LA BONIFICA DA AMIANTO
SINERGIE TRA REGIONI E ISPESL
Un piano comune per determinare
gli interventi di risanamento urgenti
Federica
Paglietti
Dipartimento Insediamenti Produttivi e Interazioni con l'Ambiente
- ISPESL
f.paglietti@virgilio.it
amianto è una sostanza ampiamente diffusa su
tutto il territorio nazionale. Ancor oggi vi sono in Italia
numerosi siti contaminati da amianto, sia di tipo industriale
che non, pubblici e privati. In particolare, in applicazione
della Legge 257 del 27 Marzo 1992, il D.P.R. 8/8/94 stabiliva
che le Regioni e le Province autonome predisponessero un
censimento puntuale dell'amianto sul territorio di propria
competenza e un conseguente piano di bonifica e gestione
dei rifiuti. Al fine di individuare in tempi brevi le aree
di estensione rilevante contaminate da amianto, il Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio (MATT) con Legge 23/3/2001
n.93, art. 20, ha stabilito che venga realizzata una mappatura
completa della presenza di amianto sul territorio nazionale
e degli interventi di bonifica urgente. Il successivo D.M.
n.101 del 18/3/2003, ha fissato il regolamento per la realizzazione
di tale mappatura e dei relativi interventi. Tale decreto
prevede inoltre che le Regioni, anche avvalendosi della collaborazione
di organismi tecnico-scientifici tra i quali l'ISPESL, definiscano
la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica
ritenuti urgenti.
Azioni intraprese dalle Regioni
Nel mese di maggio 2004 le Regioni hanno provveduto a inviare
al MATT un primo documento, relativo alla procedura da applicare
per stabilire le priorità degli interventi di bonifica.
Detta procedura stabilisce che i siti da mappare facciano
riferimento alle seguenti categorie di ricerca: categoria
1, impianti industriali attivi o dismessi; categoria 2, edifici
pubblici e privati; categoria 3, presenza naturale; categoria
4, altra presenza di amianto da attività antropica.
Essa propone due metodi di calcolo: il primo da applicare
alle categorie 1, 2 e 4, il secondo valido per la categoria
3. Questi si avvalgono, per la definizione del punteggio
finale, di coefficienti di classe di priorità, di
indici specifici e di indicatori di classe che idoneamente
sommati e moltiplicati conducono a un punteggio finale tanto
più elevato quanto maggiore è l'entità del
rischio e la conseguente priorità di intervento. In
particolare per le categorie 1, 2 e 4, è prevista
una combinazione tra i coefficienti di classe di priorità,
gli indici specifici e gli indicatori di classe di seguito
riportati:
Per la categoria 3 è invece prevista una combinazione
tra i seguenti indici specifici:
La procedura precedentemente descritta permette dunque di
assegnare un punteggio a ogni sito contaminato da amianto
che inserito nella graduatoria generale di tutti i siti mappati,
ne stabilisce il grado di rischio e quello di priorità di
bonifica.
Azioni intraprese dall'ISPESL
L'ISPESL - DIPIA, in qualità di organo di supporto
tecnico-scientifico al Ministero dell'Ambiente e Tutela del
Territorio (MATT), ha dunque intrapreso una sperimentazione
numerica al fine di verificare l'applicabilità del
metodo ai numerosi casi di bonifica da amianto presenti nel
proprio archivio e in quello della Direzione Qualità della
Vita del MATT. In tale attività sono stati esaminati,
tramite conteggi di prova atti a verificare la congruità dei
singoli parametri in funzione di diverse situazioni di rischio,
circa 50 casi di situazioni reali derivanti dall'archivio
dei Siti di interesse nazionale dell'ISPESL e del MATT. All'esito
di tale attività sono emerse le seguenti considerazioni:
in merito alle categorie 1 e 2:
- il parametro "accessibilità" necessita
di una migliore definizione al fine di non considerare chiusi
siti con barriere inadeguate e/o assenza di idonea segnaletica
di pericolo amianto;
- il parametro “stato di conservazione delle strutture
edili” (superiore o inferiore al 10%) viene considerato
anche come indicatore dello stato di friabilità. Ciò non
appare sempre congruo;
- la “presenza di cause che creano o favoriscono la
dispersione di fibre” necessita di una migliore definizione;
- il parametro “area di estensione del sito” richiede
di una più completa definizione al fine di chiarire
se nel caso di un sito contaminato, l'area di estensione
deve riguardare l'intero sito o le singole porzioni;
- il parametro “tempo trascorso dalla dismissione” e
la superficie di Materiali Contenenti Amianto (MCA) danneggiata
incidono fortemente sul valore del punteggio finale.
