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  Dicembre 2012

Articoli n° 7
AGOSTO/settembre 2005
 


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PROVVEDIMENTO SULLA COMPETITIVITÀ
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

URBANISTICA E FINI SOCIALI
UN FORTE SEGNALE DA BOLOGNA

PROVVEDIMENTO SULLA COMPETITIVITÀ
GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Il Legislatore ha previsto sgravi contributivi articolati e di durata variabile

Lorenzo Ioele
Docente Diritto Sicurezza Sociale - Università degli Studi di Salerno

avvocato.ioelelorenzo@tin.it

Il decreto legge n. 35/2005, convertito in legge n. 80/2005 (provvedimento sulla competitività) interviene anche sulla materia dei cosiddetti ammortizzatori sociali adottando talune misure in attesa dell'approvazione della relativa riforma organica. In particolare, il legislatore è intervenuto sulla cassa integrazione straordinaria e sul trattamento di disoccupazione con specifica che i provvedimenti adottati decorrono da data non anteriore all'entrata in vigore del decreto legge (17 marzo 2005) e sono previsti per il 2005-2006. Per quanto concerne la cassa integrazione straordinaria il legislatore innanzitutto ha incrementato la somma stanziata dalla legge finanziaria 2005. L'art.1, comma 155, di tale legge conferiva delega al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione, «...anche in deroga alla vigente normativa...», di concessioni e proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale. Tale facoltà è attribuita al Ministero in presenza di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche riferiti a specifici settori produttivi oppure aree territoriali, o in presenza di accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2005 ad oggetto la definizione di programmi miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in crisi occupazionali. Trattasi - come può facilmente rilevarsi - di una fattispecie del tutto eccezionale di causa integrabile connessa alla particolarità della situazione, da valutare di volta in volta in sede ministeriale, e che il provvedimento sulla competitività ha inteso potenziare con l'incremento delle disponibilità finanziarie e con il differimento del termine entro il quale il potere attribuito deve essere esercitato. Il Ministero, infatti, potrà adottare il proprio provvedimento, laddove sussistano le cennate condizioni entro il 31 dicembre 2006, mentre la formulazione della finanziaria 2005 prevedeva, quale termine ultimo, il 31 dicembre 2005. Per i lavoratori individuati dai programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, oggetto degli accordi sopraccitati, è prevista l'applicazione della ricollocazione agevolata sancita dagli artt. 8 e 25 della legge 223/91, e cioè uno sgravio contributivo analogo a quello previsto per gli apprendisti e un contributo pari al 50% dell'indennità di mobilità per ogni mensilità di retribuzione. Lo sgravio contributivo e il contributo hanno una durata variabile dipendente da vari fattori, quali l'età del lavoratore, il tasso di disoccupazione dell'area geografica in cui operava l'impresa, la tipologia dell'assunzione, la pregressa durata della cassa integrazione. Si tratta dunque di una serie di fattori variamente combinati che comporta un'articolazione e una variabilità della durata dei benefici. Il legislatore ha inoltre previsto, con rinvio a successivo decreto ministeriale per le modalità attuative, una indennità a favore dei lavoratori in mobilità o in CIGS che accettino di lavorare a oltre 100 Km dal loro luogo di residenza, per effetto sia di una assunzione, a termine o a tempo indeterminato, sia di un distacco concordato in sede sindacale per evitare riduzione del personale. L'importo dell'indennità aggiuntiva è pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di assunzione a termine o distacco superiore ai 12 mesi, e di 3 mensilità nel caso di assunzione a tempo indeterminato e di assunzione a termine o distacco superiore a 18 mesi. L'altro ammortizzatore sociale considerato nel provvedimento sulla competitività è il trattamento di disoccupazione. Per tale prestazione sociale, in pagamento tra il 1 aprile 2005 e il 31 dicembre 2006, a condizione che non venga perso o sospeso lo stato di disoccupazione (vedi D.Lgs. 297/2002), è stata elevata la durata dell'erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione da 6 a 7 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 50 anni, e sino a 10 mesi per coloro che hanno una età pari o superiore ai 50 anni; è stata altresì elevata la misura dell'indennità (50% per i primi 6 mesi, 40% per i successivi 3, 30% per gli ulteriori mesi). All'elevazione della durata della prestazione non corrisponde una analoga elevazione del periodo di contribuzione figurativa che è previsto nella misura massima di 6 mesi per i disoccupati con meno di 50 anni e di 9 mesi per gli altri. Insomma rispetto alla durata di erogazione della prestazione, la contribuzione figurativa è prevista per un mese in meno. Le suddette modifiche non si riferiscono ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, e al trattamento ordinario con requisiti ridotti previsto dall'art.7, comma III, D.L. 86/1988, conv. in L. 160/1988. La prestazione sociale di disoccupazione è riconosciuta, poi, anche a favore di lavoratori in possesso dei requisiti richiesti per la disoccupazione ordinaria e che siano sospesi dal lavoro senza altri ammortizzatori sociali. La legge stabilisce che deve trattarsi di situazioni aziendali dovute a eventi transitori o determinate da situazioni temporanee di mercato, a prescindere dalla imputabilità al datore di lavoro o ai lavoratori. Giova sottolineare che il decreto legge prevedeva il requisito della non imputabilità dell'evento all'imprenditore o ai lavoratori, adottando dunque una formulazione più restrittiva successivamente eliminata. Il quadro definito dal legislatore dovrà, poi, essere specificato dal decreto ministeriale che dunque provvederà a dettagliare l'elencazione specifica degli eventi. L'area dei soggetti è definita anche attraverso il riferimento all'art. 19 comma 1°, del RDL 14 aprile 1939, n.636, convertito in L. 6 luglio 1939, n.1272. In pratica si tratta di lavoratori che possano «...far valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione...». Tale particolare prestazione è evidentemente esclusa laddove l'azienda sia destinataria di trattamenti di integrazione salariale ovvero nei casi in cui la disoccupazione sia effetto di una sospensione programmata o di un part-time verticale. La durata di tale prestazione è di 65 giornate di indennità ai cui fini vengono cumulate quelle fruite nell'anno precedente. Per il settore artigiano, per effetto degli stessi eventi sopracitati, è prevista l'erogazione della indennità di disoccupazione con requisiti ridotti a norma dell'art.7, comma III, D.L. n.86/1988 cit., (2 anni di assicurazione e 78 giorni di attività lavorativa) la cui erogazione, però è subordinata a un intervento degli enti bilaterali consistente in un contributo del 20%, ovvero in una attività di formazione e qualificazione per almeno 120 ore. In tal caso la prestazione sociale è prevista per la misura massima di 65 giornate annue e la legge sancisce un limite di spesa di sei milioni di euro annui. Trattasi di una estensione dell'indennità di disoccupazione che prescinde da un provvedimento di licenziamento e costituisce un effetto della mancanza di lavoro con la necessità di una sospensione dei lavoratori in sostanziale sostituzione della cassa integrazione. In tali casi, il datore di lavoro dovrà comunicare al centro dell'impiego e all'INPS l'intervenuta sospensione dell'attività lavorativa e la relativa motivazione oltre che i nominativi dei lavoratori coinvolti.

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