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  Dicembre 2012

Articoli n° 1
Gennaio/febbraio 2005
 


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La relazione del Presidente Carlo Cicala
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CONDIZIONE GIURIDICA DEL Mare nostrum
più PROTEZIONE PER IL mediterraneo
Un disegno di legge per istituire una zona di preservazione dell'ambiente marino

Gaia Sigismondi
Junior Consult - Centro Studi Parlamentari NOMOS
gaia.sigismondi@nomoscsp.it

Stiamo assistendo in questi ultimi anni a una vera e propria trasformazione della condizione giuridica del Mediterraneo dovuta sopratutto all'iniziativa di alcuni Stati membri, come Spagna e Francia, che si stanno adoperando per istituire zone sui generis che vanno al di là dalle 12 miglia nautiche del mare territoriale. Il mare territoriale è quella zona di mare adiacente alle coste sulla quale si estende la sovranità degli Stati. L'acquisto di tale sovranità è automatica, e l'estensione del mare territoriale è pari a un massimo di 12 miglia marine dalla costa. La piattaforma territoriale, invece, è quella parte del suolo marino contigua alle coste che costituisce un naturale prolungamento delle stesse e si mantiene a una profondità costante di circa 200 metri per poi precipitare negli abissi. Lo Stato costiero ha, al di là del mare territoriale, il diritto esclusivo di sfruttare tutte le risorse della piattaforma. La zona economica esclusiva riconosce allo Stato costiero il controllo su tutte le risorse economiche della zona, sia biologiche che minerali, per un'estensione massima di 200 miglia marine, limite da calcolarsi a partire dalla linea di base del mare territoriale. Il diritto internazionale del mare, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 di cui l'Italia è parte, attribuisce, inoltre, agli Stati costieri il diritto di istituire una zona economica esclusiva, il che implica anche il diritto di creare zone che racchiudono soltanto alcune competenze esercitabili nelle stesse, come la gestione delle risorse biologiche (zona di pesca) o la protezione dell'ambiente marino (zona di protezione ecologica). Tale Conven-zione, in particolare, prevede all'articolo 74 che alla delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacente si provveda tramite accordi e che, nelle more, gli Stati interessati «compiano ogni sforzo per giungere a intese provvisorie di carattere pratico» che non pregiudicano tuttavia la soluzione finale. Qualora non si arrivi a un accordo in un tempo ragionevole, gli Stati interessati possono ricorrere alle procedure per la soluzione delle controversie previste dalla Convenzione. É all'esame della Camera un disegno di legge di iniziativa governativa volto a istituire una zona di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale italiano, allo scopo sia di prevenire scarichi di sostanze inquinanti in acque internazionali, ma prospicienti le coste italiane, sia per costituire una posizione negoziale adeguata dell'Italia, in vista della stipula di futuri accordi bilaterali di demarcazione delle rispettive sfere di influenza con gli Stati che già hanno attuato analoghe iniziative. Particolarmente urgente appare, infatti, al largo delle coste italiane, la creazione di una zona di protezione ecologica, dato il rischio di scarichi volontari di sostanze inquinanti da parte di navi mercantili o di incidenti di navigazione con effetti spesso devastanti per l'ambiente marino. A questo, poi, si deve aggiungere che alcuni Stati concedono molto facilmente la loro bandiera senza esercitare alcun effettivo controllo sulle condizioni di sicurezza della navigazione a bordo delle navi che la ricevono (cosiddette "bandiere ombra o di compiacenza"). Il provvedimento, attualmente all'esame delle Commissioni riunite Affari esteri e Ambiente della Camera dei Deputati, fa seguito a una analoga legge adottata dalla Francia nel 2003 relativa alla creazione di una zona di protezione ecologica e determinata dalla necessità, avvertita in uguale misura dall'Italia, di assicurare una migliore protezione ambientale delle acque situate al di là del limite esterno del mare territoriale (miglia nautiche). Sono facilmente intuibili, infatti, le conseguenze disastrose che, in un mare semi chiuso come il Mediterraneo, potrebbero derivare dallo scarico di sostanze inquinanti di navi o dalla deliberata immersione di rifiuti pericolosi. Di regola, i limiti esterni della zona di protezione ecologica sono definiti mediante accordi con i Paesi confinanti interessati, come prevede la richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e a queste intese, che possono intervenire in momenti diversi a seconda degli Stati coinvolti, si deve dare esecuzione con legge. In attesa della conclusione degli accordi in questione, il limite della zona ecologica italiana è fissato nella linea di equidistanza tra le linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato estero adiacente. Il carattere urgente del disegno di legge italiano è dovuto, tuttavia, dal fatto che la Francia, attenendosi a quanto concordato in un incontro bilaterale del 15 maggio 2003, ha recentemente comunicato ufficialmente al Governo italiano che il decreto che fissa i limiti esterni della zona di protezione ecologica del Mediterraneo è già stato emanato. Tale decreto determina, in attesa dei successivi negoziati, i limiti esterni della zona di protezione ecologica francese. Dunque, se l'Italia non procederà a un'analoga misura, tutte le navi pericolose per l'ambiente, in particolare le navi battenti bandiera di comodo, sceglieranno di navigare sul versante italiano, in quanto immuni dall'esercizio della giurisdizione da parte dello Stato costiero, con grave pregiudizio per l'integrità ambientale del nostro Paese. Inoltre, i futuri negoziati bilaterali di delimitazione vedrebbero l'Italia in una posizione di debolezza, se alla misura francese non ne fosse contrapposta una corrispondente italiana. Analoghe considerazioni valgono riguardo i negoziati di delimitazione che si prospettano con altri Paesi le cui coste sono adiacenti od opposte a quelle italiane, Paesi che, come è prevedibile, non mancheranno tra breve di istituire la loro zona di protezione ecologica o la loro zona di pesca. Il disegno di legge prevede l'esercizio, da parte dell'Italia, entro la zona di protezione ecologica di tutte quelle competenze, in materia di preservazione dell'ambiente marino (compresa quella del patrimonio archeologico sommerso), che la sopra richiamata Conven-zione delle Nazioni Unite sul diritto del mare consente allo Stato costiero di esercitare al di là del limite delle 12 miglia nautiche del mare territoriale e, cioè, entro un'ipotetica zona economica esclusiva. Questo significa, in particolare, che entro la zona il diritto e la giurisdizione italiana si estenderà anche alle navi di bandiera e alle persone di nazionalità straniera, nei modi e nei limiti di quanto previsto dal diritto dell'Unione europea e dai trattati internazionali in vigore per l'Italia. Il provvedimento, inoltre, a titolo esemplificativo, descrive i tipi di inquinamento marino che ricadranno nell'ambito della giurisdizione italiana, ovvero tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, quello da immersione di rifiuti, da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, e, infine, specifica i poteri in materia di protezione della biodiversità dei mammiferi marini.

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