COME SI DIVENTA DOTTORI COMMERCIALISTI
LA DISCIPLINA DEI COMPENSI DEI PRATICANTI
IL DECRETO COMPETITIVITÀ
IMPORTAnTI MODIFICHE ALLA LEGGE 488/92
IL DECRETO COMPETITIVITÀ
IMPORTAnTI MODIFICHE ALLA LEGGE 488/92
Il rilancio del Paese passa anche dalla riforma degli incentivi alle imprese
Antonio Squillante
Dottore Commercialista - Progetto Arcadia s.r.l. antonio.squillante@progettoarcadia.com
Finalmente il Decreto Legge n. 35 del 14 marzo 2005 - "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005 - è stato convertito in Legge dal Parlamento. Con il predetto provvedimento, il Governo ha l'ambizione di raggiungere degli importanti obiettivi strategici per l'Economia del Paese. In particolare, il Decreto, pur intervenendo in settori piuttosto eterogenei tra loro, ha il proposito di eliminare alcune criticità considerate un freno per lo sviluppo dell'Italia. Gli interventi più significativi interessano: la lotta alla contraffazione, il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo, gli interventi in materia fallimentare e processuale civile, le azioni di semplificazione amministrativa, il potenziamento della rete infrastrutturale, l'aumento e razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale degli ammortizzatori sociali, il potenziamento del sistema scolastico e dei sistemi di acquisizione delle conoscenze dei lavoratori, nonché, il rafforzamento della base produttiva attuata attraverso la riforma degli incentivi, il sostegno e garanzia alle attività produttive, il rafforzamento e rilancio del settore turistico. Tra questi ultimi, proprio la riforma degli incentivi, prevista dall'art. 8 del D.L. 35/05, desta tra gli imprenditori speranze per i probabili benefici, che potrebbero derivare dall’"agognato" coinvolgimento nel rischio d'impresa degli Istituti di Credito, ma soprattutto preoccupazione per il blocco dei fondi, che si verificherà a seguito dell'inevitabile fase di armonizzazione dei Regolamenti e delle Circolari Attuative alla nuova norma. Tali documenti di prassi, infatti, avranno il delicato compito di disciplinare le modalità con le quali gli Istituti di Credito, cui sarà affidato il compito di istruire i progetti, dovranno finanziare i programmi d'investimento ritenuti idonei. Un altro dubbio che le circolari dovranno dirimere, è quello legato alla percentuale massima di contributo a fondo perduto cui le imprese potranno accedere. Infatti, sempre con l'art. 8 il D.L. - revisionando la disciplina degli aiuti di Stato previsti dalla Legge n. 488/92 nonché dalle norme sui Contratti di Programma e Patti Territoriali - al comma 1, lettera a, si stabilisce che «il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato». La norma, quindi, interviene in maniera "pesante" anche sulla quantificazione del contributo a fondo perduto, demandando, nei commi e punti successivi al CIPE e ai Ministeri dell'Economia e delle Attività Produttive il compito di applicare e interpretare tale principio. Il rischio: l'incognita, che incombe sui principali strumenti di agevolazione a favore delle imprese del Mezzogiorno, è legata alla possibilità che la citata norma dell'art. 8 del D.L. n. 35/05 venga collegata e assimilata a quella - ben più restrittiva - contenuta nell'art. 72 della Legge n. 289/03 (Finanziaria 2004), in cui è stabilito che per alcuni aiuti agli investimenti (ma non quelli previsti dalla legge n. 488/92 e dagli strumenti della Programmazione Negoziata) «l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo; la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio». Con la conseguenza che questa lettura, in senso restrittivo, della disposizione contenuta nell'art. 8 del D.L. numero 35 del 2005 - nel caso degli aiuti ex Legge numero 488 del 1992 o connessi alla Programmazione Negoziata, così come riformati - possa egualmente comportare la necessità di dover restituire una parte dei benefici. Volendo esemplificare i termini del problema, un'azienda di piccola o media dimensione che intendesse operare un investimento produttivo in provincia di Catania (Area Obiettivo 1 - Misura dell'aiuto massimo 35 per cento ESN + 15 per cento ESL), sulla scorta delle regole prima delle modifiche poteva accedere alla seguente misura di incentivo:
VECCHIO REGIME |
Investimento proposto: 1.000.000,00 euro
Contributo a Fondo Perduto: 500.000,00 euro (circa)
Altri capitali (Capitale Proprio o prestiti bancari): 500.000,00 euro (circa) |
La "corretta interpretazione" delle disposizioni contenute nel D.L. n. 35/05 - per la quale la percentuale del Contributo a Fondo Perduto non può superare quella del Finanziamento con Capitale di Credito - dovrebbe comportare una situazione di questo genere:
NUOVO REGIME |
Interpretazione secondo il dettato normativo (meno restrittiva)
Investimento proposto: 1.000.000,00 euro.
