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Articoli n° 7
AGOSTO/settembre 2005
 


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PRIVACY E DIRECT MARKETING
IL BILANCIAMENTO DI INTERESSI
Quando il fine di pubblicazione dei dati è incompatibile con scopi promozionali

Ricccardo Imperiali
Studio Legale Imperiali
riccardo.imperiali@imperiali.com

 

Il marketing diretto (DM) è attraversato da un brivido. Gira una voce: migliaia di posti di lavoro sarebbero a rischio; molte aziende potrebbero chiudere. Accadrà? È presto per dirlo, ma la paura è diffusa e reale. E in un momento di stagnazione, non possiamo fare finta di niente.

Il Direct Marketing
Il motto dell'impresa del 2000 è “hit the target”, cioè “centra” la tua fascia di clientela. La più classica di queste azioni è l'invio di materiale pubblicitario via posta. La "materia prima" del DM sono le liste di nominativi. Quanto più sono aggiornate e strutturate in fasce, categorie e profili, tanto più valgono economicamente. Quali sono le fonti dei list broker? Bisogna distinguere fra passato e presente. In passato, non c'erano regole, e quindi i più spregiudicati raccoglievano informazioni ovunque. Le aziende corrette, la maggioranza, si servivano di fonti pubbliche: anagrafe, camere di commercio, albi, e soprattutto, di due grandi serbatoi: le liste elettorali e l'elenco telefonico in quanto strumenti sempre aggiornati.

L'erompere della privacy
Nel 1997, il varo della normativa a protezione dei dati personali ha cambiato lo scenario. Il Garante ha chiarito che i dati di pubblico dominio non sono pubblici; lo sono quelli soggetti a un regime di pubblicità legale, ma occorre rispettare lo scopo e i limiti della loro pubblicazione. Dal 1° gennaio 2004, la legge sulla privacy (la famosa "675") è confluita con le altre discipline a essa collegate in un Testo Unico: il codice privacy. Con il codice privacy, è stata la volta delle liste elettorali: possono essere usate senza il consenso degli elettori per comunicazione istituzionale e sociale, ma non per DM. Infine, il Garante, con il provvedimento del 15/7/2004, è intervenuto per regolamentare l'uso dei dati degli abbonati agli elenchi telefonici.

Il bilanciamento di interessi
Secondo la direttiva 95/46/CE, il trattamento di dati personali è consentito, fra l'altro, quando è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo di un'azienda, a condizione che non prevalgano le ragioni della persona cui i dati si riferiscono. Con la "675" il nostro Paese non si era accorto di quest’indicazione. Nel 2001, con una modifica, fu introdotto l'istituto noto come "bilanciamento di interessi". Il codice privacy lo ha confermato, prescrivendo che il Garante può esonerare determinate categorie di titolari dalla richiesta del consenso quando, operando un bilanciamento, scelga di venire incontro all'interesse economico di chi tratta quei dati poiché ciò non comporta gravi rischi di lesione della privacy degli interessati.

1) Esonero dal consenso per i dati di persone giuridiche
Da un lato c'è il legittimo interesse economico alla sopravvivenza del DM, condiviso da tutti gli attori che si avvalgono di questi servizi. Dall'altro c'è il diritto degli enti alla protezione dei propri dati "personali" (denominazione sociale, sede legale, sedi operative, eccetera). La presenza di questa esigenza economica diffusa, in aggiunta alla tutela rafforzata introdotta dall'Italia, potrebbero costituire le basi giuridiche per l'intervento del Garante. In primo luogo, l'auspicato bilanciamento potrebbe stabilire che le campagne DM verso le persone giuridiche non necessitano del loro consenso. Tanto più che in caso di ricezione di materiale promozionale, chiunque già oggi ha diritto di opporsi senza necessità di indicarne i motivi.

