TUTELA PER GLI ACQUIRENTI DI
IMMOBILI
LA NUOVA DISCIPLINA DELLE VENDITE
PROVVEDIMENTO SULLA COMPETITIVITÀ
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
URBANISTICA
E FINI SOCIALI
UN FORTE SEGNALE DA BOLOGNA
PROVVEDIMENTO SULLA COMPETITIVITÀ
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il Legislatore ha previsto sgravi
contributivi articolati e di durata variabile
Lorenzo Ioele
Docente Diritto Sicurezza Sociale - Università degli Studi di Salerno
avvocato.ioelelorenzo@tin.it
Il decreto legge n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005 (provvedimento
sulla competitività) interviene anche sulla materia dei cosiddetti ammortizzatori
sociali adottando talune misure in attesa dell'approvazione della relativa riforma
organica. In particolare, il legislatore è intervenuto sulla cassa integrazione
straordinaria e sul trattamento di disoccupazione con specifica che i provvedimenti
adottati decorrono da data non anteriore all'entrata in vigore del decreto legge
(17 marzo 2005) e sono previsti per il 2005-2006. Per quanto concerne la cassa
integrazione straordinaria il legislatore innanzitutto ha incrementato la somma
stanziata dalla legge finanziaria 2005. L'art.1, comma 155, di tale legge conferiva
delega al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione, «...anche
in deroga alla vigente normativa...», di concessioni e proroghe dei trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale. Tale facoltà è attribuita al Ministero in presenza di
programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche riferiti a
specifici settori produttivi oppure aree territoriali, o in presenza di accordi
in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005 ad oggetto la definizione
di programmi miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in crisi occupazionali.
Trattasi - come può facilmente rilevarsi - di una fattispecie del tutto
eccezionale di causa integrabile connessa alla particolarità della situazione,
da valutare di volta in volta in sede ministeriale, e che il provvedimento sulla
competitività ha inteso potenziare con l'incremento delle disponibilità finanziarie
e con il differimento del termine entro il quale il potere attribuito deve essere
esercitato. Il Ministero, infatti, potrà adottare il proprio provvedimento,
laddove sussistano le cennate condizioni entro il 31 dicembre 2006, mentre la
formulazione della finanziaria 2005 prevedeva, quale termine ultimo, il 31 dicembre
2005. Per i lavoratori individuati dai programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, oggetto degli accordi sopraccitati, è prevista l'applicazione
della ricollocazione agevolata sancita dagli artt. 8 e 25 della legge 223/91,
e cioè uno sgravio contributivo analogo a quello previsto per gli apprendisti
e un contributo pari al 50% dell'indennità di mobilità per ogni
mensilità di retribuzione. Lo sgravio contributivo e il contributo hanno
una durata variabile dipendente da vari fattori, quali l'età del lavoratore,
il tasso di disoccupazione dell'area geografica in cui operava l'impresa, la
tipologia dell'assunzione, la pregressa durata della cassa integrazione. Si tratta
dunque di una serie di fattori variamente combinati che comporta un'articolazione
e una variabilità della durata dei benefici. Il legislatore ha inoltre
previsto, con rinvio a successivo decreto ministeriale per le modalità attuative,
una indennità a favore dei lavoratori in mobilità o in CIGS che
accettino di lavorare a oltre 100 Km dal loro luogo di residenza, per effetto
sia di una assunzione, a termine o a tempo indeterminato, sia di un distacco
concordato in sede sindacale per evitare riduzione del personale. L'importo dell'indennità aggiuntiva è pari
a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di assunzione
a termine o distacco superiore ai 12 mesi, e di 3 mensilità nel caso di
assunzione a tempo indeterminato e di assunzione a termine o distacco superiore
a 18 mesi. L'altro ammortizzatore sociale considerato nel provvedimento sulla
competitività è il trattamento di disoccupazione. Per tale prestazione
sociale, in pagamento tra il 1 aprile 2005 e il 31 dicembre 2006, a condizione
che non venga perso o sospeso lo stato di disoccupazione (vedi D.Lgs. 297/2002), è stata
elevata la durata dell'erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione
da 6 a 7 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 50 anni, e sino a 10
mesi per coloro che hanno una età pari o superiore ai 50 anni; è stata
altresì elevata la misura dell'indennità (50% per i primi 6 mesi,
40% per i successivi 3, 30% per gli ulteriori mesi). All'elevazione della durata
della prestazione non corrisponde una analoga elevazione del periodo di contribuzione
figurativa che è previsto nella misura massima di 6 mesi per i disoccupati
con meno di 50 anni e di 9 mesi per gli altri. Insomma rispetto alla durata di
erogazione della prestazione, la contribuzione figurativa è prevista per
un mese in meno. Le suddette modifiche non si riferiscono ai trattamenti di disoccupazione
agricoli, ordinari e speciali, e al trattamento ordinario con requisiti ridotti
previsto dall'art.7, comma III, D.L. 86/1988, conv. in L. 160/1988. La prestazione
sociale di disoccupazione è riconosciuta, poi, anche a favore di lavoratori
in possesso dei requisiti richiesti per la disoccupazione ordinaria e che siano
sospesi dal lavoro senza altri ammortizzatori sociali. La legge stabilisce che
deve trattarsi di situazioni aziendali dovute a eventi transitori o determinate
da situazioni temporanee di mercato, a prescindere dalla imputabilità al
datore di lavoro o ai lavoratori. Giova sottolineare che il decreto legge prevedeva
il requisito della non imputabilità dell'evento all'imprenditore o ai
lavoratori, adottando dunque una formulazione più restrittiva successivamente
eliminata. Il quadro definito dal legislatore dovrà, poi, essere specificato
dal decreto ministeriale che dunque provvederà a dettagliare l'elencazione
specifica degli eventi. L'area dei soggetti è definita anche attraverso
il riferimento all'art. 19 comma 1°, del RDL 14 aprile 1939, n.636, convertito
in L. 6 luglio 1939, n.1272. In pratica si tratta di lavoratori che possano «...far
valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio
precedente l'inizio del periodo di disoccupazione...». Tale particolare
prestazione è evidentemente esclusa laddove l'azienda sia destinataria
di trattamenti di integrazione salariale ovvero nei casi in cui la disoccupazione
sia effetto di una sospensione programmata o di un part-time verticale. La durata
di tale prestazione è di 65 giornate di indennità ai cui fini vengono
cumulate quelle fruite nell'anno precedente. Per il settore artigiano, per effetto
degli stessi eventi sopracitati, è prevista l'erogazione della indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti a norma dell'art.7, comma III, D.L. n.86/1988
cit., (2 anni di assicurazione e 78 giorni di attività lavorativa) la
cui erogazione, però è subordinata a un intervento degli enti bilaterali
consistente in un contributo del 20%, ovvero in una attività di formazione
e qualificazione per almeno 120 ore. In tal caso la prestazione sociale è prevista
per la misura massima di 65 giornate annue e la legge sancisce un limite di spesa
di sei milioni di euro annui. Trattasi di una estensione dell'indennità di
disoccupazione che prescinde da un provvedimento di licenziamento e costituisce
un effetto della mancanza di lavoro con la necessità di una sospensione
dei lavoratori in sostanziale sostituzione della cassa integrazione. In tali
casi, il datore di lavoro dovrà comunicare al centro dell'impiego e all'INPS
l'intervenuta sospensione dell'attività lavorativa e la relativa motivazione
oltre che i nominativi dei lavoratori coinvolti.
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