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  Dicembre 2012

Articoli n° 3
APRILE 2005
 
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TECNICHE BIOMETRICHE E PRIVACY
VANTAGGI E RISChi
Individuate le Linee Guida per un corretto utilizzo

Riccardo Imperiali
Studio Legale Imperiali
riccardo.imperiali@imperiali.com

 

La biometria è una tecnica che consente a un sistema informatico l'identificazione di una persona fisica attraverso l'analisi di una sua caratteristica: ad esempio la geometria del volto, le impronte digitali, l'iride, la voce. Il confronto delle informazioni rilevate con quelle memorizzate, permette di individuare con certezza la persona cui quei dati si riferiscono.

L'ambito di diffusione
La diffusione dei sistemi di identificazione biometrica è aumentata progressivamente nel corso degli ultimi anni. Si stima, infatti, che l'impiego della biometria per funzioni di controllo e di sicurezza sia, allo stato, il più efficace sistema di riconoscimento di un individuo. Esso è testimoniato a livello internazionale da alcune iniziative, quali il nuovo passaporto europeo, il permesso di soggiorno elettronico e la carta d'identità elettronica (quest'ultima attiva anche nel nostro Paese). Le applicazioni di tali tecnologie sono molteplici e si va registrando un loro utilizzo, oltre che per l'attività investigativa e di controllo, anche nei settori privati e pubblici. Gli strumenti biometrici sono, infatti, in grado di verificare sia le caratteristiche fisiche sia quelle comportamentali che distinguono ciascun soggetto da un altro. Tra le applicazioni più "comuni" già in circolazione vi sono: le cosiddette bussole antirapina per accesso a istituti finanziari, predisposte per la memorizzazione e il confronto successivo delle impronte digitali; o la tastiera del personal computer che riconosce le impronte digitali dell'utente e inibisce l'utilizzo del PC a un estraneo, evitando di ricorrere all'uso di password. Per il settore pubblico, l'applicazione di tali tecnologie è strettamente collegata al processo di informatizzazione della P.A. per l'attuazione dell'e-governament, giacché offrono una soluzione che garantisce l'accesso ai dati e ai servizi online, attraverso una procedura di autenticazione dell'utente affidabile e sicura.

I pro e i contro
I vantaggi sono facilmente intuibili, principalmente in termini di sicurezza, posto che si tratta del sistema probabilmente più sicuro fino a oggi pensato. Ciononostante, non sono pochi i possibili svantaggi. Innanzitutto, manca una legge o una procedura internazionale che indichi dei parametri di sicurezza per l'utilizzo e la raccolta dei dati, per cui può esservi il legittimo dubbio, da parte dell'interessato, che - per esempio - i sistemi di rilevazione dell'iride provochino danni alla vista. Ma soprattutto sono notevoli i rischi per la privacy del cittadino, basti pensare alle modalità con cui spesso è effettuata la rilevazione biometrica o ai pericoli di abuso di tali informazioni. La biometria, infatti, può favorire la creazione di profili individuali, anche all'insaputa dell'interessato, che possono essere strumentalizzati per finalità illecite. I pericoli sono i più disparati. Si passa da un utilizzo dei dati per finalità di marketing fino alla consumazione di reati quali ad esempio quelli connessi al furto d'identità.

Il controllo dei lavoratori
Attualmente, le tecniche biometriche sono utilizzate anche per banali sistemi di controllo degli accessi, in sostituzione dei tradizionali tornelli con badge identificativi. Tale utilizzo è visto con sempre maggior favore da parte dei datori di lavoro, che in tal modo possono evitare la prassi di scambio dei badge tra dipendenti, e con minor entusiasmo da parte di questi ultimi, che si sentono più controllati vedendo ridotta una precedente "autonomia". Il controllo, inoltre, può essere meno diretto ma più pervasivo aumentando il rischio di intrusione nella sfera di riservatezza dell'interessato. Il riferimento è, ad esempio, a sistemi di controllo scaturenti da strumenti quali quello citato innanzi della tastiera per PC che riconosce l'utente. Lo strumento, invero, può consentire anche al datore di lavoro di verificare e monitorare i tempi e la velocità di utilizzo del PC e, quindi, far dipendere da questi rilevamenti il profilo di efficienza del lavoratore.

