ARCHIVIO COSTOZERO

 
Cerca nel sito



Vai al numero in corso


  Dicembre 2012

Articoli n° 2
MARZO 2005
 
RELAZIONI INDUSTRIALI - Home Page
stampa l'articolo stampa l'articolo

CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
il RECUPERO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI

L'invio degli “avvisi bonari” alle aziende e l'evoluzione della problematica


Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali - Assindustria Salerno
g.baselice@assindustria.sa.it




In questo articolo ci occuperemo dell'azione che l'INPS ha messo in piedi in questi mesi per il recupero dei benefici contributivi sui contratti di formazione e lavoro fruiti dalle aziende del nostro territorio, "ad avviso dell'Istituto" in misura superiore al 25% dei contributi obbligatori di previdenza e assistenza per il periodo novembre 1995 - maggio 2001; tentiamo di ricostruire e ripercorrere l'evoluzione della problematica già da tempo nota. Il Contratto di formazione e lavoro è stato recepito dalla nostra legislazione nel 1984 con la legge 863, le cui modalità di applicazione sono state poi modificate: nel 1990 dalla legge n. 407 che ha a sua volta introdotto la modulazione regionale dell'aiuto, nel 1991 dalla legge 169 che ha elevato a 32 anni l'età massima dei lavoratori da assumere, fino a scomparire del tutto, nel settore privato, dal 24 ottobre 2003 a seguito dell'entrata in vigore della legge Biagi. Le assunzioni mediante CFL hanno beneficiato di riduzioni degli oneri sociali, variabili a seconda della localizzazione dell'impresa (Mezzogiorno o altre zone d'Italia). La Commissione della Comunità Europea, con decisione dell'11 maggio 1999, ha esaminato il regime di aiuti concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, individuando i criteri che rendono compatibili le agevolazioni contributive concesse ai datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori con contratti di formazione e lavoro con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Secondo la Commissione, i contratti di formazione e lavoro, disciplinati dalla legge 863/84, non configuravano un aiuto di Stato, bensì una misura generale, in quanto «i benefici erano applicabili in maniera uniforme, automatica, non discrezionale e sulla base di criteri obiettivi a tutte le imprese». Le modifiche apportate a questo istituto nel 1990 dalla legge n. 407 che hanno modulato le riduzioni contributive in funzione del luogo di insediamento dell'impresa beneficiaria e del settore di appartenenza, hanno fatto sì che le imprese del Mezzogiorno siano venute a godere di riduzioni contributive maggiori di quelle accordate a imprese concorrenti situate in altre zone d'Italia: secondo la Commissione tale differenziale "falsa" la concorrenza e pertanto ciò è vietato dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, mentre può ritenersi compatibile con le regole del mercato comune solo se vengono soddisfatti alcuni requisiti. In particolare la Commissione è, in linea di massima, favorevole agli aiuti all'occupazione solo se riguardanti soggetti disoccupati e destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro (creazione netta) nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale o se sono volti a incoraggiare l'assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrano particolari difficoltà di inserimento o reinserimento sul mercato del lavoro. Sulla base di tali presupposti, tale decisione ha stabilito l'illegittimità delle agevolazioni contributive fruite dalle imprese del Mezzogiorno in misura superiore al 25% dei contributi previdenziali dovuti per i contratti di formazione e lavoro avviati da novembre 1995 fino a maggio 2001 che non siano stipulati nel rispetto di determinati requisiti. L'illegittimità è quindi riferita a quelle assunzioni di giovani al di fuori delle situazioni individuate dalla Commissione stessa, ossia, le assunzioni di giovani fino a 25 anni di età, elevabili a 29 anni compresi per i giovani laureati; le assunzioni di persone fino a 32 anni di età che siano senza lavoro da almeno un anno; i contratti di formazione e lavoro trasformati a tempo indeterminato che realizzano un incremento netto dell'occupazione. A seguito di questa pronuncia, il Ministero del Lavoro e l'INPS si sono conformati