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Articoli n° 7
AGOSTO/settembre 2005
 


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RIFORMA PREVIDENZIALE
ANTICIPAZIONE DEL TFR
La nuova disciplina per gli aderenti ai Fondi complementari

Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali
g.baselice@assindustria.sa.it

La legge n. 243 del 23 agosto 2004 di riforma del sistema previdenziale prevede, tra i vari provvedimenti che il Governo è delegato a emanare, disposizioni finalizzate a sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari attraverso l'utilizzo del flusso annuale di TFR maturando, permettendo così, ai lavoratori dipendenti che non manifestino diversa esplicita volontà, di ottenere delle prestazioni previdenziali supplementari rispetto a quelle erogate dal sistema pubblico. Ricordando che sulla materia è tuttora aperto un tavolo di confronto tra le parti sociali e il Governo, lo scorso 1° luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il testo del decreto legislativo di attuazione della summenzionata legge n. 243/2004, che riguarda i principi della previdenza complementare. Sapendo fin d'ora che il succitato provvedimento sarà suscettibile di modifiche e perfezionamenti, vorremmo, nel presente articolo, soffermarci sulla tematica delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto e raffrontare la disciplina attualmente vigente con quella che si andrà a delineare per quanti sceglieranno di aderire alle forme di previdenza complementare, presumibilmente dal 1° gennaio 2006. Attualmente, la disciplina delle anticipazioni del TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro è regolata dall'art. 2120 cod. civ., così come modificato dalla legge n. 297/1982, e dalla legge n. 53/2000. Secondo il codice civile il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso la stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto, un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della domanda. Tali richieste possono essere soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Le causali per le quali è prevista la possibilità di ottenere l'anticipazione in discorso sono ben identificate e consistono in: eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal TFR. Nell'ipotesi di acquisto di prima casa, la legge impone l'obbligo di documentare la spesa mediante l'atto notarile di compravendita, o qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrare l'acquisto della casa quando questo non si è ancora giuridicamente perfezionato (es. contratto preliminare di vendita, a patto che dopo il lavoratore esibisca l'atto di acquisto definitivo). Nel caso di anticipazione per acquisto da parte del figlio, il presupposto che l'immobile da comprare sia la "prima casa" va riferito al figlio. L'anticipazione, pertanto, spetta comunque al lavoratore anche qualora egli sia già proprietario della propria abitazione. Ai sensi poi dell'art. 7 della L. n. 53 del 2000, e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 151/2001, oltre che nelle ipotesi sopra elencate, il TFR può essere anticipato anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per: astensione facoltativa per maternità; formazione; formazione continua. In questo caso possono richiedere l'anticipazione i lavoratori a tempo indeterminato: a) genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgono del diritto di assenza facoltativa o per la malattia del bambino ex art. 3 L. 53/2000; b) che abbiano presentato domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro, ex art. 5 L. 53/2000; c) che partecipino a iniziative di formazione continua, anche aziendali, ex art. 6 L. 53/2000. Per ottenere l'anticipazione, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una domanda con l'indicazione della data di inizio del congedo per il quale si ha diritto all’erogazione in oggetto, e la stessa sarà corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese precedente la data di inizio del congedo. La norma del codice civile stabilisce inoltre che condizioni di miglior favore possono essere previste da contratti collettivi o da patti individuali. Pertanto, nel tenere sempre presente l'eventuale disciplina contrattuale sulla materia, appare evidente che la possibilità di stabilire condizioni di miglior favore può avere qualsiasi lecita motivazione, salvo che la concessione ad personam possa configurarsi come una forma di discriminazione fra i dipendenti. Nel caso in cui l'azienda conceda l'anticipazione, la legge non prevede un particolare requisito di forma, tuttavia appare opportuno redigere un atto scritto teso a evitare una successiva richiesta del lavoratore a titolo di rivalutazione del fondo TFR comprensivo dell'anticipazione ricevuta. Dal punto di vista del trattamento fiscale e contributivo del TFR e delle relative anticipazioni, evidenziamo che l'art. 12, comma 4, lett. a) della legge 30 aprile 1969, n.153 esclude espressamente dalla base imponibile previdenziale le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto e naturalmente l'anticipazione partecipa alla stessa natura dell'emolumento in questione anche perché, ai sensi del comma 9 dell'art. 2120 c.c., l'anticipo va detratto dalla somma complessivamente dovuta. Sotto l'aspetto fiscale, le somme erogate a titolo di TFR vengono assoggettate a tassazione separata, per cui alle anticipazioni si applica lo stesso regime che si renderebbe applicabile al TFR di riferimento. In occasione dell'erogazione delle anticipazioni occorre provvedere alla relativa tassazione, salvo conguaglio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. La disciplina appena vista continuerà ad applicarsi in tutti i casi in cui il lavoratore scelga di trattenere il TFR in azienda, mentre, in caso di adesione alle forme pensionistiche complementari, il provvedimento in corso di emanazione prevede che è possibile richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi: a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 50%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli , documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi edilizi sulla prima casa di abitazione previsti dall'art. 3, comma 1, lettere da a) a d) del Testo Unico in materia di edilizia (DPR 380/2001); c) per chi è iscritto da 8 anni, in misura non superiore al 30% per ulteriori esigenze. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

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