TUTELA PER GLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE VENDITE
PROVVEDIMENTO
SULLA COMPETITIVITÀ
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
URBANISTICA
E FINI SOCIALI
UN FORTE SEGNALE DA BOLOGNA
TUTELA PER GLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE VENDITE
Finalmente chiarezza in un settore
sino a oggi caratterizzato dalle incertezze
Gennaro Stellato
Avvocato civilista
studiostellato@tiscalinet.it
Con decreto legislativo 20 giugno 2005 n.122 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n.155 sono state licenziate le nuove disposizioni per
la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili
da costruire a norma della Legge 2 agosto 2004 n. 210. La predetta disciplina
si estende anche agli immobili in attesa del rilascio del certificato
di agibilità.
Trattasi di un importante provvedimento che tiene conto delle situazioni
anomale create negli anni dall'applicazione precisa della legge
fallimentare, che va letto anche nel contesto del progetto di riforma
della stessa normativa. In sostanza, il decreto pone a carico del
costruttore promittente, a pena di nullità del contratto, l'obbligo
di procurare il rilascio e di consegnare all'acquirente in sede di preliminare
di vendita una fideiussione bancaria di importo pari alle somme che complessivamente
ha riscosso o deve ancora riscuotere prima del trasferimento della
proprietà.
Inoltre, al momento della stipula dell'atto pubblico, il costruttore è obbligato
a contrarre e consegnare una polizza assicurativa indennitaria
decennale a beneficio dell'acquirente con effetto dalla data di
ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile,
compresi i danni ai terzi, per gravi difetti costruttivi manifestatisi
dopo la stipula del contratto definitivo. Inoltre, è stata prevista
anche la costituzione di un fondo di solidarietà per coloro i
quali, in seguito all'insolvenza del costruttore, abbiano subito
perdita di somme versate o altro bene corrisposto. Infine è stato
disciplinato in modo particolareggiato il preliminare di acquisto. Queste,
in sintesi, le novità del provvedimento che va analizzato nel
dettaglio. Innanzitutto va specificato che per acquirente deve intendersi
solo la persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti
un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto,
compreso quello di leasing che possa avere l'effetto o comunque il trasferimento
non immediato di un diritto reale su un immobile da costruire,
ovvero l'assegnatario di una società cooperativa. Per quanto attiene
alla definizione di "costruttore" vi è anche
l'importante precisazione che fa rientrare nella nuova normativa
l'ipotesi di costruzione data in appalto, o comunque eseguita da
terzi. Infine per "situazione di crisi" si precisa che essa
ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto a esecuzione immobiliare,
in relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione
coatta amministrativa. Per quanto attiene alla fideiussione e alle modalità di
esecuzione della stessa, la norma, oltre a indicare i soggetti
che possono rilasciarla, precisa che essa deve garantire essenzialmente,
nel caso in cui il costruttore incorra in una delle situazioni indicate
in precedenza, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro
eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi
legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.
E tale è il
momento quando: a) viene trascritto il pignoramento; b) viene pubblicata
la sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa; c) viene presentata la domanda di ammissione
alla procedura di concordato preventivo; d) viene pubblicata la
sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. L'indicazione del momento
temporale è particolarmente
importante perché è da quel preciso istante che la fideiussione
può essere escussa sempre che, ovviamente, l'acquirente dichiari
di volere recedere dal contratto o che gli organi della procedura
concorsuale non intendano subentrare nel contratto preliminare.
Inoltre, per quanto attiene alla fideiussione, essa deve prevedere la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
e l'eventuale mancato pagamento del premio o della commissione non è opponibile
all'acquirente. Stessa considerazione vale per la polizza assicurativa
decennale per gli eventuali difetti della costruzione. A maggior
chiarimento va precisato che la nuova disciplina si applica ai contratti
per i quali il permesso di costruire, o altra denuncia o provvedimento
abilitativi, sia stato richiesto successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. La nuova norma ha, inoltre, disciplinato
il contenuto del contratto preliminare che è stato ampliato con
l'indicazione addirittura delle caratteristiche tecniche della costruzione
con particolare riferimento alla struttura portante, alle fondazioni,
alle tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi e agli impianti.
Per quanto attiene al pagamento del corrispettivo esso deve essere effettuato
a mezzo bonifici bancari. In sintesi il preliminare deve essere completo
ed esaustivo di ogni elemento relativo alla compravendita e non può più limitarsi
a indicazioni vaghe e generiche, come sino a oggi si è fatto.
Queste le principali novità della nuova norma che, tuttavia, prevede
anche importanti disposizioni in materia di diritto di prelazione,
di esenzione e limiti all'esperibilità dell'azione revocatoria
fallimentare e, soprattutto, dell'istituzione e finalità del fondo
di solidarietà per
gli acquirenti degli immobili da costruire. Trattasi di importanti
novità che
meritano un approfondimento accurato. In ogni caso va detto che
la nuova disciplina, sempre che non intervengano modifiche che
ne riducano la portata, è destinata a incidere profondamente nella
disciplina delle compravendite immobiliari e soprattutto sulle problematiche
che da sempre hanno determinato situazioni estremamente difficili,
sia sotto il profilo giuridico-amministrativo che umano, con autentici
drammi vissuti da chi ha perso somme ingenti senza vedersi trasferita
la casa. Sorprende, tuttavia, il fatto che l'applicazione della novella
sia limitata alle persone fisiche e non allargata a quelle giuridiche
anche se, è facile
prevederlo, vi sarà una coaptazione di fatto anche alle fattispecie
diverse. Resta comunque la portata innovativa della norma che è destinata
a incidere in misura rilevante in un campo sino a oggi regolato
in maniera generica e, quindi, generatore di una casistica giudiziale
spesso contraddittoria. Resta ancora da valutare l'incidenza concreta
della norma relativa alla costituzione del fondo di solidarietà che,
soprattutto sotto il profilo etico, appare condivisibile. Gli interrogativi
riguardano gli aspetti economici e finanziari della norma soprattutto
per quanto attiene ai costi aggiuntivi derivanti dall'applicazione
obbligatoria delle nuove norme. Occorreranno accordi generalizzati fra
associazioni costruttori, Abi e compagnie assicurative per evitare che,
come spesso è accaduto,
a pagare il prezzo delle innovazioni sia sempre il destinatario
finale. Al contrario la norma può dare finalmente chiarezza a
un settore che è sempre vissuto sulle incertezze ed è un'occasione
da non perdere per tutti in quanto può contribuire a eliminare
definitivamente dal settore tutte le componenti, anche umane, che
da sempre hanno reso lo stesso poco affidabile.
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