all'orientamento comunitario diramando delle circolari che recepivano i requisiti sopra elencati per l'ottenimento delle agevolazioni in misura superiore al 25%. La Commissione ha, però, imposto allo Stato italiano il recupero dei benefici riferiti ai rapporti di formazione e lavoro in essere nel periodo novembre 95 - maggio 2001 e fruiti in misura non conforme ai suddetti orientamenti comunitari. Contro tale decisione il Governo ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia, e quest'ultima, con sentenza del 7 marzo 2002 ha confermato la decisione della Commissione UE dell'11 maggio 99. Nello stesso mese di marzo, la Commissione ha citato lo Stato italiano davanti alla Corte di Giustizia per non aver posto in essere alcun adempimento per la ripetizione degli aiuti considerati illegittimi. Il Ministero del Lavoro, in considerazione della necessità di adempiere agli obblighi comunitari, ha dovuto imporre all'INPS di provvedere al recupero delle suddette agevolazioni attraverso la collaborazione delle aziende interessate, ciò perché l'Istituto di previdenza non aveva a disposizione i dati per la verifica della legittimità delle agevolazioni fruite. Così, nel dicembre 2002, l'INPS ha avviato l'operazione di recupero delle agevolazioni contributive usufruite sui contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo 1995 - 2001 attraverso l'invio alle aziende fruitrici di CFL di una lettera con la quale si richiedevano dati circa l'età, il titolo di studio, la situazione di disoccupazione da almeno un anno dei lavoratori assunti, l'avvenuto incremento occupazionale a seguito della trasformazione in contratto a tempo indeterminato. In quella sede la posizione di Confindustria fu quella di consigliare alle aziende di presentare all'INPS il questionario sui CFL, indicando però in una nota di accompagnamento l'eventuale impossibilità di fornire quei dati non più in possesso dell'Azienda. In questo modo, si è voluto anche evitare il rischio che la mancata risposta potesse determinare l'immediata attivazione di visite ispettive in linea con i parametri indicati dalla Commissione. Lo scorso 1° aprile, la Corte di Giustizia ha emanato una nuova sentenza nella quale si dichiara che lo Stato Italiano, non avendo adottato entro i termini prescritti tutte le misure necessarie per il recupero presso i beneficiari degli aiuti illegittimi per i cfl, è venuto meno agli obblighi incombenti su di esso a seguito della suddetta Decisione del 99. A seguito di tale pronuncia, l'INPS ha inviato, a partire dal mese di dicembre 2004, le lettere di richieste di pagamento (avvisi bonari) a tutte le aziende che risultavano aver fruito di agevolazioni non rispondenti ai suddetti orientamenti comunitari ed in misura superiore al 25%. L'invio di questi avvisi bonari da parte dell'Istituto di Previdenza ha creato notevole squilibrio alle imprese destinatarie, le quali si sono viste richiedere somme abbastanza cospicue da pagare e nel termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della lettera, per contratti stipulati sulla base di una legge nazionale mai abrogata e che non teneva conto dei requisiti imposti dalla Commissione Europea per beneficiare dello sgravio dei contributi in misura superiore al 25%. In linea con gli orientamenti di Confindustria, abbiamo suggerito alla nostra base associativa di proporre ricorso amministrativo contro gli avvisi bonari inviati dall'INPS facendo valere il principio del legittimo affidamento da parte dell'Azienda su una legge nazionale allora vigente e l'istituto della prescrizione quinquennale per situazioni antecedenti il 1999. Chiaramente, le aziende dovranno comunque procedere a una ricognizione di tutti i contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo oggetto di attenzione e cercare di evidenziare quelli che soddisfano i requisiti comunitari.

Download PDF
Costozero: scarica la rivista in formato .pdf
Marzo - 5.047 Kb
 

Cheap oakleys sunglassesReplica Watcheswholesale soccer jerseyswholesale jerseysnike free 3.0nike free runautocadtrx suspension trainingbuy backlinks
Direzione e Redazione: Assindustria Salerno Service s.r.l.
Via Madonna di Fatima 194 - 84129 Salerno - Tel. (++39) 089.335408 - Fax (++39) 089.5223007
Partita Iva 03971170653 - redazione@costozero.it