RIFORMA PREVIDENZIALE
ANTICIPAZIONE DEL TFR
La nuova disciplina per gli aderenti
ai Fondi complementari
Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali
g.baselice@assindustria.sa.it
La legge n. 243 del 23 agosto 2004 di riforma del
sistema previdenziale prevede, tra i vari provvedimenti che
il Governo è delegato a emanare, disposizioni finalizzate
a sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche
complementari attraverso l'utilizzo del flusso annuale di
TFR maturando, permettendo così, ai lavoratori dipendenti
che non manifestino diversa esplicita volontà, di
ottenere delle prestazioni previdenziali supplementari rispetto
a quelle erogate dal sistema pubblico. Ricordando che sulla
materia è tuttora aperto un tavolo di confronto tra
le parti sociali e il Governo, lo scorso 1° luglio il
Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il
testo del decreto legislativo di attuazione della summenzionata
legge n. 243/2004, che riguarda i principi della previdenza
complementare. Sapendo fin d'ora che il succitato provvedimento
sarà suscettibile di modifiche e perfezionamenti,
vorremmo, nel presente articolo, soffermarci sulla tematica
delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto e raffrontare
la disciplina attualmente vigente con quella che si andrà a
delineare per quanti sceglieranno di aderire alle forme di
previdenza complementare, presumibilmente dal 1° gennaio
2006. Attualmente, la disciplina delle anticipazioni del
TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro è regolata
dall'art. 2120 cod. civ., così come modificato dalla
legge n. 297/1982, e dalla legge n. 53/2000. Secondo il codice
civile il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio
presso la stesso datore di lavoro, può chiedere, in
costanza di rapporto, un’anticipazione non superiore
al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione
del rapporto alla data della domanda. Tali richieste possono
essere soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli
aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
Le causali per le quali è prevista la possibilità di
ottenere l'anticipazione in discorso sono ben identificate
e consistono in: eventuali spese sanitarie per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche; acquisto della prima casa di abitazione per sé o
per i figli, documentato con atto notarile. L'anticipazione
può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto
di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal TFR.
Nell'ipotesi di acquisto di prima casa, la legge impone l'obbligo
di documentare la spesa mediante l'atto notarile di compravendita,
o qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrare l'acquisto della
casa quando questo non si è ancora giuridicamente
perfezionato (es. contratto preliminare di vendita, a patto
che dopo il lavoratore esibisca l'atto di acquisto definitivo).
Nel caso di anticipazione per acquisto da parte del figlio,
il presupposto che l'immobile da comprare sia la "prima
casa" va riferito al figlio. L'anticipazione, pertanto,
spetta comunque al lavoratore anche qualora egli sia già proprietario
della propria abitazione. Ai sensi poi dell'art. 7 della
L. n. 53 del 2000, e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 151/2001,
oltre che nelle ipotesi sopra elencate, il TFR può essere
anticipato anche ai fini delle spese da sostenere durante
i periodi di fruizione dei congedi per: astensione facoltativa
per maternità; formazione; formazione continua. In
questo caso possono richiedere l'anticipazione i lavoratori
a tempo indeterminato: a) genitori, anche adottivi o affidatari,
che si avvalgono del diritto di assenza facoltativa o per
la malattia del bambino ex art. 3 L. 53/2000; b) che abbiano
presentato domanda di congedo per la formazione, accolta
dal datore di lavoro, ex art. 5 L. 53/2000; c) che partecipino
a iniziative di formazione continua, anche aziendali, ex
art. 6 L. 53/2000. Per ottenere l'anticipazione, il lavoratore
deve presentare al datore di lavoro una domanda con l'indicazione
della data di inizio del congedo per il quale si ha diritto
all’erogazione in oggetto, e la stessa sarà corrisposta
unitamente alla retribuzione relativa al mese precedente
la data di inizio del congedo. La norma del codice civile
stabilisce inoltre che condizioni di miglior favore possono
essere previste da contratti collettivi o da patti individuali.
Pertanto, nel tenere sempre presente l'eventuale disciplina
contrattuale sulla materia, appare evidente che la possibilità di
stabilire condizioni di miglior favore può avere qualsiasi
lecita motivazione, salvo che la concessione ad personam
possa configurarsi come una forma di discriminazione fra
i dipendenti. Nel caso in cui l'azienda conceda l'anticipazione,
la legge non prevede un particolare requisito di forma, tuttavia
appare opportuno redigere un atto scritto teso a evitare
una successiva richiesta del lavoratore a titolo di rivalutazione
del fondo TFR comprensivo dell'anticipazione ricevuta. Dal
punto di vista del trattamento fiscale e contributivo del
TFR e delle relative anticipazioni, evidenziamo che l'art.
12, comma 4, lett. a) della legge 30 aprile 1969, n.153 esclude
espressamente dalla base imponibile previdenziale le somme
corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto e naturalmente
l'anticipazione partecipa alla stessa natura dell'emolumento
in questione anche perché, ai sensi del comma 9 dell'art.
2120 c.c., l'anticipo va detratto dalla somma complessivamente
dovuta. Sotto l'aspetto fiscale, le somme erogate a titolo
di TFR vengono assoggettate a tassazione separata, per cui
alle anticipazioni si applica lo stesso regime che si renderebbe
applicabile al TFR di riferimento. In occasione dell'erogazione
delle anticipazioni occorre provvedere alla relativa tassazione,
salvo conguaglio all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro. La disciplina appena vista continuerà ad applicarsi
in tutti i casi in cui il lavoratore scelga di trattenere
il TFR in azienda, mentre, in caso di adesione alle forme
pensionistiche complementari, il provvedimento in corso di
emanazione prevede che è possibile richiedere un'anticipazione
della posizione individuale maturata nei seguenti casi: a)
in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%,
per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative
a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi
straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore
al 50%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per
sé o per i figli , documentato con atto notarile,
o per la realizzazione degli interventi edilizi sulla prima
casa di abitazione previsti dall'art. 3, comma 1, lettere
da a) a d) del Testo Unico in materia di edilizia (DPR 380/2001);
c) per chi è iscritto da 8 anni, in misura non superiore
al 30% per ulteriori esigenze. Ai fini della determinazione
dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni
e delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili
tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso
non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
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