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  Dicembre 2012

Articoli n° 3
APRILE 2005
 
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EDITORIA E DIFFUSIONE DELLA STAMPA
VERSO UN SISTEMA PIÙ EFFICIENTE
Una serie di disposizioni per sanare errori contenuti nella normativa vigente

Gaia Sigismondi
Junior Consult - Centro Studi Parlamentari NOMOS
gaia.sigismondi@nomoscsp.it

La Commissione Cultura della Camera sta esaminando in questo periodo un disegno di legge del Governo che reca disposizioni in materia di editoria e diffusione della stampa quotidiana e periodica dirette a completare il passaggio, già avviato da una legge del 2001, verso un sistema editoriale maggiormente organico. Il provvedimento, grandemente atteso dalle aziende editoriali, in quanto atto ad assicurare loro la necessaria certezza normativa, si articola su di una serie di direttive principali, tra cui, prima di tutto, la definizione di una disciplina per la responsabilità dei siti editoriali su Internet, estesa anche agli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale, con una previsione semplificata per le pubbliche amministrazioni, gli Organi costituzionali e le Autorità indipendenti; in secondo luogo, sull'introduzione di una serie di disposizioni volte a sanare errori o imprecisioni contenuti nella normativa vigente mirante a sostenere il settore dell'editoria; ancora, sull'abolizione del regime transitorio nelle agevolazioni per le spedizioni postali in abbonamento e la contestuale individuazione di una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate; su di una maggiore liberalizzazione della disciplina di vendita dei prodotti editoriali al di fuori delle edicole, in linea con il recente parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; su alcune disposizioni in materia di proprietà delle imprese editrici e di pubblicità obbligatoria degli enti pubblici. Più in particolare il provvedimento, che si compone di 11 articoli dispone, all'articolo 1, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa, l'obbligo dell'iscrizione presso il registro degli operatori di comunicazione (ROC) dei siti aventi natura editoriale, nonché degli editori di testate giornalistiche in formato elettronico e digitale. Mentre per le pubbliche amministrazioni, gli Organi costituzionali e le Autorità indipendenti si prevede che sia da considerare direttore responsabile il direttore pro tempore dell'ufficio che autorizza la pubblicazione delle informazioni.
Il medesimo articolo 1 contiene inoltre la definizione di sito avente natura editoriale e di testata giornalistica in formato elettronico e digitale.
All'articolo 2 è prevista una modifica alla normativa in materia di titolarità delle imprese editrici di quotidiani. In particolare, mentre la normativa vigente stabilisce che qualora l'impresa sia costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto al voto (o le quote) debbano essere intestate a persone fisiche o a società di persone, la modifica introdotta, nel caso di azioni detenute da società per azioni, pur mantenendo il vincolo del controllo da parte di persone fisiche delle predette società, elimina tuttavia il limite del controllo "diretto".
All'articolo 3 vengono dettate disposizioni in materia di pubblicità dei bilanci degli enti pubblici. L'attuale disciplina, prevede infatti l'obbligo per alcuni enti pubblici di pubblicare, in estratto, su almeno due giornali quotidiani locali, nonché su un quotidiano nazionale e su un periodico, il proprio bilancio. Tale obbligo, tuttavia, non essendo assistito da alcuna sanzione, è rimasto in larga parte inosservato.
Pertanto, nel dettato della nuova proposta di legge, viene stabilito che le amministrazioni nominino un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza di tale obbligo, e salvo la non attuazione per motivi a lui non imputabili, è tenuto a effettuare a proprie spese la predetta pubblicazione.
L'articolo 4 apporta modifiche alla disciplina in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. In particolare, in linea con quanto già segnalato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si estende la possibilità di procedere alla vendita in punti non esclusivi a coloro che non abbiano potuto partecipare alla sperimentazione, di tale forma di vendita, pur avendone fatto richiesta e avendone i requisiti. Per i punti vendita non esclusivi viene poi esplicitata la facoltà di vendere sia i quotidiani sia i periodici, chiarendo in tal modo così una problematica interpretativa sorta in fase di prima applicazione della norma.
Il medesimo articolo 4 ripristina poi le disposizioni relative all'obbligo, in caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti vendita esclusivi, di affidare ai titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita dei giornali.
L'articolo 5 reca disposizioni volte a razionalizzare e semplificare le modalità di calcolo e di erogazione dei contributi per le imprese editrici di periodici; chiarisce cosa si intende per tiratura della testata ai fini dell'ammissione e del calcolo dei contributi; stabilisce che le imprese editrici che non provvedano al perfezionamento della documentazione prescritta entro due anni dalla data di presentazione della domanda decadano dal diritto alla percezione dei contributi richiesti.
L'articolo 6 reca l'interpretazione autentica delle norme contenute nella legge finanziaria 2001, che prevede che le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso di determinati requisiti entro e non oltre il 1° dicembre 2001, possano costituirsi in società cooperative il cui oggetto sociale sia esclusivamente l'edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici.
L'articolo 7 consente di procedere alla compensazione, in via amministrativa, dei crediti e dei debiti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) attraverso il meccanismo di tesoreria unica presso l'Agenzia delle entrate. La normativa proposta, dunque, consentendo ad un soggetto terzo di intervenire nel meccanismo della compensazione tra posizioni creditorie e debitorie nei confronti dell'Erario, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato, risponde ad un'esigenza di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, venendo altresì incontro alle esigenze operative ed economiche del settore editoriale.
L'articolo 8 regolamenta la materia contributiva e chiarisce che la regolarità dei versamenti contributivi previdenziali è soddisfatta anche in caso di ricorsi giurisdizionali pendenti in materia contributiva e, in caso di rateizzazione dei versamenti, concordata con gli istituti previdenziali e onorata dalle imprese alle scadenze previste.
La finalità della norma è, quindi, quella di chiarire che l'esistenza di situazioni di contenzioso tra imprese editrici e istituti previdenziali non configuri di per sè una posizione di irregolarità tale da risultare ostativa all'erogazione delle provvidenze.
L'articolo 9 detta disposizioni in materia di credito agevolato all'editoria e l'articolo 10 introduce una nuova disciplina per le tariffe postali agevolate per l'editoria.
Infine, c'è da segnalare che il testo del disegno di legge, se verrà approvato così come descritto, non comporterà oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, mentre è invece ipotizzata una normativa che ridurrà, e al tempo stesso introdurrà, un vincolo quantitativo, alla crescita dei contributi diretti all'editoria.

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