NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE
PREGI E DIFETTI
Il provvedimento favorisce
le intese istituzionali nel governo del territorio
di
Antonio Lombardi
Presidente Associazione Costruttori Salernitani
info@costruttori.sa.it
La nuova Legge Urbanistica Regionale, come quasi tutti i
provvedimenti legislativi adottati ai vari livelli istituzionali,
presenta pregi e difetti. Un giudizio sommario non può quindi
essere formulato, laddove invece la complessità della
materia su cui s'interviene impone uno studio attento e accurato,
norma per norma, comma per comma, che consenta di individuare
gli elementi di criticità. Un'analisi meticolosa tanto
più auspicabile se si considera che in materia urbanistica
si sono susseguiti negli anni una serie innumerevoli di leggi,
provvedimenti attuativi, regolamenti, circolari interpretative
e quant'altro, che hanno reso oltremodo difficoltoso intervenire
sul territorio, spesso stroncando sul nascere qualsivoglia
azione di grande respiro. I tempi oggi usuali per il varo
definitivo di un Piano Regolatore Generale sono emblematici
di questo andazzo di certo non confortante cui, si auspica,
la nuova normativa regionale porrà finalmente rimedio.
I motivi di critica che ci sentiamo di muovere a questa legge,
pur attesissima da decenni e di estrema valenza per il territorio
regionale, riguardano il metodo più che il merito.
Simili provvedimenti imponevano una concertazione ampia tra
i vari soggetti coinvolti sul territorio, confronti istituzionali
per i diversi aspetti che toccano le amministrazioni locali,
un percorso politico di ampio confronto inter e sovraistituzionale.
Il fatto che, invece, essa sia stata approvata con una sorta
di golpe, aggirando le commissioni consiliari competenti,
portandola di punto in bianco all'approvazione del Consiglio
regionale, di certo non depone favorevolmente. Nel merito,
un esame obiettivo non può che evidenziare i punti
di innovazione introdotti dalla nuova Legge, che attua e
regolamenta quella concertazione sul territorio quanto mai
necessaria, dopo l'esperienza pregressa che ha spesso frenato
i grandi interventi infrastrutturali e urbanistici per la
complessità delle procedure burocratiche da attivare.
Finalmente si guarda invece al metodo dell'intesa tra tutti
i soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio,
regione, province, e comuni, stroncando sul nascere quelle
spesso incomprensibili sovrapposizioni o diatribe, qualche
volta alimentate anche dal diverso colore politico delle
amministrazioni in carica, che non pochi danni hanno prodotto
alle comunità territoriali. Il governo del territorio,
la Nuova Legge Regione Urbanistica lo dice finalmente in
maniera chiara, compete al Comune, laddove invece Province
e Regioni sovrintenderanno soltanto alla pianificazione in
relazione alle scelte di interesse sovracomunale. Si mettono
finalmente dei punti fermi, regolamentando anche una sorta
di concertazione che dovrebbe allargare e favorire le intese
istituzionali nel governo del territorio: sia nella fase
preliminare alla predisposizione dei piani, laddove si prevede
ottimamente un coinvolgimento concreto dei comuni nella elaborazione
della pianificazione territoriale di competenza regionale
e provinciale; sia pure laddove si conferisce ai comuni la
possibilità di proporre, per sopravvenute esigenze
legate allo sviluppo economico e sociale, modifiche agli
strumenti di pianificazione provinciale e regionale. Un sistema
questo, che almeno in teoria dovrebbe stroncare i conflitti
istituzionali che hanno bloccato numerosi interventi. Tra
gli elementi salienti che meritano di essere menzionati,
c'è il Sit, Sistema Informativo Territoriale, che
con la messa in rete di tutte le informazioni relative alla
disciplina e alla successiva evoluzione della pianificazione
territoriale e urbanistica infraregionale, dovrebbe fornire
a tutti, istituzioni e privati, una carta unica del territorio
costantemente aggiornata, evitando quelle fastidiose, dannose
e dispendiose peregrinazioni cui bisognava soggiacere sotto
