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  Dicembre 2012

Articoli n° 1
Gennaio/febbraio 2005
 


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NUOVO FRONTE NEL SETTORE FINANZIARIO

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LA REGIONE CAMPANIA ACCELERA
NUOVA LEGGE URBANISTICA

LA REGIONE CAMPANIA ACCELERA
NUOVA LEGGE URBANISTICA
Strumenti più veloci per le Amministrazioni

Luigi D'Angiolella
Avvocato Amministrativista studiodangiolella@tin.it


Come anticipato nel numero di maggio 2004 di questa rivista, in cui si dava conto dei lavori preparatori, la Regione Campania ha una nuova legge urbanistica. Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 28 dicembre 2004 è stata, infatti, pubblicata la legge n. 16, con cui il Consiglio Regionale ha approvato definitivamente le "Norme sul Governo del territorio", legge che introduce nuove regole per l'assetto del territorio e abroga definitivamente la precedente normativa (LL.RR. 14/82 e 17/82) che ha regolato in passato la pianificazione regionale. Bisogna dare atto all'Assessorato all'Urbanistica della Regione Campania di aver dato ossigeno a questa asfittica legislatura con alcune importanti riforme, tra cui, quella in tema di governo del territorio, è la più significativa e può segnare una svolta. Una pagina felice, si deve dire, dell'intero parlamentino campano, visto che la legge ha avuto l'approvazione di una maggioranza molto ampia, che va ben al di là di quella rappresentativa della Giunta Regionale che ha proposto il testo. Molte sono le novità che interessano i lettori di questa rubrica e tutte meriterebbero un commento. Ci si limita, però, per ovvie ragioni di spazio, a qualche breve riflessione su alcune di esse. La nuova legge premia con convinzione i Comuni, che saranno gli enti al centro di ogni scelta programmatica, prevedendosi un criterio di sussidiarietà (art. 8) che dispone la competenza comunale laddove non vi siano disposizioni in senso diverso. La legge, poi, snellisce il farraginoso sistema dei controlli per l'approvazione dei piani urbanistici: i Comuni finalmente potranno dotarsi di un nuovo piano regolatore (dalla nuova legge definito P.U.C., Piano Urbanistico Comunale) con procedimento più veloce previsto dall'art. 24. Tra le altre cose, è scomparso il Comitato Tecnico Regionale che tanto peso aveva nelle determinazioni della Provincia con il suo parere preventivo alla definitiva approvazione del P.R.G.. La nuova legge, poi, introduce all'art. 27 la competenza della Giunta Comunale e non più del Consiglio Comunale per l'approvazione dei cosiddetti P.U.A. (Piani Urbanistici Attuativi), ampia categoria ove sono ricompresi i piani particolareggiati, le lottizzazioni convenzionate, i piani di recupero, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e quelli per gli insediamenti produttivi. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che, se da un lato toglie ulteriori competenze ai Consigli Comunali - con grandi polemiche di chi considera ciò come una limitazione della dialettica democratica - dall'altro, indubbiamente, accelera i processi e permette di passare alla fase esecutiva dei progetti in tempi più ragionevoli. Gli operatori, che in questi giorni di prima applicazione della nuova legge urbanistica campana si sono trovati a cospetto degli uffici comunali, hanno, dunque, avuto la netta sensazione di come una buona legge, possa incidere sui processi economici. E infatti, oggi più che mai, la programmazione urbanistica è programmazione economica e, come in ogni fattispecie dinamica, qual è l'economia, i tempi assumono un ruolo essenziale. Orbene, se oggi in Campania, per approvare un piano di lottizzazione oppure un piano di recupero, la competenza è della Giunta Comunale, questo rende più agile il procedimento sia per una ragione legata alle garanzie dei singoli consiglieri - che devono tutti quanti poter svolgere un'istruttoria, entro tempi garantiti - sia per una ragione legata a intuibili problematiche politiche, visto che la Giunta è generalmente rappresentativa di una maggioranza, a differenza del Consiglio Comunale che raggruppa anche la minoranza, tendenzialmente propensa a rallentare l'attività amministrativa. Non