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  Dicembre 2012

Articoli n° 7
AGOSTO/settembre 2005
 


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PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
LE DIRETTIVE ATEX
Gli adeguamenti degli impianti e delle attrezzature nei luoghi a rischio

Salvatore Siracusa
Responsabile Servizio Impianti e Apparecchiature Elettriche - Dipartimento Omologazione e Certificazione ISPESL - Direzione Generale
s.siracusa@dom.ale.ispesl.it

Il D.Lgs. 233 del 12 giugno 2003, che costituisce l'attuazione della direttiva 1999/92/CE, rappresenta il riferimento principale per la valutazione del rischio in ambienti soggetti alla formazione di atmosfere esplosive. Entrato in vigore il 10 settembre 2003, integra il D.Lgs. 626/94 costituendo il titolo VIII-bis "Protezione da atmosfere esplosive". Esso si applica nei luoghi di lavoro ove possono essere presenti atmosfere esplosive dovute a gas, vapori, nebbie, polveri e nei lavori in sotterraneo dove si può determinare la presenza di sostanze esplosive. Il Decreto non si applica nelle aree utilizzate per cure mediche dei pazienti, nelle industrie estrattive soggette al D.Lgs. 624/96, e in quelle di produzione, manipolazione, uso, stoccaggio e trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili. Si fa notare che il decreto non si applica neanche agli apparecchi a gas soggetti al DPR 661/96, come apparecchi di cottura, riscaldamento, produzione acqua calda, raffreddamento, illuminazione, con combustibile gassoso, e temperatura acqua inferiore a 105°C, non inseriti in processi industriali. Al datore di lavoro sono demandati gli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 626/94, che nel caso specifico vengono precisati come di seguito indicato.

Prevenzione della formazione di miscele esplosive: vanno attuate tutte le misure strutturali e manutentive atte a evitare o ridurre la possibilità di emissione di sostanze pericolose favorendo nello stesso tempo condizioni di ventilazione che rendono improbabile la formazione di miscele esplosive.

Valutazione dei rischi di esplosione: essa viene effettuata su base statistica e si identifica con un indice di probabilità di accadimento dell'evento e un altro di gravità del danno presumibile. Più precisamente, in funzione delle caratteristiche dell'impianto, delle sostanze e dei processi utilizzati con le loro possibili interazioni, deve essere valutata la probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive e delle sorgenti di innesco, nonché l'entità degli effetti prevedibili. Per l'individuazione di tali parametri si può fare riferimento alla norma UNI EN 1127-1, secondo cui l'innesco può essere causato da cause varie come superfici calde, fiamme libere o materiale incandescente, scintille per causa meccanica, apparecchiature elettriche, correnti vaganti e protezione catodica, cariche elettrostatiche, fulmini, campi e radiazioni elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, ultrasuoni, compressioni adiabatiche, reazioni chimiche.

Ripartizione delle aree in cui possono formarsi miscele esplosive: le aree pericolose nell'all.to XV bis vengono suddivise in 3 tipologie: zona 0, 1 e 2, a seconda che la permanenza dell'atmosfera esplosiva sia presente rispettivamente per lungo periodo (oltre 1000 ore/anno), occasionalmente (fra 10 e 1000 ore/anno) o per breve durata (fra 0,1 e 10 ore/anno). Nulla cambia concettualmente nel caso in cui l'atmosfera esplosiva è determinata a causa della presenza di polvere combustibile. Le zone in questo caso sono classificate, con analogo significato, in zona 20, 21 e 22. Dovendo esprimere in indice probabilistico la durata complessiva di atmosfera esplosiva in un anno, si possono utilizzare gli indici riportati nella CEI 31-35. La classificazione dei luoghi pericolosi è oggetto di normativa europea: la EN 60079 (CEI 31-30) per i gas, vapori e nebbie, la EN 50281-3 (CEI 31-52) per le polveri combustibili. Si tratta di norme a carattere generale; per applicazioni specifiche bisogna ricorrere a Guide applicative. La definizione delle zone pericolose e della loro estensione si basa sull’individuazione delle sostanze pericolose, delle sorgenti di emissione con relativa portata e del grado di ventilazione dell'ambiente. La classificazione dei luoghi pericolosi per la presenza di polvere può presentare maggiori difficoltà per l'incertezza nella determinazione di alcuni parametri come la granulometria, il limite inferiore di infiammabilità, l'energia minima di innesco.

