IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO
LA RIFORMA VIETTI
Per le società di capitali si restringono i termini per l'approvazione
Lorenzo
Iaselli
Dottore Commercialista - Studio Giunta, Caserta
liasell@tin.it - dr.giunta@studiogiunta.it
La riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003 così come modificato
dal D.Lgs. 37/2004) ha introdotto significativi cambiamenti nell'ambito
delle regole contabili contenute nel codice civile. Tali nuove disposizioni
si inseriscono nel processo evolutivo della disciplina del bilancio d'esercizio,
rinnovata sia dalla recente riforma tributaria (D.Lgs. 244/2003) che dal
recepimento delle direttive comunitarie 65/2001 e 51/2003, al fine di armonizzarla
in maniera sempre più incisiva con la prassi internazionale. La piena
applicazione delle nuove norme si verificherà proprio in coincidenza
dell'imminente chiusura del bilancio al 31 dicembre 2004, atteso che i bilanci
al 31 dicembre 2003 dovevano essere redatti in base alle vecchie regole
e, per quelli chiusi tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2004, è stata
prevista solo la facoltà di optare per il nuovo regime. Pur non stravolgendo
l'impianto complessivo introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 127/1991,
la riforma Vietti ha operato un restyling della struttura degli schemi di
Stato Patrimoniale e Conto Economico, integrando altresì i principi
di redazione del bilancio d'esercizio e la qualità delle informazioni
da fornire nella Nota Integrativa. Inoltre, con l'abrogazione del II comma
dell'art.2426 c.c., che consentiva «di effettuare rettifiche di valore
e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie»,
il legislatore ha voluto procedere al cosiddetto "disinquinamento" del
bilancio d'esercizio, ovvero all'eliminazione di tutte quelle interferenze
fiscali che non trovavano giustificazione dal punto di vista civilistico.
La disposizione, in pratica, si riferisce a quei componenti reddituali negativi,
fiscalmente deducibili, (come, ad esempio, gli ammortamenti anticipati o
comunque superiori rispetto ai normali parametri economico-tecnici o le
svalutazioni di crediti eccedenti quanto necessario per ridurre il loro
valore di presumibile realizzo), che abitualmente venivano imputati a conto
economico. Il venir meno della possibilità di far transitare in bilancio
tali costi, tuttavia, non implica la perdita del diritto alla loro deduzione:
l'art.109 comma 4 del nuovo TUIR, infatti, ha previsto che la deducibilità sia
subordinata all'iscrizione dei citati componenti negativi di reddito in
un apposito prospetto extracontabile da allegare alla dichiarazione dei
redditi (si tratta del nuovo quadro EC del modello UNICO 2005). Per quanto
attiene ai principi di redazione del bilancio d'esercizio, occorre sottolineare
che l'unica modifica al disposto dell'art.2423 bis c.c. è rappresentata
dall'obbligo di tener conto, nel processo di valutazione, della «funzione
economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato». Tale
nuovo principio sembra rispondere alla necessità di imporre agli
amministratori di considerare la destinazione effettiva che un bene riveste
nel patrimonio della società (destinazione, invero, differente per
lo stesso bene da impresa a impresa e anche nell'ambito della stessa azienda
nel corso del tempo). Dal punto di vista strutturale, gli schemi di Stato
Patrimoniale e di Conto Economico sono stati integrati dalla previsione
di nuove voci, connessa per lo più all'esigenza di tener conto della
fiscalità differita: in tal senso tra i crediti compresi nell'attivo
circolante sono state aggiunte le voci "crediti tributari" e "imposte
anticipate", mentre tra i fondi per rischi e oneri andrà separatamente
indicata la somma accantonata a fronte di imposte differite. Nel prospetto
di Conto Economico, d'altra parte, sono state inserite le voci relative
a oneri/proventi derivanti da operazioni in valuta e da operazioni di compravendita
pronti contro termine. Dei tre documenti che compongono il bilancio d'esercizio,
la Nota Integrativa è sicuramente quella maggiormente interessata
dalla recente riforma societaria. Nella Nota Integrativa, che, come noto,
riveste l'importante funzione di illustrazione qualitativa e di integrazione
informativa dei dati numerici espressi in bilancio, andranno indicati, rispetto
al passato, anche la misura e le motivazioni della riduzione di valore delle
immobilizzazioni immateriali (punto 3-bis), gli eventuali effetti della
variazione dei cambi dopo la chiusura dell'esercizio (punto 6-bis), l'ammontare
dei crediti e debiti con obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine
(punto 6-ter). Inoltre, con appositi prospetti analitici da inserire nel
documento, sarà focalizzata l'attenzione sull'origine, la distribuibilità e
l'utilizzabilità delle voci del patrimonio netto (punto 7-bis), sulle
caratteristiche dei finanziamenti effettuati dai soci alla società (punto
19-bis), su eventuali strumenti finanziari emessi dalla società (punto
19), sui patrimoni dedicati (punto 20), sui finanziamenti destinati a specifici
affari (punto 21), sulle operazioni di locazione finanziaria (punto 22).
