi alla stessa.

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