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  Dicembre 2012

Articoli n° 2
MARZO 2005
 
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NUOVA LEGGE URBANISTICA REGIONALE
PREGI E DIFETTI
Il provvedimento favorisce le intese istituzionali nel governo del territorio

di Antonio Lombardi
Presidente Associazione Costruttori Salernitani
info@costruttori.sa.it



La nuova Legge Urbanistica Regionale, come quasi tutti i provvedimenti legislativi adottati ai vari livelli istituzionali, presenta pregi e difetti. Un giudizio sommario non può quindi essere formulato, laddove invece la complessità della materia su cui s'interviene impone uno studio attento e accurato, norma per norma, comma per comma, che consenta di individuare gli elementi di criticità. Un'analisi meticolosa tanto più auspicabile se si considera che in materia urbanistica si sono susseguiti negli anni una serie innumerevoli di leggi, provvedimenti attuativi, regolamenti, circolari interpretative e quant'altro, che hanno reso oltremodo difficoltoso intervenire sul territorio, spesso stroncando sul nascere qualsivoglia azione di grande respiro. I tempi oggi usuali per il varo definitivo di un Piano Regolatore Generale sono emblematici di questo andazzo di certo non confortante cui, si auspica, la nuova normativa regionale porrà finalmente rimedio. I motivi di critica che ci sentiamo di muovere a questa legge, pur attesissima da decenni e di estrema valenza per il territorio regionale, riguardano il metodo più che il merito. Simili provvedimenti imponevano una concertazione ampia tra i vari soggetti coinvolti sul territorio, confronti istituzionali per i diversi aspetti che toccano le amministrazioni locali, un percorso politico di ampio confronto inter e sovraistituzionale. Il fatto che, invece, essa sia stata approvata con una sorta di golpe, aggirando le commissioni consiliari competenti, portandola di punto in bianco all'approvazione del Consiglio regionale, di certo non depone favorevolmente. Nel merito, un esame obiettivo non può che evidenziare i punti di innovazione introdotti dalla nuova Legge, che attua e regolamenta quella concertazione sul territorio quanto mai necessaria, dopo l'esperienza pregressa che ha spesso frenato i grandi interventi infrastrutturali e urbanistici per la complessità delle procedure burocratiche da attivare. Finalmente si guarda invece al metodo dell'intesa tra tutti i soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio, regione, province, e comuni, stroncando sul nascere quelle spesso incomprensibili sovrapposizioni o diatribe, qualche volta alimentate anche dal diverso colore politico delle amministrazioni in carica, che non pochi danni hanno prodotto alle comunità territoriali. Il governo del territorio, la Nuova Legge Regione Urbanistica lo dice finalmente in maniera chiara, compete al Comune, laddove invece Province e Regioni sovrintenderanno soltanto alla pianificazione in relazione alle scelte di interesse sovracomunale. Si mettono finalmente dei punti fermi, regolamentando anche una sorta di concertazione che dovrebbe allargare e favorire le intese istituzionali nel governo del territorio: sia nella fase preliminare alla predisposizione dei piani, laddove si prevede ottimamente un coinvolgimento concreto dei comuni nella elaborazione della pianificazione territoriale di competenza regionale e provinciale; sia pure laddove si conferisce ai comuni la possibilità di proporre, per sopravvenute esigenze legate allo sviluppo economico e sociale, modifiche agli strumenti di pianificazione provinciale e regionale. Un sistema questo, che almeno in teoria dovrebbe stroncare i conflitti istituzionali che hanno bloccato numerosi interventi. Tra gli elementi salienti che meritano di essere menzionati, c'è il Sit, Sistema Informativo Territoriale, che con la messa in rete di tutte le informazioni relative alla disciplina e alla successiva evoluzione della pianificazione territoriale e urbanistica infraregionale, dovrebbe fornire a tutti, istituzioni e privati, una carta unica del territorio costantemente aggiornata, evitando quelle fastidiose, dannose