Per quanto riguarda, invece, la categoria 3:
- non risulta ben esplicitata la rilevanza che si intende
dare al metodo proposto tenuto conto che si prevede una ulteriore
fase valutativa senza chiarire
i tempi e il soggetto valutatore incaricato (Regioni?);
- i parametri considerati risultano non sufficientemente
approfonditi con un valore finale di conseguenza indicativo;
- non vi è una distinzione tra cave/miniere, giacimenti
e affioramenti;
- non vi è alcuna differenziazione tra tipologia di
materiale estratto nè tra tipi di fibre di amianto;
- il parametro di friabilità necessita di una migliore
definizione;
- il parametro “estensione degli affioramenti contenenti
amianto” meriterebbe una maggiore suddivisione;
- non vi sono, inoltre, indicazioni in merito alla densità di
popolazione eventualmente esposta, alla presenza di cause
che creano/favoriscono la dispersione di fibre, al coinvolgimento
del sito in lavori di urbanizzazione, alla presenza o meno
di monitoraggio e all'esistenza di piani di messa in sicurezza
di emergenza e/o bonifica.
Per la categoria 4, invece, si rileva che la procedura elaborata
fa assegnamento su alcuni indicatori che talvolta risultano
non disponibili o non applicabili, soprattutto nel caso di
cumuli e discariche di rifiuti contenenti amianto (RCA).
Per detti indicatori, infatti, si osserva che:
- non è facile poter stimare per un cumulo/discarica
contenente vari materiali, il quantitativo del materiale
effettivamente contenente amianto o da esso contaminato;
- non si tratta di un sito, ma di materiali abbandonati che
di per se stessi non possono essere coinvolti in lavori di
urbanizzazione, se non previa caratterizzazione del terreno
sul quale poggiano e del suolo sottostante;
- nella maggior parte dei casi non vi sono monitoraggi analitici
in prossimità di cumuli/discariche non autorizzate
contenenti RCA che possano definire la quantità di
fibre aerodisperse;
- stato di conservazione delle strutture edili (nel caso
di cumuli e discariche di RCA non si tratta di strutture
edili);
- frequenza di utilizzo (non è facile stabilire nel
caso di cumuli/discariche non autorizzate se la frequenza è occasionale,
periodica o costante).
Conclusioni
L'analisi del metodo di calcolo proposto dalle Regioni per
la valutazione dell'entità del rischio e della priorità degli
interventi di bonifica in siti contaminati da amianto, effettuata
dall'ISPESL-DIPIA, ha permesso di evidenziare risultati positivi
di tale metodica per le categorie 1 e 2 e la necessità di
integrazioni al metodo proposto per le categorie 3 e 4. In
particolare l'ISPESL ha elaborato una proposta integrativa
per queste ultime due categorie, trasmessa alle Regioni tramite
il MATT, al fine di ottimizzare i risultati e le valutazioni.
Il presente lavoro illustra il contributo dell'ISPESL alle
attività di monitoraggio, mappatura e revisione dei
Piani di Lavoro per le attività di messa in sicurezza
di emergenza, caratterizzazione e bonifica di aree regionali
e di siti da bonificare di interesse nazionale contaminati
da amianto.
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