BASILEA 2
UN APPROCCIO “CULTURALE”
IL DIRITTO ALLE FERIE
NUOVA REGOLAMENTAZIONE
ANCORA SOCIETÀ MISTE
UN MODELLO IN possibile EVOLUZIONE
IL DIRITTO ALLE FERIE
NUOVA REGOLAMENTAZIONE
La fruizione è consentita
anche successivamente all'anno solare di riferimento
Lorenzo Ioele
Docente Diritto Sicurezza Sociale - Università degli Studi di Salerno
avvocato.ioelelorenzo@tin.it
Il legislatore è recentemente intervenuto sulla regolamentazione
delle ferie dettando una apposita disposizione novellata a distanza
di circa un anno dalla sua emanazione. Si tratta dell'art.10 del
decreto legislativo 8 aprile 2003 n.86, modificato dal decreto legislativo
19 luglio 2004 n.13, anche oggetto di una circolare del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali dedicata appunto alla disciplina di
alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (Circolare 3 marzo
2005 n.8). Giova trascrivere il testo della norma: «1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di
lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore
a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui
all'articolo 2, comma II, va goduto per almeno due settimane, consecutive
in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione
e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine
dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo
il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo
3, comma II, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di
regolazione».
La norma incide profondamente su taluni profili della regolamentazione
del diritto alle ferie maturate successivamente al 29 aprile 2003. Essa,
infatti, stabilisce che del complessivo periodo minimo di ferie annuali
almeno due settimane debbono essere fruite nel corso dell'anno di maturazione,
mentre la residua parte può essere anche fruita successivamente,
e cioè nei diciotto mesi successivi al termine dello stesso anno.
In pratica, per esemplificare, le ferie dell'anno 2004 dovranno essere
fruite almeno per le prime due settimane nell'anno 2004, mentre il residuo
potrà essere goduto entro giugno dell'anno 2006 (entro 18 mesi dal
31 dicembre 2004). Il legislatore ha dettato dunque una regolamentazione
che consente la fruizione delle ferie anche successivamente all'anno solare
di riferimento. Al riguardo giova rammentare che la Corte Costituzionale
(con sentenza 19 dicembre 1990, n. 543) ha dichiarato illegittimo l'articolo
22, penultimo comma, allegato A del Regio Decreto 8 gennaio 1931 n.148
nella parte in cui prevede che l'autoferrotranviere possa non fruire delle
ferie nel corso dell'anno lavorativo «per esigenze di servizio» anziché «per
eccezionali, motivate esigenze di servizio». Si intende dire che
la possibilità di fruizione delle ferie in un arco temporale di
riferimento più ampio dell'anno solare potrebbe comportare dei dubbi
di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 36 Cost.. É pur
vero, tuttavia, che a fronte di questo ampliamento dell'arco temporale
di fruizione delle ferie il legislatore ha previsto a favore del lavoratore
il diritto di richiedere almeno due settimane consecutive di ferie nel
corso dell'anno di maturazione. La legittimità della norma può essere
salvaguardata dal rilievo che una quota del periodo di ferie deve essere
comunque garantita nell'arco dell'anno, mentre solo per la residua parte è possibile
la fruizione successiva. La Corte Costituzionale, in fin dei conti, aveva
sancito il principio del godimento infra-annuale al fine di consentire
il ristoro psicofisico, ma aveva pur sempre ammesso la possibilità di
una deroga anche se per situazioni impreviste e imprevedibili e non per
le generiche esigenze di servizio fronteggiabili con una tempestiva programmazione.
A ben vedere non è stato disconosciuto il potere dell'imprenditore
di individuare il periodo di fruizione delle ferie, ma si è escluso
che «un equo contemperamento delle esigenze imprenditoriali con il
diritto dei lavoratori alle ferie annuali possa realizzarsi nel caso della
discontinuità del relativo periodo feriale o comunque quando non
si consenta al lavoratore di godere delle ferie con cadenza annuale» (vedi,
per riferimenti, Cass. 15 febbraio 1989, n.912). La norma in esame sembra
rispondere a tali criteri di equo contemperamento. Probabil-mente, il profilo
di debolezza costituzionale della disciplina in oggetto potrebbe riguardare
la necessità di una richiesta del lavoratore per la fruizione di
due settimane consecutive che farebbe ritenere una sorta di disponibilità implicita
del diritto alle ferie, laddove l'art. 36 Cost. ne sancisce l'indisponibilità.
Il legislatore nulla dice riguardo alla determinazione del periodo di fruizione
delle ferie. Per tale ragione deve ritenersi ancora vigente, a tal fine,
la disposizione dettata dall'articolo 2109 c.c., alla stregua del quale
il periodo di ferie è stabilito dall'imprenditore «tenuto
conto dell'esigenze della impresa e degli interessi del prestatore di lavoro».
Conviene, peraltro, ribadire che sotto tale profilo la contrattazione collettiva
generalmente sancisce disposizioni di dettaglio per la determinazione del
periodo di ferie, sia collettive che individuali. Una norma decisamente
innovativa è quella dettata dal secondo comma che sembra escludere
la possibilità di sostituire il periodo minimo di quattro settimane
con il pagamento della indennità per ferie non godute prima della
cessazione del rapporto di lavoro. In merito a tale norma una recente giurisprudenza
(Tribunale Napoli, 7 ottobre 2003) ha statuito ovviamente che tale limite
può riguardare le ferie non usufruite successivamente l'entrata
in vigore del decreto legislativo n.66/2003, mentre per il periodo precedente
il Giudice del lavoro ha ritenuto l'ammissibilità di una richiesta
di pagamento del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non
godute anche prima della cessazione del rapporto del lavoro. In realtà era
costante l'orientamento della Suprema Corte che, sottolineando la funzione
delle ferie consistente nel recupero delle energie psicofisiche utilizzate
nell'esecuzione della prestazione di lavoro durante l'arco dell'anno, riteneva
la legittimazione del lavoratore a richiedere la indennità sostitutiva
in caso di mancata fruizione delle ferie nell'anno di competenza; si escludeva,
infatti, che il datore di lavoro potesse imporre al lavoratore di godere
effettivamente delle ferie al di fuori dell'anno solare di riferimento
(vedi, ad esempio Cass., n.13980/2000). Giova rammentare, infine, che l'articolo
8 bis del decreto legislativo n.66 del 2003, introdotto dal decreto legislativo
correttivo n.213/2004, entrato in vigore il 1 settembre 2004, sanziona
il comportamento del datore di lavoro che non riconosce in favore del dipendente
le ferie nei modi e nei termini previsti dalla legge punendolo con una
sanzione compresa tra un minimo di 130 e un massimo di 780 euro per ciascun
lavoratore e per ciascun periodo. Per sintetizzare, dunque, in tema di
ferie vanno distinte quelle maturate fino al 28 aprile 2003 alle quali
si applica la previgente disciplina con possibilità di liquidazione
attraverso l'erogazione dell'indennità sostitutiva di ferie non
godute in qualsiasi momento anche prima della cessazione del rapporto di
lavoro; le ferie maturate dal 29 aprile al 31 dicembre 2003 alle quali
si applica la regolamentazione dettata dal decreto legislativo n.66/2003
e, infine, le ferie maturate dall'anno 2004 in poi per le quali si applica
sia la regolamentazione innanzi citata sia le sanzioni introdotte dal decreto
legislativo n. 213/2004.
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