e dispendiose peregrinazioni cui bisognava soggiacere sotto la vecchia disciplina. Aspetti indubbiamente rilevanti e condivisibili della nuova normativa regionale riguardano la più corretta e puntuale definizione degli ambiti di competenza dei piani provinciali e comunali, intesa anche questa a evitare sovrapposizioni o conflitti interistituzionali: al piano territoriale regionale viene riconosciuto un ruolo strategico e di inquadramento dei piani sott'ordinati; a quello provinciale una prevalente caratterizzazione paesaggistica mentre la pianificazione comunale riguarderà lo strumento urbanistico generale, denominato Puc, che disciplina la tutela ambientale e le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale. Su quest'ultimo versante, innovativi sono anche alcuni aspetti procedurali, quali l'approvazione di compatibilità con i piani sovraordinati, che compete alla Provincia, e il silenzio-assenso introdotto nella procedura che prevede un termine perentorio di novanta giorni, di gran lunga inferiore all'attuale tempistica. Altra novità è la conferenza di servizi che il Presidente della Provincia è tenuto a convocare ove mai la verifica di compatibilità del Puc approdi a un esito negativo. La parte esecutiva dell'intero ciclo della pianificazione urbanistica che dalla Regione, in tutte le sue connotazioni e caratterizzazioni, porta al Comune, si completa con i PUA, i Piani Urbanistici Attuativi che, se conformi al Puc, non necessitano più di un'approvazione del Consiglio Comunale ma in Giunta con successiva verifica di adeguatezza da parte della Provincia. Se non conformi, invece, devono soggiacere a una nuova procedura di approvazione consiliare. L'atto di programmazione degli interventi previsti dal PUC, di durata triennale, sostituisce il vecchio programma triennale di attuazione e raccorda le varie opere previste dal Puc con i bilanci comunali e le risorse disponibili. Infine, due sono gli strumenti più innovativi che, ne siamo convinti, caratterizzeranno indubbiamente questa nuova normativa regionale: il primo è quello delle società di trasformazione urbana che i Comuni potranno costituire con la partecipazione anche di Province e Regioni. Auspichiamo che questo strumento innovativo di trasformazione del territorio determini una concreta apertura ai privati sopperendo a quella penuria di finanziamenti che altrimenti impedirebbe in partenza i progetti più innovativi di trasformazione urbana. L'altro elemento di novità è rappresentato dalla perequazione: dalla possibilità cioè di distribuire diritti edificatori ai proprietari di immobili interessati dalla pianificazione urbana, previa cessione delle superfici necessarie alla realizzazione di opere pubbliche, infrastrutture e aree verdi. Un modo nuovo, riteniamo anche equo prima ancora che innovativo, di contemperare gli interessi pubblici e privati non costretti, come purtroppo è avvenuto fino ad oggi, a un indennizzo espropriativo spesso per nulla compensativo della perdita subita. Altri aspetti della nuova normativa regionale impongono ulteriori approfondimenti: pensiamo alle norme relative agli impianti termoidraulici o di condizionamento nei centri storici, che se da un lato vanno indubbiamente condivise per la tutela e il decoro degli stabili di pregio, dall'altro potrebbero ostacolare gli interventi di ristrutturazione per il conseguente aggravio dei costi. Andrebbero quindi creati, a livello centrale, i presupposti affinché la normativa in materia di detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni riservi una sorta di corsia preferenziale a queste tipologie di intervento nei centri storici. In conclusione, la nuova Legge Urbanistica Regionale, pur con le critiche procedurali che abbiamo evidenziato, merita grande attenzione e considerazione, perché redatta comunque nel plausibile spirito di ovviare a una serie di problematiche burocratiche divenute ormai patologiche. L'auspicio è che l'introduzione dei vari elementi di novità non ne ostacoli la concreta attuazione e non diventi essa stessa elemento d'ostacolo procedurale.

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