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  Dicembre 2012

Articoli n° 3
APRILE 2005
 
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BASILEA 2
UN APPROCCIO “CULTURALE”

IL DIRITTO ALLE FERIE
NUOVA REGOLAMENTAZIONE

ANCORA SOCIETÀ MISTE
UN MODELLO IN possibile EVOLUZIONE

IL DIRITTO ALLE FERIE
NUOVA REGOLAMENTAZIONE
La fruizione è consentita anche successivamente all'anno solare di riferimento

Lorenzo Ioele
Docente Diritto Sicurezza Sociale - Università degli Studi di Salerno

avvocato.ioelelorenzo@tin.it

Il legislatore è recentemente intervenuto sulla regolamentazione delle ferie dettando una apposita disposizione novellata a distanza di circa un anno dalla sua emanazione. Si tratta dell'art.10 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n.86, modificato dal decreto legislativo 19 luglio 2004 n.13, anche oggetto di una circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicata appunto alla disciplina di alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (Circolare 3 marzo 2005 n.8). Giova trascrivere il testo della norma: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma II, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma II, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione».
La norma incide profondamente su taluni profili della regolamentazione del diritto alle ferie maturate successivamente al 29 aprile 2003. Essa, infatti, stabilisce che del complessivo periodo minimo di ferie annuali almeno due settimane debbono essere fruite nel corso dell'anno di maturazione, mentre la residua parte può essere anche fruita successivamente, e cioè nei diciotto mesi successivi al termine dello stesso anno. In pratica, per esemplificare, le ferie dell'anno 2004 dovranno essere fruite almeno per le prime due settimane nell'anno 2004, mentre il residuo potrà essere goduto entro giugno dell'anno 2006 (entro 18 mesi dal 31 dicembre 2004). Il legislatore ha dettato dunque una regolamentazione che consente la fruizione delle ferie anche successivamente all'anno solare di riferimento. Al riguardo giova rammentare che la Corte Costituzionale (con sentenza 19 dicembre 1990, n. 543) ha dichiarato illegittimo l'articolo 22, penultimo comma, allegato A del Regio Decreto 8 gennaio 1931 n.148 nella parte in cui prevede che l'autoferrotranviere possa non fruire delle ferie nel corso dell'anno lavorativo «per esigenze di servizio» anziché «per eccezionali, motivate esigenze di servizio». Si intende dire che la possibilità di fruizione delle ferie in un arco temporale di riferimento più ampio dell'anno solare potrebbe comportare dei dubbi di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 36 Cost.. É pur vero, tuttavia, che a fronte di questo ampliamento dell'arco temporale di fruizione delle ferie il legislatore ha previsto a favore del lavoratore il diritto di richiedere almeno due settimane consecutive di ferie nel corso dell'anno di maturazione. La legittimità della norma può essere salvaguardata dal rilievo che una quota del periodo di ferie deve essere comunque garantita nell'arco dell'anno, mentre solo per la residua parte è possibile la fruizione successiva. La Corte Costituzionale, in fin dei conti, aveva sancito il principio del godimento infra-annuale al fine di consentire il ristoro psicofisico, ma aveva pur sempre ammesso la possibilità di una deroga anche se per situazioni impreviste e imprevedibili e non per le generiche esigenze di servizio fronteggiabili con una tempestiva programmazione. A ben vedere non è stato disconosciuto il potere dell'imprenditore di individuare il periodo di fruizione delle ferie, ma si è escluso che «un equo contemperamento delle esigenze imprenditoriali con il diritto dei lavoratori alle ferie annuali possa realizzarsi nel caso della discontinuità del relativo periodo feriale o comunque quando non si consenta al lavoratore di godere delle ferie con cadenza annuale» (vedi, per riferimenti, Cass. 15 febbraio 1989, n.912). La norma in esame sembra rispondere a tali criteri di equo contemperamento. Probabil-mente, il profilo di debolezza costituzionale della disciplina in oggetto potrebbe riguardare la necessità di una richiesta del lavoratore per la fruizione di due settimane consecutive che farebbe ritenere una sorta di disponibilità implicita del diritto alle ferie, laddove l'art. 36 Cost. ne sancisce l'indisponibilità. Il legislatore nulla dice riguardo alla determinazione del periodo di fruizione delle ferie. Per tale ragione deve ritenersi ancora vigente, a tal fine, la disposizione dettata dall'articolo 2109 c.c., alla stregua del quale il periodo di ferie è stabilito dall'imprenditore «tenuto conto dell'esigenze della impresa e degli interessi del prestatore di lavoro». Conviene, peraltro, ribadire che sotto tale profilo la contrattazione collettiva generalmente sancisce disposizioni di dettaglio per la determinazione del periodo di ferie, sia collettive che individuali. Una norma decisamente innovativa è quella dettata dal secondo comma che sembra escludere la possibilità di sostituire il periodo minimo di quattro settimane con il pagamento della indennità per ferie non godute prima della cessazione del rapporto di lavoro. In merito a tale norma una recente giurisprudenza (Tribunale Napoli, 7 ottobre 2003) ha statuito ovviamente che tale limite può riguardare le ferie non usufruite successivamente l'entrata in vigore del decreto legislativo n.66/2003, mentre per il periodo precedente il Giudice del lavoro ha ritenuto l'ammissibilità di una richiesta di pagamento del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute anche prima della cessazione del rapporto del lavoro. In realtà era costante l'orientamento della Suprema Corte che, sottolineando la funzione delle ferie consistente nel recupero delle energie psicofisiche utilizzate nell'esecuzione della prestazione di lavoro durante l'arco dell'anno, riteneva la legittimazione del lavoratore a richiedere la indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione delle ferie nell'anno di competenza; si escludeva, infatti, che il datore di lavoro potesse imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie al di fuori dell'anno solare di riferimento (vedi, ad esempio Cass., n.13980/2000). Giova rammentare, infine, che l'articolo 8 bis del decreto legislativo n.66 del 2003, introdotto dal decreto legislativo correttivo n.213/2004, entrato in vigore il 1 settembre 2004, sanziona il comportamento del datore di lavoro che non riconosce in favore del dipendente le ferie nei modi e nei termini previsti dalla legge punendolo con una sanzione compresa tra un minimo di 130 e un massimo di 780 euro per ciascun lavoratore e per ciascun periodo. Per sintetizzare, dunque, in tema di ferie vanno distinte quelle maturate fino al 28 aprile 2003 alle quali si applica la previgente disciplina con possibilità di liquidazione attraverso l'erogazione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute in qualsiasi momento anche prima della cessazione del rapporto di lavoro; le ferie maturate dal 29 aprile al 31 dicembre 2003 alle quali si applica la regolamentazione dettata dal decreto legislativo n.66/2003 e, infine, le ferie maturate dall'anno 2004 in poi per le quali si applica sia la regolamentazione innanzi citata sia le sanzioni introdotte dal decreto legislativo n. 213/2004.

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