CCNL DIRIGENTI
LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
Il regime previdenziale e fiscale delle polizze per infortuni
e malattie di servizio
Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali - Assindustria Salerno
g.baselice@assindustria.sa.it
Con il presente articolo parliamo nuovamente del contratto collettivo
per i dirigenti di aziende industriali, soffermandoci, in maniera particolare,
sul tema delle "assicurazioni obbligatorie per infortuni e malattie
a causa di servizio" che devono essere stipulate dal datore di lavoro
nell'interesse del manager. L'opportunità di approfondire questa
particolare forma di copertura assicurativa, prevista specificamente
per i dirigenti, ci è stata fornita da alcune richieste di chiarimenti
sull'argomento pervenuteci da diverse nostre aziende associate. Entrando
nel vivo del tema, l'art. 12 del ccnl dirigenti industria, al secondo
comma, dispone che l'azienda deve stipulare, nell'interesse del dirigente,
una polizza che assicuri, in caso di infortunio, occorso anche non in
occasione di lavoro, e di malattia professionale:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente
derivante dalle fattispecie succitate e tale da ridurre per più di
2/3 la capacità lavorativa specifica del dirigente, una somma
pari a sei annualità della retribuzione di fatto; qualora il rapporto
di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità,
la somma assicurata dalla copertura rischi è corrisposta contestualmente
all'esito di tale riconoscimento;
b) in caso di invalidità "permanente parziale", causata
dagli stessi eventi, una somma che, riferita all'importo del capitale
assicurato di cui al punto precedente sia proporzionale al grado di invalidità determinato
in base alla tabella annessa al Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, numero 1124 e in vigore fino al 24 luglio 2000;
c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte
causata dai predetti eventi, una somma a favore degli aventi diritto
pari a cinque annualità della retribuzione di fatto. Tale copertura
assicurativa va ad integrare l'assicurazione sociale obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL
(ricordiamo che quest'ultima è stata estesa al personale afferente
all'area dirigenziale solo a partire dal 16 marzo 2000 con il D.Lgs.
23/02/2000 n. 38).
Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo 12 dispone che l'azienda deve
poi stipulare, sempre nell'interesse del dirigente, anche una polizza
che assicuri in caso di morte o di invalidità permanente tale
da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, per cause diverse
da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale
una somma, sempre in aggiunta al normale trattamento di liquidazione,
pari a 200.000.000 delle vecchie lire quando il dirigente non abbia figli
a carico né coniuge (somma che, dal 1° luglio 2005 diventerà pari
a euro 116.202,80 a seguito del nuovo rinnovo contrattuale). La predetta
cifra sarà pari a 280.000.000 del vecchio conio quando il nucleo
familiare del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da
più figli a carico e/o dal coniuge (162.683,92 dal 1° luglio
2005). Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con
un importo pari alle vecchie 270.000 lire che saranno trattenute dall'azienda
sulla sua retribuzione, secondo apposite modalità. Sono fatte
salve e si considerano sostitutive delle predette provvidenze, eventuali
intese tra impresa e dirigente che prevedano l'assunzione diretta da
parte dell'azienda, al verificarsi degli eventi sopra specificati, dell'obbligo
al pagamento delle suddette somme, rimanendo in facoltà dell'impresa
di assicurare tale obbligo. In quest'ultimo caso, l'assicurazione viene
stipulata a beneficio dell'azienda stessa e non del dirigente, per cui
il premio si configura come un onere aziendale, deducibile dal reddito
d'impresa. Per quanto concerne, invece, l'assoggettabilità fiscale
e previdenziale in capo al dirigente delle somme versate per il pagamento
della polizza assicurativa, è necessario operare un distinguo.
In particolare, il principio generale, che si può desumere leggendo
la Circolare INPS n. 69 del 26 aprile 2004 e quella n. 263 del 24 dicembre
1997, oltre che la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 178/E del
9 settembre 2003, è che concorrono alla determinazione del reddito
di lavoro dipendente, e quindi alla formazione della base imponibile,
i premi versati dal datore di lavoro per la copertura di polizze assicurative
istituite a favore dei dipendenti per assicurazioni sanitarie, sulla
vita e sugli infortuni extra professionali, mentre sono esclusi da tassazione
in capo al dipendente i premi relativi ad assicurazioni per infortuni
professionali. Il predetto regime fiscale trova applicazione anche ai
fini della determinazione della base imponibile ai fini contributivi
(art. 6 del D.Lgs. n. 314/97) non essendo prevista alcuna deroga al riguardo.
Quindi, la polizza ex comma 5 art. 12 del ccnl, essendo stipulata a copertura
del caso di morte e invalidità permanente per cause diverse da
infortunio e malattia professionale, se istituita a favore del dipendente,
deve considerarsi totalmente assoggettata a contribuzione fiscale e previdenziale.
Invece, per la polizza stipulata ai sensi del comma 2 del medesimo art.
nell'interesse del dirigente, a copertura dei rischi anche non in occasione
di lavoro o da malattia professionale, si pone il problema della cumulabilità nella
stessa polizza di rischi sia professionali (e quindi esenti) che non
professionali (e quindi imponibili). A tal riguardo dovremmo far riferimento
alla sentenza Cassazione 19 giugno 1999, n. 6169, secondo cui i premi
corrisposti dal datore di lavoro in relazione a una polizza cumulativa
per infortuni professionali ed extraprofessionali dei propri dipendenti
costituiscono base imponibile, in quanto erogazioni che trovano giustificazione
nel rapporto di lavoro. L'ultimo accordo per il rinnovo del ccnl dirigenti,
nel riformulare il comma 8 dell'art. 12, ha esteso alla fattispecie dell'infortunio
occorso non in occasione di lavoro l'operatività del possibile
regime sostitutivo, previsto in precedenza per le sole provvidenze relative
alla malattia non professionale (comma 5). In pratica, con tale nuova
formulazione contrattuale, l'azienda, anziché stipulare una distinta
polizza per gli infortuni extraprofessionali (stante la necessità di
prevederne una in favore del dirigente a copertura degli infortuni e
malattie professionali) ai sensi del comma 2, può scegliere di
attendere l'eventuale verificarsi di questi eventi, assumendo l'onere
diretto del pagamento delle somme previste dallo stesso comma 2, ovvero
di garantirsi contro l'alea di tale onere con una apposita copertura
assicurativa che, rispondendo a un interesse proprio del datore di lavoro,
esclude la natura retributiva del relativo premio e la sua imponibilità contributiva
e fiscale.
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