Obbligo di applicazione di prescrizioni minime ad attrezzature e luoghi di lavoro: il decreto richiede prescrizioni minime diverse a seconda che si tratti di attrezzature o luoghi di lavoro. Come indicato nel titolo II e III del D.Lgs. 626/94, per attrezzatura si deve intendere «qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato a essere usato durante il lavoro», mentre i luoghi di lavoro sono quei «…luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'attività produttiva...». Tali definizioni si ritengono importanti per eliminare alcune false interpretazioni del decreto. Nel caso di attrezzature di lavoro già in uso, il decreto prescrive l'adozione delle misure di sicurezza di carattere generale come la formazione professionale dei lavoratori, l'utilizzo di procedure di sicurezza, la verifica delle condizioni di sicurezza, la predisposizione dei piani di evacuazione, le segnalazioni delle condizioni di pericolo, ecc.. Per le attrezzature nuove il decreto prescrive anche l'obbligo di utilizzo di apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie previste da un'altra direttiva ATEX, la 94/9/CEE riguardante il "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive". La direttiva è stata recepita con DPR 23 marzo 1998 n.126, entrato in vigore il 1/7/2003. Secondo quest'ultima, gli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere usati in atmosfera potenzialmente esplosiva vengono suddivisi in "categorie", corrispondenti a diversi livelli di protezione, intendendo per esso il numero di guasti indipendenti che si possono verificare affinché sia garantito il livello di sicurezza specifico. Nelle zone con alta probabilità di formazione di miscele esplosive (zona 0 o 20) possono essere utilizzati solo apparecchi con livello di protezione "molto elevato" (categoria 1G o 1D, a seconda si tratti di gas o polvere), mentre nelle zone 1 o 21, si possono utilizzare apparecchi con livelli di protezione "elevato" (categoria 2G o 2D). Apparecchi con livello di protezione "normale" (categoria 3G o 3D) possono essere usati solo nelle zone con scarsa probabilità di formazione di miscela esplosiva (zona 2 o 22). La categoria viene certificata dal costruttore ed evidenziata sull'apparecchio con apposita targa insieme alla marcatura CE e riguarda gli apparecchi che possono costituire rischi di innesco. La certificazione per le apparecchiature non elettriche costituisce spesso un problema per l'assenza di norme tecniche specifiche o per la difficoltà della valutazione del livello di protezione da parte del costruttore. Per le attrezzature già in uso l'idoneità dell'apparecchio alla zona classificata è a carico del datore di lavoro mediante la valutazione dei rischi circa il livello di protezione. Per le apparecchiature elettriche tale valutazione in genere non presenta grosse difficoltà per la presenza di tutta una legislazione elettrica in materia, come il DPR 727/82 (76/117/CEE); DPR 675/82 (79/196/CEE); L. 150/89 (82/130/CEE). Lo stesso non si può dire per il materiale non elettrico. Per le attrezzature, come prima definite, il D.Lgs 233/03 è in vigore dal 10 settembre 2003. Per i luoghi di lavoro, già esistenti al 30/3/2003, il decreto invece offre la possibilità di adeguamento entro il 30/6/2006.

Predisposizione del documento sulla protezione contro le esplosioni: è un documento che deve individuare i rischi e i provvedimenti necessari, contenendo inoltre le caratteristiche di sicurezza dei luoghi e delle attrezzature, le istruzioni per il loro uso e impiego, classificare i luoghi dove c'è la probabilità di formazione di miscele esplosive, e quelli dove si applicano le prescrizioni minime, indicando procedure di utilizzo e comportamento.
Obblighi di verifiche ispettive: secondo il D.Lgs. 233/03, il datore di lavoro è obbligato a sottoporre a verifiche ispettive, ai sensi del DPR 462/01, le apparecchiature elettriche installate nei luoghi 0, 1, 20, 21. Tale obbligo si sostituisce alla denuncia con "il modello C" degli impianti elettrici installati nelle attività pericolose di cui al DM 22/12/58, già abrogato dal D.Lgs. 233/03.

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