CONDIZIONE GIURIDICA DEL Mare nostrum
più PROTEZIONE PER IL mediterraneo
Un disegno di legge per istituire
una zona di preservazione dell'ambiente marino
Gaia Sigismondi
Junior Consult - Centro Studi Parlamentari NOMOS
gaia.sigismondi@nomoscsp.it
Stiamo
assistendo in questi ultimi anni a una vera e propria trasformazione
della condizione giuridica del Mediterraneo dovuta sopratutto
all'iniziativa di alcuni Stati membri, come Spagna e Francia,
che si stanno adoperando per istituire zone sui generis che
vanno al di là dalle 12 miglia nautiche del mare territoriale.
Il mare territoriale è quella zona di mare adiacente
alle coste sulla quale si estende la sovranità degli
Stati. L'acquisto di tale sovranità è automatica,
e l'estensione del mare territoriale è pari a un massimo
di 12 miglia marine dalla costa. La piattaforma territoriale,
invece, è quella parte del suolo marino contigua alle
coste che costituisce un naturale prolungamento delle stesse
e si mantiene a una profondità costante di circa 200
metri per poi precipitare negli abissi. Lo Stato costiero ha,
al di là del mare territoriale, il diritto esclusivo
di sfruttare tutte le risorse della piattaforma. La zona economica
esclusiva riconosce allo Stato costiero il controllo su tutte
le risorse economiche della zona, sia biologiche che minerali,
per un'estensione massima di 200 miglia marine, limite da calcolarsi
a partire dalla linea di base del mare territoriale. Il diritto
internazionale del mare, e in particolare la Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 di cui l'Italia è parte,
attribuisce, inoltre, agli Stati costieri il diritto di istituire
una zona economica esclusiva, il che implica anche il diritto
di creare zone che racchiudono soltanto alcune competenze esercitabili
nelle stesse, come la gestione delle risorse biologiche (zona
di pesca) o la protezione dell'ambiente marino (zona di protezione
ecologica). Tale Conven-zione, in particolare, prevede all'articolo
74 che alla delimitazione della zona economica esclusiva tra
Stati con coste opposte o adiacente si provveda tramite accordi
e che, nelle more, gli Stati interessati «compiano ogni
sforzo per giungere a intese provvisorie di carattere pratico» che
non pregiudicano tuttavia la soluzione finale. Qualora non
si arrivi a un accordo in un tempo ragionevole, gli Stati interessati
possono ricorrere alle procedure per la soluzione delle controversie
previste dalla Convenzione. É all'esame della Camera
un disegno di legge di iniziativa governativa volto a istituire
una zona di protezione ecologica oltre il limite esterno del
mare territoriale italiano, allo scopo sia di prevenire scarichi
di sostanze inquinanti in acque internazionali, ma prospicienti
le coste italiane, sia per costituire una posizione negoziale
adeguata dell'Italia, in vista della stipula di futuri accordi
bilaterali di demarcazione delle rispettive sfere di influenza
con gli Stati che già hanno attuato analoghe iniziative.
Particolarmente urgente appare, infatti, al largo delle coste
italiane, la creazione di una zona di protezione ecologica,
dato il rischio di scarichi volontari di sostanze inquinanti
da parte di navi mercantili o di incidenti di navigazione con
effetti spesso devastanti per l'ambiente marino. A questo,
poi, si deve aggiungere che alcuni Stati concedono molto facilmente
la loro bandiera senza esercitare alcun effettivo controllo
sulle condizioni di sicurezza della navigazione a bordo delle
navi che la ricevono (cosiddette "bandiere ombra o di
compiacenza"). Il provvedimento, attualmente all'esame
delle Commissioni riunite Affari esteri e Ambiente della Camera
dei Deputati, fa seguito a una analoga legge adottata dalla
Francia nel 2003 relativa alla creazione di una zona di protezione
ecologica e determinata dalla necessità, avvertita in
uguale misura dall'Italia, di assicurare una migliore protezione
ambientale delle acque situate al di là del limite esterno
del mare territoriale (miglia nautiche). Sono facilmente intuibili,
infatti, le conseguenze disastrose che, in un mare semi chiuso
come il Mediterraneo, potrebbero derivare dallo scarico di
sostanze inquinanti di navi o dalla deliberata immersione di
rifiuti pericolosi. Di regola, i limiti esterni della zona
di protezione ecologica sono definiti mediante accordi con
i Paesi confinanti interessati, come prevede la richiamata
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e a queste
intese, che possono intervenire in momenti diversi a seconda
degli Stati coinvolti, si deve dare esecuzione con legge. In
attesa della conclusione degli accordi in questione, il limite
della zona ecologica italiana è fissato nella linea
di equidistanza tra le linee di base del mare territoriale
italiano e di quello dello Stato estero adiacente. Il carattere
urgente del disegno di legge italiano è dovuto, tuttavia,
dal fatto che la Francia, attenendosi a quanto concordato in
un incontro bilaterale del 15 maggio 2003, ha recentemente
comunicato ufficialmente al Governo italiano che il decreto
che fissa i limiti esterni della zona di protezione ecologica
del Mediterraneo è già stato emanato. Tale decreto
determina, in attesa dei successivi negoziati, i limiti esterni
della zona di protezione ecologica francese. Dunque, se l'Italia
non procederà a un'analoga misura, tutte le navi pericolose
per l'ambiente, in particolare le navi battenti bandiera di
comodo, sceglieranno di navigare sul versante italiano, in
quanto immuni dall'esercizio della giurisdizione da parte dello
Stato costiero, con grave pregiudizio per l'integrità ambientale
del nostro Paese. Inoltre, i futuri negoziati bilaterali di
delimitazione vedrebbero l'Italia in una posizione di debolezza,
se alla misura francese non ne fosse contrapposta una corrispondente
italiana. Analoghe considerazioni valgono riguardo i negoziati
di delimitazione che si prospettano con altri Paesi le cui
coste sono adiacenti od opposte a quelle italiane, Paesi che,
come è prevedibile, non mancheranno tra breve di istituire
la loro zona di protezione ecologica o la loro zona di pesca.
Il disegno di legge prevede l'esercizio, da parte dell'Italia,
entro la zona di protezione ecologica di tutte quelle competenze,
in materia di preservazione dell'ambiente marino (compresa
quella del patrimonio archeologico sommerso), che la sopra
richiamata Conven-zione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare consente allo Stato costiero di esercitare al di là del
limite delle 12 miglia nautiche del mare territoriale e, cioè,
entro un'ipotetica zona economica esclusiva. Questo significa,
in particolare, che entro la zona il diritto e la giurisdizione
italiana si estenderà anche alle navi di bandiera e
alle persone di nazionalità straniera, nei modi e nei
limiti di quanto previsto dal diritto dell'Unione europea e
dai trattati internazionali in vigore per l'Italia. Il provvedimento,
inoltre, a titolo esemplificativo, descrive i tipi di inquinamento
marino che ricadranno nell'ambito della giurisdizione italiana,
ovvero tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento
da navi e da acque di zavorra, quello da immersione di rifiuti,
da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi
marini e l'inquinamento di origine atmosferica, e, infine,
specifica i poteri in materia di protezione della biodiversità dei
mammiferi marini.
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