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Articoli n° 1
Gennaio/febbraio 2005
 


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Processo civile telematico
Via alla sperimentazione
Le moderne tecnologie informatiche al servizio della giustizia

Riccardo Imperiali
Studio Legale Imperiali
infoimperiali@imperiali.com

 

Gli ultimi mesi del 2004 hanno registrato la partenza ufficiale della sperimentazione del processo civile telematico. Naturalmente, non si tratta ancora della fase "a regime", che sarà possibile solo quando tutti gli uffici giudiziari saranno attrezzati, bensì di una sperimentazione "da laboratorio".

La sperimentazione in sette uffici giudiziari
Attualmente sono coinvolti in tale progetto gli uffici giudiziari di Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Genova, Lamezia Terme e Padova. In queste sette sedi, magistrati, personale amministrativo, cancellerie e avvocati hanno a disposizione tutti gli strumenti necessari per lavorare via web. In particolare, le cancellerie, dopo mesi di preparazione, sono pronte a ricevere gli atti e a predisporre i fascicoli informatici. Gli avvocati, da parte loro, possono inviare comunicazioni processuali mediante una casella di posta elettronica certificata, usando la firma digitale.

Il processo telematico
Ma cosa s'intende per processo telematico? Il processo telematico consiste nel sistema di regole e di operazioni che consentono alle parti, al giudice e alla cancelleria di formare, comunicare e notificare atti processuali mediante documenti informatici. Il processo telematico, quindi, non è un processo che si svolge interamente a distanza. Nel nostro ordinamento, infatti, la componente "materiale" del processo è insostituibile; ad esempio, è necessario che l'udienza si svolga dinanzi al giudice e che gli organi collegiali si riuniscano fisicamente. Anche quando sarà "a regime", il processo telematico sarà destinato ad affiancarsi alle forme ordinarie e all'uso, seppure estremamente ridotto, dello strumento cartaceo.

Gli obiettivi perseguiti
I vantaggi che conseguono all'uso dei sistemi informatici e telematici nel processo civile sono molteplici. Tra gli altri, è possibile segnalare l'auspicabile snellimento della burocrazia, insieme alla semplificazione delle attività di sportello. Inoltre, secondo le previsioni del Ministero della Giustizia, l'impatto del processo telematico sarà molto positivo sulla durata di quei procedimenti civili nei quali gli adempimenti di cancelleria hanno un'incidenza notevole (es. decreto ingiuntivo, esecuzione). In ogni caso, il processo telematico si inserisce in un trend - quello della informatizzazione della giustizia civile - che va oltre le comunicazioni processuali, e si estende all'archiviazione e consultazione dei provvedimenti dei giudici; nonché alla creazione di strumenti gestionali per gli operatori della giustizia.

Il DM 14 ottobre 2004
Le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile sono precisate nel Decreto emanato dal Ministero della Giustizia il 14 ottobre 2004 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2004, supplemento ordinario 167. Tale Decreto, che è stato emanato dopo avere sentito il parere del Centro nazionale dell'informatica nella Pubblica Amministrazione e del Garante per la protezione dei dati personali, individua i sistemi informatici che consentiranno l'invio dei documenti informatici processuali da parte dei soggetti abilitati e le modalità di accesso ai servizi telematici del SICI (Sistema Informatico Civile). Al riguardo, è opportuno specificare alcuni aspetti di tale disciplina.

Soggetti abilitati
Possono usufruire dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo esclusivamente i soggetti abilitati. In tale categoria rientrano:
- i soggetti privati, come i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;
- i soggetti pubblici, quali gli avvocati e i procuratori dello Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali;
- i soggetti abilitati interni: come i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP (Uffici Notifiche Esecuzione e Protesti).