La posizione del Garante
Sul punto, il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato, fissando alcuni principi per l'applicazione delle tecniche biometriche (informazioni al riguardo sono reperibili sul sito www.garanteprivacy.it). In particolare, l'Autorità ha affermato che l'utilizzo "generalizzato e indiscriminato" dei sistemi di rilevazione biometrica non è consentito, in quanto viola il principio di proporzionalità tra gli strumenti impiegati e le finalità prospettate, sancito dalla legge. In applicazione di tale criterio, quindi, gli obiettivi prefissati devono essere perseguiti attraverso strumenti che comportino minori problemi per la tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate. Diversamente, in mancanza di specifici elementi che ne giustifichino l'utilizzo, le tecniche biometriche si tradurrebbero in un sacrificio sproporzionato della sfera di libertà dei soggetti coinvolti. Viceversa, in presenza di un concreto e obiettivo rischio per la sicurezza, l'installazione dei suddetti mezzi di rilevazione può essere considerata legittima, sempre nel rispetto di precise regole.

Le regole privacy da osservare
In primo luogo, non è ammessa alcuna "schedatura" delle persone soggette alla rilevazione, le cui informazioni così raccolte non possono confluire all'interno di una banca dati. Occorre, inoltre, informare adeguatamente gli interessati. L'accesso ai dati deve essere consentito solo all'autorità giudiziaria o di polizia, nell'ambito di indagini connesse alla commissione di reati. I dati cifrati possono essere conservati solo per un breve periodo e il personale addetto alla manutenzione delle apparecchiature di rilevazione non può accedere "in chiaro" alle informazioni cifrate. In caso di installazione di tali sistemi, infine, deve essere previsto un meccanismo che, in caso di indisponibilità dell'interessato, permetta a questi di accedere in modo alternativo ai servizi offerti.

Le Linee Guida del CNIPA
In tale scenario si collocano le linee guida sull'utilizzo delle tecnologie biometrie elaborate dal Centro Nazionale per l'Informatica nella P.A., diffuse alla fine del 2004. Tale documento è il frutto del lavoro di un Gruppo di lavoro, al cui interno sono rappresentate Pubbliche Amministrazioni, esponenti del mondo universitario e della ricerca, associazioni di fornitori. Il Gruppo di Lavoro ha analizzato le diverse tecniche biometriche esistenti, gli scenari applicativi di tale tecnologia con particolare riguardo al settore pubblico e il quadro giuridico di riferimento.

Il D.Lgs. 196/2003 come disciplina da seguire
Sul piano normativo, la conclusione cui giungono i ricercatori è l'assenza di una puntuale definizione dell'elemento biometrico nella legislazione vigente. In mancanza, il richiamo è a quanto stabilito dal Gruppo dei Garanti Europei (Working Party art.29) laddove si afferma che «i dati biometrici sono considerati informazioni concernenti una persona fisica, in quanto sono dati che, per loro stessa natura, forniscono indicazioni su di una determinata persona». Essi sono, quindi, dati personali, la cui raccolta, conservazione e utilizzo deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs.196/2003. Il documento del CNIPA richiama alcuni principi. In particolare: liceità e trasparenza nel trattamento; finalità e non eccedenza nella raccolta dei dati; specificità dei fini perseguiti; notificazione obbligatoria al Garante privacy; informazione agli interessati; consenso esplicito per registrare i dati sensibili; sicurezza dei dati memorizzati e obbligo di redigere il DPS. A ben vedere, il futuro della biometria si basa su di una profonda considerazione dell'utente, delle sue preoccupazioni ed esigenze. L'accettazione, anche sociale, del processo biometrico è strettamente collegata al successo dell'implementazione di tale tecnologia e alla regolamentazione che si attende.

L'articolo "Privacy e 231 nuovi modi di fare impresa" (Costozero n° 2 - marzo 2005, p. 38 a firma di Rosario Imperiali) riferiva di un nuovo adempimento introdotto dalla Finanziaria 2005 a carico delle imprese beneficiarie di finanziamenti pubblici per l'avviamento al lavoro, aggiornamento e formazione professionale dei lavoratori. La norma (art.1, co. 82, l. 311/2004, in vigore dal 1° gennaio 2005) obbligava le aziende a dotarsi, entro il 31 ottobre, di specifiche misure organizzative anticrimine contro il rischio di illecita destinazione dei fondi pubblici. In seguito alla recente abrogazione della norma citata - a opera del decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 in fase di conversione parlamentare - le aziende beneficiarie non dovrebbero essere più tenute a tale adempimento. L'autore dell'articolo ritiene doveroso aggiornare i lettori sul punto precisando che, a ogni modo, l'intervento abrogativo non recide la continuità tra gli obblighi previsti dalla disciplina "Privacy" e la responsabilità delle imprese per la prevenzione di fatti criminosi, come evidenziata nell'articolo.

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