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  Dicembre 2012

Articoli n° 7
AGOSTO/settembre 2005
 


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IL RIORDINO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE
LE PROPOSTE di confindustria

PROBLEMATICHE AMBIENTALI INTERNAZIONALi
LO SVILUPPO SOSTENIBILE

IL D.LGS. 22/97 E IL D.M. 471/99
LA SITUAZIONE DEL TERRITORIO

RUOLO DELL'ARPAC SUL TERRITORIO
UN'OPPORTUNITÀ PER TUTTE LE AZIENDE

RIFIUTI INDUSTRIALI E DECRETO RONCHI
ASPETTI NORMATIVI RIGUARDANTI LA GESTIONE

RIFIUTI INDUSTRIALI E DECRETO RONCHI
ASPETTI NORMATIVI RIGUARDANTI LA GESTIONE
Con il D.Lgs. 22/97 oggi finisce in discarica solo ciò che non è più recuperabile


A cura dell'Unione Industriali di Caserta e dell'ARPAC Dipartimento Caserta


Prima la parola rifiuto era sinonimo di discarica. Ora lo smaltimento in discarica diventa una fase residuale della gestione dei rifiuti (finisce in discarica solo ciò che non è più recuperabile). Il D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) come norma di sostanza ha i seguenti principi di fondo: i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; divieto assoluto di abbandono; bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; prevenzione della produzione con la messa a punto di tecniche per l'immissione sul mercato di prodotti concepiti per ridurre al minimo volume e pericolosità dei rifiuti; sviluppo di tecniche per l'eliminazione di sostanze pericolose dai rifiuti; massimo impulso alle attività di recupero e reimpiego; ecoaudit, ecolabel.

Definizione di rifiuto
La definizione di rifiuto è fondamentale dal punto di vista giuridico e pratico, in quanto determina l'applicazione del D.Lgs. 22/97. In relazione a quanto previsto dalla normativa europea viene definito rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi» (Art. 6 comma 1 lett. A). Dunque ben 3 previsioni: si disfi; abbia deciso di disfarsi; abbia l'obbligo di disfarsi.

Il D.L. 08.07.02 conv. in L. 08.08.02 n. 178: "interpretazione autentica" della definizione di rifiuto
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo, diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o recupero, secondo gli all.ti B e C del D.Lgs. 22/97;
b) "abbia deciso": la volontà di destinare a operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del D.Lgs. 22/97, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene a operazioni di recupero o smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, delle sostanze e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'all.to D del D.Lgs. 22/97 non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b e c, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o consumo, ove sussista una delle seguenti condizioni: 1) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente; 2) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo e in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'all.to C del D.Lgs. 22/97.

Interpretazione inequivocabilmente in contrasto con sentenze della corte europea di giustizia: definizioni
Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e effettuato operazioni di pretrattamento o miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.
Raccolta: operazione di prelievo, cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il trasporto.
Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
Deposito temporaneo: raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni: i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm; i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 m3; i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 m3; il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; vanno rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Registro di carico e scarico. Obbligo di tenuta
È obbligato: chiunque effettua attività di gestione; le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi; le imprese industriali, artigianali, e quelle che effettuano attività di recupero e smaltimento di rifiuti e di depurazione di acque, che producono rifiuti speciali non pericolosi. Le annotazioni devono essere effettuate: per i produttori entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; il registro deve prevedere fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro; per i dati vanno indicati: origine, quantità, caratteristiche e destinazione specifica dei rifiuti, integrati con i FIR e conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Trasporto dei rifiuti
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione "DM 01.04.98 n. 145", dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati: nome e indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data, ora e percorso dell'istradamento; nome e indirizzo del destinatario. Il FIR non è obbligatorio per trasporti effettuati dal produttore del rifiuto relativamente a quantità inferiori a 30 lt o 30 Kg.
MUD - Chi sono i soggetti obbligati: a) imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi; b) commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi e non; c) raccoglitori e trasportatori di rifiuti prodotti da terzi; d) chi effettua operazioni di recupero e smaltimento; e) titolari di industrie e attività artigianali (con più di 3 dipendenti); f) chi produce rifiuti derivanti da attività di recupero o smaltimento.
MUD semplificato: solo per i produttori di rifiuti che: producono non più di 3 tipologie di rifiuto; i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione; per ogni rifiuto non sono stati utilizzati più di 3 trasportatori e più di 3 smaltitori.

Sanzioni - Violazione degli obblighi di comunicazione (MUD), di tenuta dei registri obbligatori e dei FIR
MUD: mancata, incompleta o inesatta comunicazione: Sanz. Amm. da 2582 a 15493 euro; ritardata presentazione (max 60 giorni): Sanz. Amm. da 25,82 a 154,93 euro; per dichiarazione incompleta o inesatta ma con dati corretti riportati in altre scritture ambientali, che permettono di ricostruire le informazioni: Sanz. Amm. da 258,2 e 1549,3 euro.
Tenuta dei registri: omessa o incompleta tenuta del registro relativamente a rifiuti non pericolosi: Sanz. Amm. da 2582 a 15493 euro; omessa o incompleta tenuta del registro relativamente a rifiuti pericolosi: Sanz. Amm. da 15493 a 92962 euro più sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dell'amministratore; sanzione ridotta come per il MUD.
FIR: trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato senza FIR o con FIR inesatto o incompleto: Sanz. Amm. da 1549,3 ci 9296,2 euro; trasporto di rifiuto pericoloso sanzione penale con rinvio alla pena di cui all'articolo 483 c. p..

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