Punto di accesso
Per la trasmissione dei documenti informatici, la consultazione on line della documentazione contenuta nel fascicolo processuale informatico e l'utilizzo dei servizi messi a disposizione dal SICI, i soggetti abilitati devono avvalersi di un "Punto di accesso". I punti di accesso sono tenuti a fornire un'adeguata qualità dei servizi, dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire la sicurezza del sistema e a non comprometterne i livelli di servizio. La violazione di tali requisiti comporta la sospensione a erogare i servizi fino al ripristino dei livelli di sicurezza richiesti. Il Ministero della Giustizia può, altresì, disporre ispezioni tecniche, anche a campione, per verificare l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza. Possono attivare e gestire uno o più "punti di accesso", soggetti pubblici come i Consigli dell'ordine degli avvocati, il Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale del notariato, l'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni statali o equiparate e gli enti pubblici, il Ministero della Giustizia. I soggetti privati che attivano e gestiscono un punto di accesso devono avere forma di società per azioni e possedere il capitale sociale e i requisiti di onorabilità di cui al D.Lgs.385/93.

Indirizzo e-mail
I soggetti abilitati, inoltre, per avvalersi del SICI, devono disporre di una casella di posta elettronica certificata, necessaria per attribuire l'indirizzo elettronico per il processo telematico. L'indirizzo e-mail è rilasciato dal punto di accesso e a ogni soggetto abilitato può corrispondere un solo indirizzo elettronico. La casella di posta elettronica garantisce la ricezione dei messaggi e la loro disponibilità per trenta giorni, successivamente il messaggio è archiviato e sostituito da un avviso contenente l'identificativo univoco del messaggio, il mittente, la data, l'ora e i minuti di arrivo. Il servizio di posta elettronica certificata restituisce al mittente una ricevuta breve di avvenuta consegna per ogni documento informatico reso disponibile al destinatario.

Archiviazione e conservazione delle informazioni
I fascicoli informatici relativi ai procedimenti in corso sono custoditi, per tutta la durata del procedimento, nell'archivio in linea dell'ufficio giudiziario, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy).

Sicurezza dei sistemi informatici
Le descritte operazioni di trasmissione di documenti informatici, di consultazione dei fascicoli processuali informatici e di archiviazione dei dati impongono l'adozione di adeguate misure di sicurezza delle infrastrutture di rete, tese a impedire l'accesso non autorizzato alle informazioni, la perdita o la contraffazione delle stesse nel rispetto di quanto disposto dal codice privacy e nel disciplinare tecnico Allegato B al suddetto codice.

Piano per la sicurezza e DPS
In particolare, è compito del punto di accesso individuare il Responsabile per la sicurezza, il quale nel piano per la sicurezza è tenuto a descrivere:
- la struttura generale, le modalità operative e la struttura logistica dell'organizzazione;
- l'infrastruttura di protezione per ciascun immobile rilevante ai fini della sicurezza;
- l'elenco del personale e la sua distribuzione negli uffici;
- la ripartizione e la definizione delle responsabilità;
- le procedure utilizzate nell'attività di attivazione delle utenze e, limitatamente ai punti di accesso, di rilascio degli indirizzi elettronici;
- i dispositivi installati;
- i flussi di dati;
- le modalità di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
- le procedure di gestione dei disastri e delle contromisure;
- l'analisi dei rischi.
Il descritto piano per la sicurezza può essere adottato unitamente al DPS previsto dal codice privacy.

Alcune considerazioni
Il processo telematico, non appena sarà "a regime", porterà con sé la semplificazione delle attività di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti civili, favorendo la diffusione e l'utilizzo diretto delle informazioni e assicurando la trasparenza dell'intero iter burocratico. Ciò che si richiede ora è di realizzare una vera e propria svolta nel sistema organizzativo giudiziario. La sfida, anche per gli operatori del diritto, oltre che tecnologica, è soprattutto culturale: si tratta, cioè, di apprendere l'utilizzo dei nuovi strumenti, capirne le modalità di funzionamento, adottare idonee regole tecniche per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse e riuscire a integrare tutti questi aspetti nel lavoro quotidiano.

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