Contributo a Fondo Perduto: fino a 500.000,00 euro (importo non superiore al Finanziamento con Capitale di Credito)
Finanziamento con Capitale di Credito a tasso ordinario: fino a 250.000,00 euro
Finanziamento con Capitale di Credito a tasso agevolato:
fino a 250.000,00 euro |
Si tenderà, ovviamente, a limitare l'utilizzo del Capitale Proprio, al cui crescere, infatti, dovrà corrispondentemente ridursi la misura dei Capitali di Terzi e quella del contributo a fondo perduto:
NUOVO REGIME |
Interpretazione secondo il dettato normativo (meno restrittiva) - con utilizzo anche di Capitali Propri
Investimento proposto: 1.000.000,00 euro.
Contributo a Fondo Perduto: 400.000,00 euro (importo non superiore al Finanziamento con Capitale di Credito)
Finanziamento con Capitale di Credito a tasso ordinario: 200.000,00 euro
Finanziamento con Capitale di Credito a tasso agevolato: 200.000,00 euro
Capitale Proprio: 200.000,00 euro |
“Un'interpretazione restrittiva” dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 35/05 potrebbe comportare la possibilità di dover restituire o non ricevere una parte dell'aiuto previsto dalla normativa comunitaria, con la conseguenza negativa che la reale misura dell'aiuto a "fondo perduto" non potrà mai superare la misura del 25% dell'investimento proposto. Anche qui, un esempio, chiarirà il problema:
NUOVO REGIME |
Interpretazione non corretta del dettato normativo (restrittiva)
Investimento proposto: 1.000.000,00 euro.
Contributo a Fondo Perduto: fino a 500.000,00 euro (importo non superiore al Finanziamento con Capitale di Credito)
Contributo a Fondo Perduto da restituire o non ricevuto: fino a 250.000,00 euro (50% del Fondo Perduto)
Finanziamento con Capitale di Credito a tasso ordinario: fino a 250.000,00 euro
Finanziamento con Capitale di Credito a tasso agevolato: fino a 250.000,00 euro |
Inoltre, se si considera che anche il contributo in conto interessi, corrisposto sulla parte di Capitale di Credito a tasso agevolato, andrà a concorrere alla determinazione della misura massima di aiuto attribuibili per ambito geografico (nel caso dell'esempio, il 35% ESN + 15% ESL) già la misura del contributo a fondo perduto ottenibile in partenza non potrà mai raggiungere il 50% indicato nell'esempio. Se, poi, la metà di esso dovrà essere restituita o non verrà concessa, ben si comprende quale possa essere l'impatto della riforma sull'economia delle aree sottoutilizzate. Certo di aver interpretato in maniera errata il pensiero del Governo, occorre comunque, fugare senza indugio, e con la massima chiarezza, ogni dubbio circa la reale portata della riforma, al fine di evitare soprattutto che la già precaria situazione politico-economica nella quale si trova il Mezzogiorno possa ulteriormente degradarsi. |