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  Dicembre 2012

Articoli n° 3
APRILE 2005
 
RELAZIONI INDUSTRIALI - Home Page
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CCNL DIRIGENTI
LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

Il regime previdenziale e fiscale delle polizze per infortuni e malattie di servizio


Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali - Assindustria Salerno
g.baselice@assindustria.sa.it




Con il presente articolo parliamo nuovamente del contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali, soffermandoci, in maniera particolare, sul tema delle "assicurazioni obbligatorie per infortuni e malattie a causa di servizio" che devono essere stipulate dal datore di lavoro nell'interesse del manager. L'opportunità di approfondire questa particolare forma di copertura assicurativa, prevista specificamente per i dirigenti, ci è stata fornita da alcune richieste di chiarimenti sull'argomento pervenuteci da diverse nostre aziende associate. Entrando nel vivo del tema, l'art. 12 del ccnl dirigenti industria, al secondo comma, dispone che l'azienda deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di infortunio, occorso anche non in occasione di lavoro, e di malattia professionale:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente derivante dalle fattispecie succitate e tale da ridurre per più di 2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto; qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla copertura rischi è corrisposta contestualmente all'esito di tale riconoscimento;
b) in caso di invalidità "permanente parziale", causata dagli stessi eventi, una somma che, riferita all'importo del capitale assicurato di cui al punto precedente sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi, una somma a favore degli aventi diritto pari a cinque annualità della retribuzione di fatto. Tale copertura assicurativa va ad integrare l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL (ricordiamo che quest'ultima è stata estesa al personale afferente all'area dirigenziale solo a partire dal 16 marzo 2000 con il D.Lgs. 23/02/2000 n. 38).
Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo 12 dispone che l'azienda deve poi stipulare, sempre nell'interesse del dirigente, anche una polizza che assicuri in caso di morte o di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, pari a 200.000.000 delle vecchie lire quando il dirigente non abbia figli a carico né coniuge (somma che, dal 1° luglio 2005 diventerà pari a euro 116.202,80 a seguito del nuovo rinnovo contrattuale). La predetta cifra sarà pari a 280.000.000 del vecchio conio quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge (162.683,92 dal 1° luglio 2005). Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con un importo pari alle vecchie 270.000 lire che saranno trattenute dall'azienda sulla sua retribuzione, secondo apposite modalità. Sono fatte salve e si considerano sostitutive delle predette provvidenze, eventuali intese tra impresa e dirigente che prevedano l'assunzione diretta da parte dell'azienda, al verificarsi degli eventi sopra specificati, dell'obbligo al pagamento delle suddette somme, rimanendo in facoltà dell'impresa di assicurare tale obbligo. In quest'ultimo caso, l'assicurazione viene stipulata a beneficio dell'azienda stessa e non del dirigente, per cui il premio si configura come un onere aziendale, deducibile dal reddito d'impresa. Per quanto concerne, invece, l'assoggettabilità fiscale e previdenziale in capo al dirigente delle somme versate per il pagamento della polizza assicurativa, è necessario operare un distinguo. In particolare, il principio generale, che si può desumere leggendo la Circolare INPS n. 69 del 26 aprile 2004 e quella n. 263 del 24 dicembre 1997, oltre che la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 178/E del 9 settembre 2003, è che concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, e quindi alla formazione della base imponibile, i premi versati dal datore di lavoro per la copertura di polizze assicurative istituite a favore dei dipendenti per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, mentre sono esclusi da tassazione in capo al dipendente i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali. Il predetto regime fiscale trova applicazione anche ai fini della determinazione della base imponibile ai fini contributivi (art. 6 del D.Lgs. n. 314/97) non essendo prevista alcuna deroga al riguardo. Quindi, la polizza ex comma 5 art. 12 del ccnl, essendo stipulata a copertura del caso di morte e invalidità permanente per cause diverse da infortunio e malattia professionale, se istituita a favore del dipendente, deve considerarsi totalmente assoggettata a contribuzione fiscale e previdenziale. Invece, per la polizza stipulata ai sensi del comma 2 del medesimo art. nell'interesse del dirigente, a copertura dei rischi anche non in occasione di lavoro o da malattia professionale, si pone il problema della cumulabilità nella stessa polizza di rischi sia professionali (e quindi esenti) che non professionali (e quindi imponibili). A tal riguardo dovremmo far riferimento alla sentenza Cassazione 19 giugno 1999, n. 6169, secondo cui i premi corrisposti dal datore di lavoro in relazione a una polizza cumulativa per infortuni professionali ed extraprofessionali dei propri dipendenti costituiscono base imponibile, in quanto erogazioni che trovano giustificazione nel rapporto di lavoro. L'ultimo accordo per il rinnovo del ccnl dirigenti, nel riformulare il comma 8 dell'art. 12, ha esteso alla fattispecie dell'infortunio occorso non in occasione di lavoro l'operatività del possibile regime sostitutivo, previsto in precedenza per le sole provvidenze relative alla malattia non professionale (comma 5). In pratica, con tale nuova formulazione contrattuale, l'azienda, anziché stipulare una distinta polizza per gli infortuni extraprofessionali (stante la necessità di prevederne una in favore del dirigente a copertura degli infortuni e malattie professionali) ai sensi del comma 2, può scegliere di attendere l'eventuale verificarsi di questi eventi, assumendo l'onere diretto del pagamento delle somme previste dallo stesso comma 2, ovvero di garantirsi contro l'alea di tale onere con una apposita copertura assicurativa che, rispondendo a un interesse proprio del datore di lavoro, esclude la natura retributiva del relativo premio e la sua imponibilità contributiva e fiscale.

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