IL RIORDINO DELLA NORMATIVA AMBIENTALE
LE PROPOSTE di confindustria
PROBLEMATICHE AMBIENTALI
INTERNAZIONALi
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
IL D.LGS. 22/97 E IL D.M.
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LA SITUAZIONE DEL TERRITORIO
RUOLO DELL'ARPAC SUL TERRITORIO
UN'OPPORTUNITÀ PER TUTTE LE AZIENDE
RIFIUTI INDUSTRIALI E DECRETO RONCHI
ASPETTI NORMATIVI RIGUARDANTI LA GESTIONE
RIFIUTI INDUSTRIALI E DECRETO RONCHI
ASPETTI NORMATIVI RIGUARDANTI LA GESTIONE
Con il D.Lgs. 22/97 oggi finisce
in discarica solo ciò che non è più recuperabile
A cura dell'Unione Industriali di Caserta e dell'ARPAC Dipartimento
Caserta
Prima la parola rifiuto era sinonimo di discarica. Ora lo
smaltimento in discarica diventa una fase residuale della
gestione dei rifiuti (finisce in discarica solo ciò che
non è più recuperabile). Il D.Lgs. 22/97 (Decreto
Ronchi) come norma di sostanza ha i seguenti principi di
fondo: i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; divieto
assoluto di abbandono; bonifica e ripristino ambientale dei
siti inquinati; prevenzione della produzione con la messa
a punto di tecniche per l'immissione sul mercato di prodotti
concepiti per ridurre al minimo volume e pericolosità dei
rifiuti; sviluppo di tecniche per l'eliminazione di sostanze
pericolose dai rifiuti; massimo impulso alle attività di
recupero e reimpiego; ecoaudit, ecolabel.
Definizione di rifiuto
La definizione di rifiuto è fondamentale dal punto
di vista giuridico e pratico, in quanto determina l'applicazione
del D.Lgs. 22/97. In relazione a quanto previsto dalla normativa
europea viene definito rifiuto «qualsiasi sostanza
od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato
A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo
di disfarsi» (Art. 6 comma 1 lett. A). Dunque ben 3
previsioni: si disfi; abbia deciso di disfarsi; abbia l'obbligo
di disfarsi.
Il D.L. 08.07.02 conv. in L. 08.08.02
n. 178: "interpretazione
autentica" della definizione di rifiuto
a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso
il quale in modo, diretto o indiretto una sostanza, un materiale
o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di
smaltimento o recupero, secondo gli all.ti B e C del D.Lgs.
22/97;
b) "abbia deciso": la volontà di destinare
a operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati
B e C del D.Lgs. 22/97, sostanze, materiali o beni;
c) "abbia l'obbligo di disfarsi": obbligo di avviare
un materiale, una sostanza o un bene a operazioni di recupero
o smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da
un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto
dalla natura stessa del materiale, delle sostanze e del bene
o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei
rifiuti pericolosi di cui all'all.to D del D.Lgs. 22/97 non
ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b e c, per beni
o sostanze e materiali residuali di produzione o consumo,
ove sussista una delle seguenti condizioni: 1) se gli stessi
possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati
nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di
consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento
e senza recare pregiudizio all'ambiente; 2) se gli stessi
possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati
nel medesimo e in analogo o diverso ciclo produttivo o di
consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza
che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra
quelle individuate nell'all.to C del D.Lgs. 22/97.
Interpretazione inequivocabilmente in contrasto con sentenze
della corte europea di giustizia: definizioni
Produttore: la persona la cui attività ha prodotto
rifiuti e effettuato operazioni di pretrattamento o miscuglio
o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione
dei rifiuti.
Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica
o giuridica che li detiene.
Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento,
compreso il controllo di queste operazioni, nonché il
controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento
dopo la chiusura.
Raccolta: operazione di prelievo, cernita e di raggruppamento
dei rifiuti per il trasporto.
Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici
o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro
all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di
produzione dalle quali originano i rifiuti.
Deposito temporaneo: raggruppamento dei rifiuti effettuato,
prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle
seguenti condizioni: i rifiuti depositati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli
in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile,
policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
i rifiuti pericolosi devono essere raccolti e avviati alle
operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno bimestrale
indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero,
in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi
in deposito raggiunge i 10 m3; i rifiuti non pericolosi devono
essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di
smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente
dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa,
quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito
raggiunge i 20 m3; il deposito temporaneo deve essere effettuato
per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose
in essi contenute; vanno rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
Registro di carico e scarico. Obbligo di tenuta
È obbligato: chiunque effettua attività di
gestione; le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
le imprese industriali, artigianali, e quelle che effettuano
attività di recupero e smaltimento di rifiuti e di
depurazione di acque, che producono rifiuti speciali non
pericolosi. Le annotazioni devono essere effettuate: per
i produttori entro una settimana dalla produzione del rifiuto
e dallo scarico del medesimo; il registro deve prevedere
fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro; per
i dati vanno indicati: origine, quantità, caratteristiche
e destinazione specifica dei rifiuti, integrati con i FIR
e conservati per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.
Trasporto dei rifiuti
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti
sono accompagnati da un formulario di identificazione "DM
01.04.98 n. 145", dal quale devono risultare, in particolare,
i seguenti dati: nome e indirizzo del produttore e del detentore;
origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto
di destinazione; data, ora e percorso dell'istradamento;
nome e indirizzo del destinatario. Il FIR non è obbligatorio
per trasporti effettuati dal produttore del rifiuto relativamente
a quantità inferiori a 30 lt o 30 Kg.
MUD - Chi sono i soggetti obbligati: a) imprese ed enti produttori
di rifiuti pericolosi; b) commercianti e intermediari di
rifiuti pericolosi e non; c) raccoglitori e trasportatori
di rifiuti prodotti da terzi; d) chi effettua operazioni
di recupero e smaltimento; e) titolari di industrie e attività artigianali
(con più di 3 dipendenti); f) chi produce rifiuti
derivanti da attività di recupero o smaltimento.
MUD semplificato: solo per i produttori di rifiuti che: producono
non più di 3 tipologie di rifiuto; i rifiuti sono
prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
per ogni rifiuto non sono stati utilizzati più di
3 trasportatori e più di 3 smaltitori.
Sanzioni - Violazione degli obblighi di comunicazione (MUD),
di tenuta dei registri obbligatori e dei FIR
MUD: mancata, incompleta o inesatta comunicazione: Sanz.
Amm. da 2582 a 15493 euro; ritardata presentazione (max 60
giorni): Sanz. Amm. da 25,82 a 154,93 euro; per dichiarazione
incompleta o inesatta ma con dati corretti riportati in altre
scritture ambientali, che permettono di ricostruire le informazioni:
Sanz. Amm. da 258,2 e 1549,3 euro.
Tenuta dei registri: omessa o incompleta tenuta del registro
relativamente a rifiuti non pericolosi: Sanz. Amm. da 2582
a 15493 euro; omessa o incompleta tenuta del registro relativamente
a rifiuti pericolosi: Sanz. Amm. da 15493 a 92962 euro più sospensione
da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile
dell'infrazione e dell'amministratore; sanzione ridotta come
per il MUD.
FIR: trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato senza
FIR o con FIR inesatto o incompleto: Sanz. Amm. da 1549,3
ci 9296,2 euro; trasporto di rifiuto pericoloso sanzione
penale con rinvio alla pena di cui all'articolo 483 c. p.. |