la vecchia disciplina. Aspetti indubbiamente rilevanti e
condivisibili della nuova normativa regionale riguardano
la più corretta e puntuale definizione degli ambiti
di competenza dei piani provinciali e comunali, intesa anche
questa a evitare sovrapposizioni o conflitti interistituzionali:
al piano territoriale regionale viene riconosciuto un ruolo
strategico e di inquadramento dei piani sott'ordinati; a
quello provinciale una prevalente caratterizzazione paesaggistica
mentre la pianificazione comunale riguarderà lo strumento
urbanistico generale, denominato Puc, che disciplina la tutela
ambientale e le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del
territorio comunale. Su quest'ultimo versante, innovativi
sono anche alcuni aspetti procedurali, quali l'approvazione
di compatibilità con i piani sovraordinati, che compete
alla Provincia, e il silenzio-assenso introdotto nella procedura
che prevede un termine perentorio di novanta giorni, di gran
lunga inferiore all'attuale tempistica. Altra novità è la
conferenza di servizi che il Presidente della Provincia è tenuto
a convocare ove mai la verifica di compatibilità del
Puc approdi a un esito negativo. La parte esecutiva dell'intero
ciclo della pianificazione urbanistica che dalla Regione,
in tutte le sue connotazioni e caratterizzazioni, porta al
Comune, si completa con i PUA, i Piani Urbanistici Attuativi
che, se conformi al Puc, non necessitano più di un'approvazione
del Consiglio Comunale ma in Giunta con successiva verifica
di adeguatezza da parte della Provincia. Se non conformi,
invece, devono soggiacere a una nuova procedura di approvazione
consiliare. L'atto di programmazione degli interventi previsti
dal PUC, di durata triennale, sostituisce il vecchio programma
triennale di attuazione e raccorda le varie opere previste
dal Puc con i bilanci comunali e le risorse disponibili.
Infine, due sono gli strumenti più innovativi che,
ne siamo convinti, caratterizzeranno indubbiamente questa
nuova normativa regionale: il primo è quello delle
società di trasformazione urbana che i Comuni potranno
costituire con la partecipazione anche di Province e Regioni.
Auspichiamo che questo strumento innovativo di trasformazione
del territorio determini una concreta apertura ai privati
sopperendo a quella penuria di finanziamenti che altrimenti
impedirebbe in partenza i progetti più innovativi
di trasformazione urbana. L'altro elemento di novità è rappresentato
dalla perequazione: dalla possibilità cioè di
distribuire diritti edificatori ai proprietari di immobili
interessati dalla pianificazione urbana, previa cessione
delle superfici necessarie alla realizzazione di opere pubbliche,
infrastrutture e aree verdi. Un modo nuovo, riteniamo anche
equo prima ancora che innovativo, di contemperare gli interessi
pubblici e privati non costretti, come purtroppo è avvenuto
fino ad oggi, a un indennizzo espropriativo spesso per nulla
compensativo della perdita subita. Altri aspetti della nuova
normativa regionale impongono ulteriori approfondimenti:
pensiamo alle norme relative agli impianti termoidraulici
o di condizionamento nei centri storici, che se da un lato
vanno indubbiamente condivise per la tutela e il decoro degli
stabili di pregio, dall'altro potrebbero ostacolare gli interventi
di ristrutturazione per il conseguente aggravio dei costi.
Andrebbero quindi creati, a livello centrale, i presupposti
affinché la normativa in materia di detrazioni fiscali
sulle ristrutturazioni riservi una sorta di corsia preferenziale
a queste tipologie di intervento nei centri storici. In conclusione,
la nuova Legge Urbanistica Regionale, pur con le critiche
procedurali che abbiamo evidenziato, merita grande attenzione
e considerazione, perché redatta comunque nel plausibile
spirito di ovviare a una serie di problematiche burocratiche
divenute ormai patologiche. L'auspicio è che l'introduzione
dei vari elementi di novità non ne ostacoli la concreta
attuazione e non diventi essa stessa elemento d'ostacolo
procedurale.
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