Nel prospetto relativo alle operazioni di leasing, in particolare, andrà indicato
il valore attuale delle rate di canone a scadere, il valore di iscrizione
in bilancio dei beni locati qualora fossero stati considerati immobilizzazioni
di proprietà dell'impresa e l'importo delle quote di ammortamento
che sarebbe stato di competenza dell'esercizio. Nella nuova Nota Integrativa,
dunque, viene recepito almeno parzialmente l'approccio finanziario nella
valutazione dei beni in leasing. Tale criterio, di matrice anglosassone
e raccomandato dal principio contabile internazionale IAS n.17, considera
i beni locati alla stregua di beni di proprietà, assimilando l'operazione
ad una vera e propria compravendita con contestuale finanziamento dell'acquisto
del cespite. La rappresentazione contabile delle operazioni di leasing nel
bilancio d'esercizio, tuttavia, resta ispirata al metodo patrimoniale, secondo
cui il locatore continua a iscrivere i beni locati tra le immobilizzazioni
e il locatario contabilizza esclusivamente il costo relativo ai canoni di
competenza dell'esercizio. Appare significativo sottolineare che tali ultime
disposizioni - in assenza di un'esclusione esplicita del legislatore - si
applicano anche alla Nota Integrativa delle società che redigono
il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. (ovvero
quelle che per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti
limiti: totale dell'attivo patrimoniale: euro 3.125.000; ricavi delle vendite
e delle prestazioni: euro 6.250.000; dipendenti occupati nell'esercizio:
50 unità). Proprio il contenuto della Nota Integrativa, dunque, rappresenta
la novità di maggiore portata nell'ambito del nuovo bilancio in forma
abbreviata, non particolarmente ritoccato dalla riforma ma molto diffuso
in un contesto ricco di piccole e medie imprese quale quello del nostro
territorio. In conclusione, va fatta una considerazione particolare sull'intervento
della riforma Vietti sui termini di approvazione del bilancio, che sono
stati modificati in maniera maggiormente restrittiva. Finora, infatti, la
possibilità di postergare l'approvazione del bilancio dal quarto
al sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale è stata
ampiamente sfruttata dalle società in virtù sia di circostanze "endogene",
che di circostanze occasionali ed "esogene" rispetto alla dinamica
aziendale (tale rinvio di fatto si traduceva anche in un differimento della
data di versamento delle imposte sul reddito). Con la nuova disciplina, è stato
invece puntualizzato che non si può approvare il bilancio oltre i
120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a meno che non esistano
particolari esigenze legate alla struttura e all'oggetto dell'impresa, con
un evidente restringimento dei termini a carico dell'organo assembleare
delle società di capitali. Resta ferma, ovviamente, la possibilità di
proroga fino ai 180 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio,
ove lo statuto sociale lo preveda, per le società di capitali tenute
a redigere il bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 127/1991.
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