RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIATORE
NUOVO FRONTE NEL SETTORE FINANZIARIO
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L'Organizzazione dei mezzi
LA REGIONE CAMPANIA ACCELERA
NUOVA LEGGE URBANISTICA
RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIATORE
NUOVO FRONTE NEL SETTORE FINANZIARIO
Ulteriori problemi per le banche dalla vicenda delle obbligazioni argentine
Gennaro Stellato
Avvocato civilista
studiostellato@tiscalinet.it
In questi giorni, è ritornata prepotentemente alla ribalta la vicenda delle obbligazioni argentine con la proposta di rimborso formulata dal governo sudamericano e le conseguenti reazioni da parte degli investitori che l'hanno ritenuta assolutamente indecente. Tutto questo costituisce motivo per analizzare un aspetto, sino a ora confinato nelle riviste di giurisprudenza, che è nato appunto in seguito al crac argentino che ha determinato, senza dubbio, un epocale allarme sociale, anche in virtù della rilevanza del danno economico. In sostanza, molti risparmiatori, sentendosi truffati, hanno cominciato ad adire i tribunali per sentir riconoscere in qualche modo la responsabilità di chi li aveva indotti ad acquistare titoli in seguito rivelatisi un autentico bluff. Se, poi, alla vicenda argentina si aggiungono le quasi contestuali situazioni della Banca 121 e Parmalat si può comprendere come la problematica trattata abbia una potenziale devastante importanza. In pratica, investiti da risparmiatori delusi e arrabbiati, alcuni tribunali di merito hanno emesso sentenze che hanno messo in discussione una serie di comportamenti e prassi, soprattutto da parte degli intermediatori finanziari, che sembravano immuni da ogni censura. In particolare una sentenza del tribunale di Mantova ha sancito che «è nullo, ai sensi dell'art. 1418 1° comma codice civile il contratto di acquisto di titoli del debito pubblico argentino concluso in violazione del dovere di comportamento imposto agli intermediari e in particolare del dovere di segnalare l'inadeguatezza delle operazioni di investimento, norma imperativa posta a tutela non solo del singolo cliente, ma dell'interesse pubblico alla regolarità dei mercati e alla stabilità del sistema finanziario». Si è, inoltre, sancito che l'intermediario «ha l'obbligo di segnalare l'inadeguatezza delle operazioni di investimento che presentino un livello di rischio diverso rispetto a quello dichiarato dall'investitore all'intermediario o comunque quello risultante dai precedenti investimenti effettuati». La vicenda nel dettaglio è simile agli innumerevoli casi derivanti dalla sospensione, da parte della Repubblica Argentina del rimborso delle obbligazioni a decorrere da quelle in scadenza dal gennaio 2002. Il singolo investitore che aveva perso nella predetta operazione finanziaria oltre 250.00 euro ritenendo che l'intermediario finanziario, in particolare l'istituto bancario, non lo avesse sufficientemente e adeguatamente informato sui rischi dell'operazione avvenuta pochi giorni prima dell'intervento del governo argentino, lo citava innanzi il Tribunale. In tale occasione, andava a sostenere l'invalidità del contratto ex art. 1418 codice civile e la violazione di alcuni articoli del regolamento Consob. La decisione citata, aderendo alla tesi degli attori, ha sancito una serie di principi che non potranno non avere una rilevante incidenza in tutte le future operazioni finanziarie. Infatti, il Tribunale stabilendo l'importanza dei doveri generali di correttezza, trasparenza e diligenza che incombono sugli intermediari finanziari ne ha contestualmente rilevato la dannosità sociale derivante dall'eventuale violazione degli stessi. A prescindere dagli aspetti, in ogni caso particolarmente interessanti, ma prettamente giuridici della vicenda, è importante sottolineare che il nuovo orientamento giurisprudenziale ha stabilito una responsabilità di tipo contrattuale da parte della banca che è venuta meno, seppure attraverso propri dipendenti, all'obbligo di corretta informativa sull'investimento. Ancor più in particolare si insiste sul fatto che l'obbligo di trasparenza nell'informativa non può ritenersi esaurito con la consegna di un contratto e di un prospetto informativo relativo all'investimento effettuato. Al contrario, l'intermediario deve garantire un'assistenza effettivamente legata alla persona e al tipo di investimento proposto con riferimento ai rischi e costi dell'operazione stessa in relazione alla situazione finanziaria e patrimoniale dell'investitore. L'intermediario cioè deve essere in grado di attribuire "ex se" la percentuale di rischio dell'operazione soprattutto nei casi in cui lo stesso svolge il sevizio di negoziazione per proprio conto. Inoltre, grava sull'intermediario un obbligo di diligenza che si concreta in particolare in una attività volta a ottenere le "migliori condizioni" per il cliente: non è censurabile, quindi, il suo operato laddove l'operazione finanziaria venga effettuata alle migliori condizioni possibili. Tutto questo è stato possibile in quanto i giudici hanno operato in modo da interpretare in un unico contesto sia le norme del codice civile sia la normativa Consob che è considerata assolutamente integrata all'ordinamento giuridico generale, ed è stato possibile proprio in considerazione del fatto che, ormai, la tutela dell'ordine pubblico economico è diventata una esigenza prioritaria. Un ulteriore spunto di riflessione nasce poi da un altro principio sancito nella precitata sentenza e relativo al reale o presunto conflitto di interessi che poteva ritenersi sussistente nel caso specifico. Ciò in quanto, come ormai è prassi costante, gli istituti bancari vendono titoli acquistati direttamente da società appartenenti al medesimo gruppo. In tal caso potrebbe scattare l'obbligo dell'informativa, sempre ai sensi della normativa Consob, di una situazione di conflitto di interessi. In pratica, tenuto conto che i titoli erano nel portafoglio di una società dello stesso gruppo, si può ritenere, soprattutto in considerazione del declassamento degli stessi, che la banca avesse interesse a disinvestire: da qui l'ulteriore problematica sollevata. In definitiva, anche se occorrerà attendere una conferma giurisprudenziale di questo nuovo orientamento a livello di Corte di Cassazione, appare comunque evidente che la strada sembra ormai indicata nel senso che l'intermediario finanziario non potrà limitarsi più a una mera offerta di acquisto indicando asetticamente i rischi, ma dovrà procedere a dare una informativa completa che tenga anche conto del livello del cliente sotto ogni profilo. Questo potrà, e dovrà certamente, modificare l'attuale situazione soprattutto in considerazione del fatto che in caso di negligenza sarà chiamato a rispondere dei danni subiti. L'intento è certamente evitare casi, come quelli argentino, Parmalat e Cirio che hanno visto tante persone perdere i propri risparmi per la superficialità o malafede di alcuni. Legando indissolubilmente il comportamento all'eventuale danno vi dovrà essere una chiarezza maggiore ed esaustiva, a tutela, soprattutto, ancor prima dell'interesse del singolo, di quello della società, che in tutte le sue componenti ha bisogno di certezze in ordine a tutte le operazioni che abbiano una rilevanza economica. Se le pronunce dei Tribunali possono indirizzare e controllare questa nuova impostazione dei rapporti ben vengano, soprattutto in un'ottica culturale da imporre letteralmente ad intermediari finanziari e istituti bancari, nel senso che il cliente, privato o azienda, non deve essere considerato più mucca da mungere ma un soggetto cui rendere un servizio che, proprio perché giustamente pagato, deve rispettare criteri di estrema correttezza. Vedremo se tutto questo accadrà.
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