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  Dicembre 2012

Articoli n° 1
Gennaio/febbraio 2005
 


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Unione di Caserta
La relazione del Presidente Carlo Cicala
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IL RINNOVO DEL CCNL DIRIGENTI
LA NUOVA FILOSOFIA RETRIBUTIVA

Come varia la busta paga del manager dopo l'ultimo accordo


Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali - Assindustria Salerno
g.baselice@assindustria.sa.it




Lo scorso 24 novembre Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di Aziende Industriali del 23 maggio 2000. Con tale intesa, le Parti hanno inteso concretizzare una svolta rispetto al passato, adeguando così la regolamentazione contrattuale alle dinamiche relazionali che sempre più contraddistinguono il rapporto tra dirigenza e impresa e che, sicuramente, differisce rispetto al rapporto con le altre funzioni aziendali. In effetti, l'attività del dirigente è caratterizzata da una maggiore autonomia e discrezionalità nelle decisioni rispetto agli altri dipendenti, dovendo esso, sia pure nell'osservanza delle direttive di carattere generale dettate dall'imprenditore, imprimere un orientamento alla vita aziendale o di uno dei rami autonomi in cui la stessa è articolata. L'obiettivo di fondo di tale ultimo accordo è stato soprattutto valorizzare le intese individuali tra impresa e dirigente, innestandole pur sempre su un'intelaiatura contrattuale rimasta immutata per certi aspetti (come ad esempio aspettative, malattia e maternità, tutele sindacali, risoluzione del rapporto). In base al nuovo disposto contrattuale, il trattamento economico da corrispondere al dirigente non viene più inteso come minimo contrattuale ma come "trattamento minimo complessivo di garanzia" (TMCG), differenziato per fasce di età, che rappresenta il parametro retributivo annuo lordo al di sotto del quale nessun manager può venirsi a trovare. Questo meccanismo dovrebbe comportare che la dinamica retributiva del dirigente non è più determinata collettivamente dal contratto nazionale, bensì definita a livello individuale nel naturale rapporto fra impresa e singolo dirigente. Il valore del TMCG da assumere come parametro al 31 dicembre 2004 a valere dall'anno appena trascorso e fino al 2006 è stabilito in euro 52.000 per i dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con tale qualifica fino a sei anni, e in euro 62.000 per i dirigenti con anzianità superiore; tali parametri saranno aggiornati a decorrere dal 2007 nella misura rispettivamente di euro 55.000 e 70.000. Ai fini del confronto tra il trattamento minimo complessivo di garanzia e quello economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si prendono in considerazione: il minimo contrattuale comprensivo dell'importo ex meccanismo di variazione automatica; l'importo ex elemento di maggiorazione; gli aumenti di anzianità; i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni ad personam, nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no che risultano quantificati in busta paga ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente (MBO-Management by objective), le eventuali gratifiche una tantum, nonché l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili. Come si può evincere, le Parti non hanno fornito un’elencazione dettagliata delle voci da prendere in considerazione ai fini del confronto con il TMCG allo scopo di lasciare all'impresa ampio margine di valutazione sulle decisioni di politica retributiva. Per quanto riguarda le voci che non devono essere prese in considerazione ai fini del confronto, le Parti hanno volutamente escluso le erogazioni variabili al fine di evitare che le stesse possano essere trasformate in tutto o in parte in una quota di retribuzione garantita facendo venir meno la natura incentivante, variabile e premiante di tali emolumenti. La verifica tra il TMCG e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto a ciascun dirigente deve essere effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno: nell'ipotesi di esito negativo, al dirigente verrà corrisposto un importo una tantum da erogare a titolo di adeguamento al trattamento complessivo minimo di garanzia con la retribuzione afferente il mese di dicembre, cui è stata concordata l'incidenza sul TFR stante la sua natura di integrazione obbligatoria. Inoltre, a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo, al dirigente sarà corrisposto un aumento della retribuzione mensile pari all'importo che dovesse risultare necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento complessivo di garanzia. In pratica, moltiplicando la retribuzione prevista per il mese di gennaio per il numero di mensilità da corrispondere nell'anno, si ottiene il trattamento economico annuo lordo: l'eventuale differenza con il TMCG determina l'importo annuo da suddividere per il numero delle mensilità normalmente spettanti e da erogare mensilmente sotto la voce "trattamento economico individuale". Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il TMCG spettante nell'anno di inizio o cessazione del rapporto sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni. A seguito di queste modifiche, la busta paga del dirigente risulta notevolmente semplificata, comprendendo nella voce "trattamento economico individuale" i principali elementi retributivi individualmente spettanti e in precedenza esposti per i dirigenti già in servizio, sotto voci differenziate. La semplificazione comporta anche l'eliminazione di alcuni elementi retributivi tra cui ci preme evidenziare la scomparsa dell'ultimo automatismo retributivo ancora presente nella disciplina collettiva per i dirigenti: gli aumenti di anzianità. I dirigenti assunti/promossi dopo il 24 novembre 2004 non maturano più il diritto allo scatto biennale, mentre per quelli in servizio a tale data è stata prevista una disciplina transitoria per cui lo scatto in corso di maturazione sarà corrisposto alle condizioni e nella misura stabilite dal previgente articolo 6 del CCNL 23 maggio 2000 e la maturazione di ulteriori scatti di anzianità proseguirà fino al 31 dicembre 2008, senza eccedere il numero massimo di dieci scatti. Come ulteriore conferma della diversa valenza che si è voluta attribuire a tale rinnovo contrattuale, è stata prevista una vigenza quinquennale del contratto sia per la parte economica che per quella normativa, decorrendo lo stesso dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2008. Particolare attenzione è stata dedicata anche agli aspetti di natura previdenziale e assistenziale. L'accordo riferito al Fondo di assistenza sanitaria (FASI) si pone l'obiettivo di rafforzare l'assistenza sanitaria integrativa nell'ambito di un progressivo riequilibrio tra contributi e prestazioni e di un più efficace controllo e una maggiore razionalizzazione nella gestione del fondo. Per quanto concerne il Previndai, vengono incrementate le quote contributive a carico degli iscritti e delle imprese, oltre che le quote di TFR destinate al Fondo nella misura del 3, 4 e 100% della retribuzione globale lorda. Infine, le Parti hanno convenuto sull'esigenza di prevedere forme contrattuali di sostegno al reddito per i dirigenti involontariamente disoccupati, integrative e/o sostitutive di quelle di legge. In proposito va tenuta presente la peculiare posizione del dirigente per quanto concerne la tutela prevista dalla legge in caso di disoccupazione e/o mobilità. Per quest'ultima, segnaliamo che nonostante il datore di lavoro sia tenuto a versare all'INPS il contributo dello 0,30% anche sul monte retributivo dei dirigenti, questi sono esclusi dal trattamento di mobilità. Per quanto riguarda poi il trattamento di disoccupazione, cui anche il dirigente ha diritto (nei limiti del massimale previsto per la generalità dei lavoratori), se rapportiamo il massimale dell'indennità di disoccupazione alla retribuzione percepita dal dirigente, noteremo che la copertura della retribuzione ammonta al 20-22%, contro una percentuale prevista del 40%.

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