CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
il RECUPERO DEI BENEFICI CONTRIBUTIVI
L'invio degli “avvisi bonari” alle aziende e l'evoluzione
della problematica
Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali - Assindustria Salerno
g.baselice@assindustria.sa.it
In questo articolo ci occuperemo dell'azione che l'INPS ha messo
in piedi in questi mesi per il recupero dei benefici contributivi sui
contratti di formazione e lavoro fruiti dalle aziende del nostro territorio, "ad
avviso dell'Istituto" in misura superiore al 25% dei contributi
obbligatori di previdenza e assistenza per il periodo novembre 1995 -
maggio 2001; tentiamo di ricostruire e ripercorrere l'evoluzione della
problematica già da tempo nota. Il Contratto di formazione e lavoro è stato
recepito dalla nostra legislazione nel 1984 con la legge 863, le cui
modalità di applicazione sono state poi modificate: nel 1990 dalla
legge n. 407 che ha a sua volta introdotto la modulazione regionale dell'aiuto,
nel 1991 dalla legge 169 che ha elevato a 32 anni l'età massima
dei lavoratori da assumere, fino a scomparire del tutto, nel settore
privato, dal 24 ottobre 2003 a seguito dell'entrata in vigore della legge
Biagi. Le assunzioni mediante CFL hanno beneficiato di riduzioni degli
oneri sociali, variabili a seconda della localizzazione dell'impresa
(Mezzogiorno o altre zone d'Italia). La Commissione della Comunità Europea,
con decisione dell'11 maggio 1999, ha esaminato il regime di aiuti concessi
dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, individuando i
criteri che rendono compatibili le agevolazioni contributive concesse
ai datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori con contratti di formazione
e lavoro con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
Secondo la Commissione, i contratti di formazione e lavoro, disciplinati
dalla legge 863/84, non configuravano un aiuto di Stato, bensì una
misura generale, in quanto «i benefici erano applicabili in maniera
uniforme, automatica, non discrezionale e sulla base di criteri obiettivi
a tutte le imprese». Le modifiche apportate a questo istituto nel
1990 dalla legge n. 407 che hanno modulato le riduzioni contributive
in funzione del luogo di insediamento dell'impresa beneficiaria e del
settore di appartenenza, hanno fatto sì che le imprese del Mezzogiorno
siano venute a godere di riduzioni contributive maggiori di quelle accordate
a imprese concorrenti situate in altre zone d'Italia: secondo la Commissione
tale differenziale "falsa" la concorrenza e pertanto ciò è vietato
dall'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, mentre può ritenersi
compatibile con le regole del mercato comune solo se vengono soddisfatti
alcuni requisiti. In particolare la Commissione è, in linea di
massima, favorevole agli aiuti all'occupazione solo se riguardanti soggetti
disoccupati e destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro (creazione
netta) nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale
o se sono volti a incoraggiare l'assunzione di talune categorie di lavoratori
che incontrano particolari difficoltà di inserimento o reinserimento
sul mercato del lavoro. Sulla base di tali presupposti, tale decisione
ha stabilito l'illegittimità delle agevolazioni contributive fruite
dalle imprese del Mezzogiorno in misura superiore al 25% dei contributi
previdenziali dovuti per i contratti di formazione e lavoro avviati da
novembre 1995 fino a maggio 2001 che non siano stipulati nel rispetto
di determinati requisiti. L'illegittimità è quindi riferita
a quelle assunzioni di giovani al di fuori delle situazioni individuate
dalla Commissione stessa, ossia, le assunzioni di giovani fino a 25 anni
di età, elevabili a 29 anni compresi per i giovani laureati; le
assunzioni di persone fino a 32 anni di età che siano senza lavoro
da almeno un anno; i contratti di formazione e lavoro trasformati a tempo
indeterminato che realizzano un incremento netto dell'occupazione. A
