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  Dicembre 2012

Articoli n° 2
MARZO 2005
 
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LA BONIFICA DA AMIANTO
SINERGIE TRA REGIONI E ISPESL
Un piano comune per determinare gli interventi di risanamento urgenti

Federica Paglietti
Dipartimento Insediamenti Produttivi e Interazioni con l'Ambiente - ISPESL
f.paglietti@virgilio.it

 

amianto è una sostanza ampiamente diffusa su tutto il territorio nazionale. Ancor oggi vi sono in Italia numerosi siti contaminati da amianto, sia di tipo industriale che non, pubblici e privati. In particolare, in applicazione della Legge 257 del 27 Marzo 1992, il D.P.R. 8/8/94 stabiliva che le Regioni e le Province autonome predisponessero un censimento puntuale dell'amianto sul territorio di propria competenza e un conseguente piano di bonifica e gestione dei rifiuti. Al fine di individuare in tempi brevi le aree di estensione rilevante contaminate da amianto, il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio (MATT) con Legge 23/3/2001 n.93, art. 20, ha stabilito che venga realizzata una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente. Il successivo D.M. n.101 del 18/3/2003, ha fissato il regolamento per la realizzazione di tale mappatura e dei relativi interventi. Tale decreto prevede inoltre che le Regioni, anche avvalendosi della collaborazione di organismi tecnico-scientifici tra i quali l'ISPESL, definiscano la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica ritenuti urgenti.
Azioni intraprese dalle Regioni
Nel mese di maggio 2004 le Regioni hanno provveduto a inviare al MATT un primo documento, relativo alla procedura da applicare per stabilire le priorità degli interventi di bonifica. Detta procedura stabilisce che i siti da mappare facciano riferimento alle seguenti categorie di ricerca: categoria 1, impianti industriali attivi o dismessi; categoria 2, edifici pubblici e privati; categoria 3, presenza naturale; categoria 4, altra presenza di amianto da attività antropica. Essa propone due metodi di calcolo: il primo da applicare alle categorie 1, 2 e 4, il secondo valido per la categoria 3. Questi si avvalgono, per la definizione del punteggio finale, di coefficienti di classe di priorità, di indici specifici e di indicatori di classe che idoneamente sommati e moltiplicati conducono a un punteggio finale tanto più elevato quanto maggiore è l'entità del rischio e la conseguente priorità di intervento. In particolare per le categorie 1, 2 e 4, è prevista una combinazione tra i coefficienti di classe di priorità, gli indici specifici e gli indicatori di classe di seguito riportati:
Per la categoria 3 è invece prevista una combinazione tra i seguenti indici specifici:
La procedura precedentemente descritta permette dunque di assegnare un punteggio a ogni sito contaminato da amianto che inserito nella graduatoria generale di tutti i siti mappati, ne stabilisce il grado di rischio e quello di priorità di bonifica.
Azioni intraprese dall'ISPESL
L'ISPESL - DIPIA, in qualità di organo di supporto tecnico-scientifico al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio (MATT), ha dunque intrapreso una sperimentazione numerica al fine di verificare l'applicabilità del metodo ai numerosi casi di bonifica da amianto presenti nel proprio archivio e in quello della Direzione Qualità della Vita del MATT. In tale attività sono stati esaminati, tramite conteggi di prova atti a verificare la congruità dei singoli parametri in funzione di diverse situazioni di rischio, circa 50 casi di situazioni reali derivanti dall'archivio dei Siti di interesse nazionale dell'ISPESL e del MATT. All'esito di tale attività sono emerse le seguenti considerazioni: in merito alle categorie 1 e 2:
- il parametro "accessibilità" necessita di una migliore definizione al fine di non considerare chiusi siti con barriere inadeguate e/o assenza di idonea segnaletica di pericolo amianto;
- il parametro “stato di conservazione delle strutture edili” (superiore o inferiore al 10%) viene considerato anche come indicatore dello stato di friabilità. Ciò non appare sempre congruo;
- la “presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre” necessita di una migliore definizione;
- il parametro “area di estensione del sito” richiede di una più completa definizione al fine di chiarire se nel caso di un sito contaminato, l'area di estensione deve riguardare l'intero sito o le singole porzioni;
- il parametro “tempo trascorso dalla dismissione” e la superficie di Materiali Contenenti Amianto (MCA) danneggiata incidono fortemente sul valore del punteggio finale.
Per quanto riguarda, invece, la categoria 3:
- non risulta ben esplicitata la rilevanza che si intende dare al metodo proposto tenuto conto che si prevede una ulteriore fase valutativa senza chiarire
i tempi e il soggetto valutatore incaricato (Regioni?);
- i parametri considerati risultano non sufficientemente approfonditi con un valore finale di conseguenza indicativo;
- non vi è una distinzione tra cave/miniere, giacimenti e affioramenti;
- non vi è alcuna differenziazione tra tipologia di materiale estratto nè tra tipi di fibre di amianto;
- il parametro di friabilità necessita di una migliore definizione;
- il parametro “estensione degli affioramenti contenenti amianto” meriterebbe una maggiore suddivisione;
- non vi sono, inoltre, indicazioni in merito alla densità di popolazione eventualmente esposta, alla presenza di cause che creano/favoriscono la dispersione di fibre, al coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione, alla presenza o meno di monitoraggio e all'esistenza di piani di messa in sicurezza di emergenza e/o bonifica.
Per la categoria 4, invece, si rileva che la procedura elaborata fa assegnamento su alcuni indicatori che talvolta risultano non disponibili o non applicabili, soprattutto nel caso di cumuli e discariche di rifiuti contenenti amianto (RCA). Per detti indicatori, infatti, si osserva che:
- non è facile poter stimare per un cumulo/discarica contenente vari materiali, il quantitativo del materiale effettivamente contenente amianto o da esso contaminato;
- non si tratta di un sito, ma di materiali abbandonati che di per se stessi non possono essere coinvolti in lavori di urbanizzazione, se non previa caratterizzazione del terreno sul quale poggiano e del suolo sottostante;
- nella maggior parte dei casi non vi sono monitoraggi analitici in prossimità di cumuli/discariche non autorizzate contenenti RCA che possano definire la quantità di fibre aerodisperse;
- stato di conservazione delle strutture edili (nel caso di cumuli e discariche di RCA non si tratta di strutture edili);
- frequenza di utilizzo (non è facile stabilire nel caso di cumuli/discariche non autorizzate se la frequenza è occasionale, periodica o costante).
Conclusioni
L'analisi del metodo di calcolo proposto dalle Regioni per la valutazione dell'entità del rischio e della priorità degli interventi di bonifica in siti contaminati da amianto, effettuata dall'ISPESL-DIPIA, ha permesso di evidenziare risultati positivi di tale metodica per le categorie 1 e 2 e la necessità di integrazioni al metodo proposto per le categorie 3 e 4. In particolare l'ISPESL ha elaborato una proposta integrativa per queste ultime due categorie, trasmessa alle Regioni tramite il MATT, al fine di ottimizzare i risultati e le valutazioni. Il presente lavoro illustra il contributo dell'ISPESL alle attività di monitoraggio, mappatura e revisione dei Piani di Lavoro per le attività di messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione e bonifica di aree regionali e di siti da bonificare di interesse nazionale contaminati da amianto.

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