EDITORIA E DIFFUSIONE DELLA STAMPA
VERSO UN SISTEMA PIÙ EFFICIENTE
Una serie di disposizioni per sanare
errori contenuti nella normativa vigente
Gaia Sigismondi
Junior Consult - Centro Studi Parlamentari NOMOS
gaia.sigismondi@nomoscsp.it
La
Commissione Cultura della Camera sta esaminando in questo periodo
un disegno di legge del Governo che reca disposizioni in materia
di editoria e diffusione della stampa quotidiana e periodica
dirette a completare il passaggio, già avviato da una
legge del 2001, verso un sistema editoriale maggiormente organico.
Il provvedimento, grandemente atteso dalle aziende editoriali,
in quanto atto ad assicurare loro la necessaria certezza normativa,
si articola su di una serie di direttive principali, tra cui,
prima di tutto, la definizione di una disciplina per la responsabilità dei
siti editoriali su Internet, estesa anche agli editori di testate
giornalistiche in formato elettronico e digitale, con una previsione
semplificata per le pubbliche amministrazioni, gli Organi costituzionali
e le Autorità indipendenti; in secondo luogo, sull'introduzione
di una serie di disposizioni volte a sanare errori o imprecisioni
contenuti nella normativa vigente mirante a sostenere il settore
dell'editoria; ancora, sull'abolizione del regime transitorio
nelle agevolazioni per le spedizioni postali in abbonamento
e la contestuale individuazione di una nuova disciplina per
le tariffe postali agevolate; su di una maggiore liberalizzazione
della disciplina di vendita dei prodotti editoriali al di fuori
delle edicole, in linea con il recente parere dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato; su alcune disposizioni in
materia di proprietà delle imprese editrici e di pubblicità obbligatoria
degli enti pubblici. Più in particolare il provvedimento,
che si compone di 11 articoli dispone, all'articolo 1, ai fini
dell'applicazione delle norme sulla responsabilità connessa
ai reati a mezzo stampa, l'obbligo dell'iscrizione presso il
registro degli operatori di comunicazione (ROC) dei siti aventi
natura editoriale, nonché degli editori di testate giornalistiche
in formato elettronico e digitale. Mentre per le pubbliche
amministrazioni, gli Organi costituzionali e le Autorità indipendenti
si prevede che sia da considerare direttore responsabile il
direttore pro tempore dell'ufficio che autorizza la pubblicazione
delle informazioni.
Il medesimo articolo 1 contiene inoltre la definizione di sito
avente natura editoriale e di testata giornalistica in formato
elettronico e digitale.
All'articolo 2 è prevista una modifica alla normativa
in materia di titolarità delle imprese editrici di quotidiani.
In particolare, mentre la normativa vigente stabilisce che
qualora l'impresa sia costituita in forma di società per
azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata,
le azioni aventi diritto al voto (o le quote) debbano essere
intestate a persone fisiche o a società di persone,
la modifica introdotta, nel caso di azioni detenute da società per
azioni, pur mantenendo il vincolo del controllo da parte di
persone fisiche delle predette società, elimina tuttavia
il limite del controllo "diretto".
All'articolo 3 vengono dettate disposizioni in materia di pubblicità dei
bilanci degli enti pubblici. L'attuale disciplina, prevede
infatti l'obbligo per alcuni enti pubblici di pubblicare, in
estratto, su almeno due giornali quotidiani locali, nonché su
un quotidiano nazionale e su un periodico, il proprio bilancio.
Tale obbligo, tuttavia, non essendo assistito da alcuna sanzione, è rimasto
in larga parte inosservato.
Pertanto, nel dettato della nuova proposta di legge, viene
stabilito che le amministrazioni nominino un responsabile del
procedimento che, in caso di mancata osservanza di tale obbligo,
e salvo la non attuazione per motivi a lui non imputabili, è tenuto
a effettuare a proprie spese la predetta pubblicazione.
L'articolo 4 apporta modifiche alla disciplina in materia di
riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana
e periodica. In particolare, in linea con quanto già segnalato
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
si estende la possibilità di procedere alla vendita
in punti non esclusivi a coloro che non abbiano potuto partecipare
alla sperimentazione, di tale forma di vendita, pur avendone
fatto richiesta e avendone i requisiti. Per i punti vendita
non esclusivi viene poi esplicitata la facoltà di vendere
sia i quotidiani sia i periodici, chiarendo in tal modo così una
problematica interpretativa sorta in fase di prima applicazione
della norma.
Il medesimo articolo 4 ripristina poi le disposizioni relative
all'obbligo, in caso di chiusura temporanea e ricorrente dei
punti vendita esclusivi, di affidare ai titolari di altre licenze
o ad altri soggetti la vendita dei giornali.
L'articolo 5 reca disposizioni volte a razionalizzare e semplificare
le modalità di calcolo e di erogazione dei contributi
per le imprese editrici di periodici; chiarisce cosa si intende
per tiratura della testata ai fini dell'ammissione e del calcolo
dei contributi; stabilisce che le imprese editrici che non
provvedano al perfezionamento della documentazione prescritta
entro due anni dalla data di presentazione della domanda decadano
dal diritto alla percezione dei contributi richiesti.
L'articolo 6 reca l'interpretazione autentica delle norme contenute
nella legge finanziaria 2001, che prevede che le imprese editrici
di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in
possesso di determinati requisiti entro e non oltre il 1° dicembre
2001, possano costituirsi in società cooperative il
cui oggetto sociale sia esclusivamente l'edizione di quotidiani
o periodici organi di movimenti politici.
L'articolo 7 consente di procedere alla compensazione, in via
amministrativa, dei crediti e dei debiti dell'Istituto nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) attraverso il
meccanismo di tesoreria unica presso l'Agenzia delle entrate.
La normativa proposta, dunque, consentendo ad un soggetto terzo
di intervenire nel meccanismo della compensazione tra posizioni
creditorie e debitorie nei confronti dell'Erario, senza alcun
onere aggiuntivo a carico dello Stato, risponde ad un'esigenza
di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, venendo
altresì incontro alle esigenze operative ed economiche
del settore editoriale.
L'articolo 8 regolamenta la materia contributiva e chiarisce
che la regolarità dei versamenti contributivi previdenziali è soddisfatta
anche in caso di ricorsi giurisdizionali pendenti in materia
contributiva e, in caso di rateizzazione dei versamenti, concordata
con gli istituti previdenziali e onorata dalle imprese alle
scadenze previste.
La finalità della norma è, quindi, quella di
chiarire che l'esistenza di situazioni di contenzioso tra imprese
editrici e istituti previdenziali non configuri di per sè una
posizione di irregolarità tale da risultare ostativa
all'erogazione delle provvidenze.
L'articolo 9 detta disposizioni in materia di credito agevolato
all'editoria e l'articolo 10 introduce una nuova disciplina
per le tariffe postali agevolate per l'editoria.
Infine, c'è da segnalare che il testo del disegno di
legge, se verrà approvato così come descritto,
non comporterà oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, mentre è invece ipotizzata una normativa che
ridurrà, e al tempo stesso introdurrà, un vincolo
quantitativo, alla crescita dei contributi diretti all'editoria.
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