seguito di questa pronuncia, il Ministero del Lavoro e l'INPS si sono
conformati all'orientamento comunitario diramando delle circolari che
recepivano i requisiti sopra elencati per l'ottenimento delle agevolazioni
in misura superiore al 25%. La Commissione ha, però, imposto allo
Stato italiano il recupero dei benefici riferiti ai rapporti di formazione
e lavoro in essere nel periodo novembre 95 - maggio 2001 e fruiti in
misura non conforme ai suddetti orientamenti comunitari. Contro tale
decisione il Governo ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia, e quest'ultima,
con sentenza del 7 marzo 2002 ha confermato la decisione della Commissione
UE dell'11 maggio 99. Nello stesso mese di marzo, la Commissione ha citato
lo Stato italiano davanti alla Corte di Giustizia per non aver posto
in essere alcun adempimento per la ripetizione degli aiuti considerati
illegittimi. Il Ministero del Lavoro, in considerazione della necessità di
adempiere agli obblighi comunitari, ha dovuto imporre all'INPS di provvedere
al recupero delle suddette agevolazioni attraverso la collaborazione
delle aziende interessate, ciò perché l'Istituto di previdenza
non aveva a disposizione i dati per la verifica della legittimità delle
agevolazioni fruite. Così, nel dicembre 2002, l'INPS ha avviato
l'operazione di recupero delle agevolazioni contributive usufruite sui
contratti di formazione e lavoro stipulati nel periodo 1995 - 2001 attraverso
l'invio alle aziende fruitrici di CFL di una lettera con la quale si
richiedevano dati circa l'età, il titolo di studio, la situazione
di disoccupazione da almeno un anno dei lavoratori assunti, l'avvenuto
incremento occupazionale a seguito della trasformazione in contratto
a tempo indeterminato. In quella sede la posizione di Confindustria fu
quella di consigliare alle aziende di presentare all'INPS il questionario
sui CFL, indicando però in una nota di accompagnamento l'eventuale
impossibilità di fornire quei dati non più in possesso
dell'Azienda. In questo modo, si è voluto anche evitare il rischio
che la mancata risposta potesse determinare l'immediata attivazione di
visite ispettive in linea con i parametri indicati dalla Commissione.
Lo scorso 1° aprile, la Corte di Giustizia ha emanato una nuova sentenza
nella quale si dichiara che lo Stato Italiano, non avendo adottato entro
i termini prescritti tutte le misure necessarie per il recupero presso
i beneficiari degli aiuti illegittimi per i cfl, è venuto meno
agli obblighi incombenti su di esso a seguito della suddetta Decisione
del 99. A seguito di tale pronuncia, l'INPS ha inviato, a partire dal
mese di dicembre 2004, le lettere di richieste di pagamento (avvisi bonari)
a tutte le aziende che risultavano aver fruito di agevolazioni non rispondenti
ai suddetti orientamenti comunitari ed in misura superiore al 25%. L'invio
di questi avvisi bonari da parte dell'Istituto di Previdenza ha creato
notevole squilibrio alle imprese destinatarie, le quali si sono viste
richiedere somme abbastanza cospicue da pagare e nel termine perentorio
di 60 giorni dalla ricezione della lettera, per contratti stipulati sulla
base di una legge nazionale mai abrogata e che non teneva conto dei requisiti
imposti dalla Commissione Europea per beneficiare dello sgravio dei contributi
in misura superiore al 25%. In linea con gli orientamenti di Confindustria,
abbiamo suggerito alla nostra base associativa di proporre ricorso amministrativo
contro gli avvisi bonari inviati dall'INPS facendo valere il principio
del legittimo affidamento da parte dell'Azienda su una legge nazionale
allora vigente e l'istituto della prescrizione quinquennale per situazioni
antecedenti il 1999. Chiaramente, le aziende dovranno comunque procedere
a una ricognizione di tutti i contratti di formazione e lavoro stipulati
nel periodo oggetto di attenzione e cercare di evidenziare quelli che
soddisfano i requisiti comunitari.
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