sembri, però, questa, una norma che limita la democrazia, come già si dice da più parti, perché la Giunta va ad approvare gli strumenti attuativi che siano conformi al Piano Regolatore (oggi, come detto, P.U.C.), per cui il confronto consiliare c'è già stato sulla norma programmatica, e un ulteriore confronto tra maggioranza e minoranza sul piano attuativo è stato considerato dalla legge - a mio avviso giustamente - come un'inutile perdita di tempo e di energia. Altra grande novità è l'introduzione in legge (art. 32) del concetto della perequazione urbanistica. E infatti, secondo la nuova normativa, le previsioni della pianificazione urbanistica possono essere attuate anche sulla base dei criteri di perequazione e compensazione, i cui parametri devono essere fissati con appositi strumenti. La perequazione è realizzata con l'attribuzione di diritti edificatori alle proprietà immobiliari ricomprese negli ambiti territoriali oggetto di trasformazione urbanistica. I diritti edificatori sono attribuiti indipendentemente dalle destinazioni d'uso e in percentuale del complessivo valore della proprietà di ciascun proprietario, e sono liberamente commerciabili negli e tra gli ambiti territoriali omogenei. Nelle ipotesi di vincoli di destinazione pubblica, anche sopravvenuti, su terreni non ricompresi negli ambiti oggetto di attuazione perequativa, a mio avviso e dopo una lettura della legge coordinata con i principi sviluppati dalla giurisprudenza, il proprietario interessato potrebbe chiedere il trasferimento dei diritti edificatori di pertinenza dell'area su altra area di sua disponibilità, la permuta dell'area con area di proprietà dell'ente di pianificazione, con gli eventuali conguagli, ovvero la realizzazione diretta degli interventi di interesse pubblico o generale previa stipula di convenzione con l'amministrazione per la gestione di servizi. Uno sforzo in più poteva essere fatto in ordine alla concessione dei cosiddetti standards - e cioè la quota di verde, di parcheggi e di attrezzature che dev'essere prevista in sede di rilascio del permesso di costruire - visto che la nuova legge regionale si limita a richiamare la legge vigente in materia (art. 31). E infatti, seguendo una linea più evoluta, si sarebbe potuto arrivare all'abbandono dell'attuale logica soltanto quantitativa degli standards urbanistici ed edilizi in favore di standards prestazionali o reali. La legge avrebbe potuto dire in quest'ottica, ad esempio, che il piano urbanistico comunale disciplina se in una determinata zona, invece di ulteriori infrastrutture, il Comune richiede servizi (come un collegamento con un grande parcheggio situato altrove). Sotto altro aspetto, ampio margine di azione viene riconosciuto alle procedure di negoziazione urbanistica, agli accordi fra enti pubblici e tra soggetti pubblici e privati (artt. 5 e 12). In particolare, l'ente che provvede alla pianificazione urbanistica (di regola il Comune) può concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di concorrenzialità e di partecipazione al procedimento, per la formazione degli atti di pianificazione al fine di recepire proposte di interventi coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. La stessa legge prevede una più articolata partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni a tutte le fasi di predisposizione degli strumenti urbanistici, al di là della tradizionale fase delle osservazioni al piano urbanistico dopo la sua adozione. In conclusione, pur con qualche critica, si tratta di una legge importante e assolutamente incidente nei processi, che non mancherà - ne sono certo - di portare i suoi benefici alle aziende. E si badi, non solo alle imprese edili, ma a tutte, perché oggi nessun imprenditore, per i suoi investimenti, può trascurare il rapporto con il Comune e le dinamiche urbanistiche connesse alla nascita o alla modifica del proprio insediamento industriale. Per partire con un investimento, quasi sempre, diventa essenziale avere le idee chiare e tempi certi, e questa legge, rispetto al passato, segna un progresso sicuro. Anche con una buona legge urbanistica si possono attrarre finanziamenti nella regione Campania.

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