2) Esonero dal consenso per i dati di professionisti tratti da elenchi pubblici
Circa gli elenchi pubblici, occorre una premessa. L'elenco pubblico è un documento tenuto dallo Stato o da una P.A.. Può avere diversi nomi (elenco, albo, lista, registro), ma è sempre fondato su un accertamento e serve a creare certezza giuridica. C'è uno spartiacque fra elenchi pubblici, da un lato A) gli elenchi relativi a beni (come le cose di interesse paesistico, artistico, storico), dall'altro B) gli elenchi relativi a persone. Qui, prendiamo in considerazione i secondi (B). Anzitutto, sono elenchi di persone gli albi professionali: giornalisti, avvocati e procuratori, ingegneri e architetti, medici chirurghi, dottori commercialisti, chimici, biologi, eccetera. Inoltre, il nostro ordinamento prevede molte forme di pubblicità legale di atti, fatti, rapporti che comportano la diffusione di dati personali. Il Codice Civile prevede un ulteriore importante registro comprendente sia enti giuridici che individui: il registro delle imprese. Leggi speciali prevedono elenchi pubblici "di settore", come il registro degli esercenti il commercio (REC), il ruolo degli agenti di cambio, l'albo nazionale degli agenti di assicurazione, l'albo delle aziende di credito, l'albo degli agenti di commercio, quello dei mediatori di assicurazione e altri ancora. A grandi linee, i dati riferiti a individui presenti in elenchi pubblici possono essere divisi in due gruppi : 1) dati pubblici in virtù dell'attività imprenditoriale o professionale svolta dagli interessati, ovvero connessa ad attività economiche a essi riferibili; 2) dati pubblici per ragioni inerenti la particolare condizione soggettiva degli interessati (interdetti, inabilitati, adottati, eccetera). A nostro avviso, per la categoria 2), un adeguato sistema di tutela dei diritti non consente un bilanciamento di interessi tra i diritti degli interessati e le aspettative d'uso delle informazioni in essa contenute per finalità commerciale o di Direct Marketing. Il Garante potrebbe bilanciare gli interessi in campo disciplinando in modo granulare fattispecie diverse ma tutte riconducibili al gruppo 1.

Contenuto del possibile bilanciamento di interessi
L'UE si è già pronunciata a favore del riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con una direttiva non ancora attuata in Italia (la 2003/98/CE). È vero che questa direttiva fa salva la normativa UE a protezione dei dati personali. Tuttavia, in un bilanciamento di interessi, il diritto a un corretto trattamento di dati di un operatore economico (persona o ente) potrebbe essere subordinato dal Garante all'interesse vitale che gli operatori stessi nutrono alla circolazione e al riutilizzo delle informazioni "pubbliche". Nel rispetto di un interesse di valenza collettiva come la sopravvivenza del DM, il Garante potrebbe consentire - a determinate condizioni - l'esonero dal consenso per l'uso a fini di DM anche di dati pubblici che individuano professionisti. Vale a dire: il mondo del DM potrebbe ottenere un esonero dal consenso, oltre che per le persone giuridiche, anche per le persone fisiche i cui dati vengono pubblicamente diffusi in virtù dell'attività economica svolta.

3) Esonero dal consenso per dati di persone fisiche tratti da elenchi pubblici
Per i dati di quelle persone fisiche che non sono professionisti, il Garante potrebbe porre a carico del gestore dell'elenco pubblico l'onere di riportare nel medesimo elenco, con apposita simbologia, la scelta dell'interessato di opporsi alla ricezione di proposte commerciali tout court, oppure solo di quelle non attinenti all'attività professionale svolta. Un punto di riferimento potrebbe essere, oltre all'esperienza in corso sugli elenchi abbonati, la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico che suggerisce l'istituzione di Robinson List con i nomi delle persone fisiche che non desiderano ricevere comunicazioni commerciali. Ciò detto, rimarrebbe un limite invalicabile. I dati di persone inseriti in elenchi pubblici ma riferiti ad aspetti di una condizione individuale (come l'interdizione, l'inabilitazione, l'adozione) non devono mai essere usati a fini commerciali. Proprio in casi come questi, il fine di pubblicazione è del tutto incompatibile con scopi promozionali. La pubblicazione costituisce un compromesso, figlio di una necessità collettiva. La gestione di questo regime di pubblicità legale merita di essere improntata a intransigenza.

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