NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
OBBLIGHI ESTEsi A NOTAI E AVVOCATI
RESPONSABILITÀ SOCIALE
DELLE IMPRESE
la CERTIFICAZIONe “ETICA” E DI “QUALITÀ”
LA LEGGE 80
del 2005
NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI
NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
OBBLIGHI ESTEsi A NOTAI E AVVOCATI
Le problematiche conseguenti all'allargamento
delle categorie interessate
Gennaro Stellato
Avvocato civilista
studiostellato@tiscalinet.it
Come è noto le esigenze di controllo sul mercato dei capitali e
delle ricchezze illecitamente acquisite ha portato, già da diversi
anni, una normativa che ha regolato gli obblighi di determinati soggetti
(in particolare banche e intermediari finanziari) di segnalazioni di operazioni
sospette. Recentemente con una serie di disposizioni, anche in recepimento
di direttive comunitarie, tale obbligo è stato esteso anche a notai
e avvocati per evitare che questi possano essere utilizzati quali canali
di riciclaggio. Si tratta, come è ovvio, di una normativa di forte
impatto che sembra destinata a incidere comunque sui rapporti economico-professionali
della nostra società. Per analizzare le problematiche conseguenti
occorre partire dalla fattispecie di riciclaggio sancita dagli artt. 648
bis e 648 ter del codice penale. Recita il primo: «Fuori dei casi
di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni
o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie
in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione
della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da
4 a 12 anni e con la multa da 2.000.000 a 30.000.000 Lit.». L'art.
648 ter «Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi
previsti dagli artt. 648 e 648 bis impiega in attività economiche
o finanziarie denaro beni o alter utilità provenienti da delitto, è punito
con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 2.000.000 a 30.000.000
Lit.» Senza entrare nell'analisi specifica del reato e della casistica
acquisita in sede giurisprudenziale, appare comunque ovvio, come il reato
in oggetto presenti profili di estrema facilità di esecuzione, anche
se sotto l'aspetto pratico non è sempre facilmente individuabile.
La normativa italiana in questo campo risale al 1991 e già da molto
tempo gli obblighi antiriciclaggio sono stati metabolizzati, in particolare
dagli istituti bancari, e costituiscono, anche in considerazione delle
sanzioni penali conseguenti all'omessa segnalazione, un punto fermo delle
attività degli stessi. Ovviamente l'analisi dettagliata della legge
porta a capire meglio tutti gli aspetti connessi in quanto prevede tre
fattispecie: a) il divieto di circolazione di denaro e titoli al portatore
per un importo superiore a 12.500 euro se non attraverso intermediari abilitati;
b) l'obbligo per i predetti intermediari di registrare i nominativi dei
soggetti che compiano operazioni superiori al predetto importo; c) sempre
per i predetti intermediari, l'obbligo di segnalazione alle competenti
autorità di tutte quelle operazioni ritenute sospette. Il mancato
rispetto degli obblighi di identificazione registrazione e segnalazione
comporta pesanti conseguenze anche sotto il profilo pecuniario e, conseguentemente, è particolarmente
sentito dai soggetti a ciò obbligati. Ovviamente, sull'individuazione
delle operazioni sospette vi è un'ampia letteratura, ivi compreso
un vero e proprie decalogo della Banca d'Italia con l'indicazione specifica
dei parametri e degli indici che possono essere rivelatori di operazioni
di riciclaggio. Come si è detto sino ad oggi tali obblighi ricadevano
solo su determinati soggetti che, anche attraverso l'organizzazione su
base informatica, sono stati abbastanza facilitati nel rispetto della normativa.
Ora, con il decreto 56/2004, tali obblighi sono stati estesi anche ai liberi
professionisti ragionieri e periti commerciali, revisori contabili, dottori
commercialisti, consulenti del lavoro, notai e avvocati. Gli obblighi prima
precisati incombono su tali soggetti quando assistono clienti nella progettazione
e trasferimento di beni immobili e attività economiche, nella gestione
di denaro, titoli e strumenti finanziari, l'apertura di conti correnti
bancari, libretti di deposito e conti di titoli, costituzione gestione
e amministrazione di società, costituzione e gestione di trust.
In pratica vuol dire che un professionista che assiste un cliente in una
delle predette operazioni, nell'ipotesi in cui ravvisi elementi sospetti
che comportino trasferimento di denaro o titoli o altro, è obbligato
a registrarlo e segnalarlo. Quali e quante siano le problematiche connesse
a una simile congerie di situazioni può apparire evidente anche
a un bambino soprattutto in considerazione di una serie di norme che si
intrecciano e talvolta si sovrappongono nella regolazione dell'attività dei
soggetti. In particolare non può non tenersi conto della Legge Professionale,
di quella sulla tutela della privacy e di altre situazioni che contribuiscono
a rendere confuso il quadro complessivo. In pratica il rischio è che
il rapporto fra professionisti e clienti, in particolare gli imprenditori,
possa trasformarsi in una sorta percorso a ostacoli a danno soprattutto
del rapporto fiduciario che costituisce la base dello stesso. Ovviamente
si comprende la ratio della norma volta a eliminare un reato importante
e grave però non si può non evidenziare come sia estremamente
difficile l'applicazione pratica proprio perché la casistica è immensa
e non facilmente individuabile e restringibile come nel caso delle operazioni
tramite istituti bancari. Tenuto conto delle sanzioni anche di natura penale
connesse al mancato rispetto degli obblighi, appare evidente come sarà necessario
cambiare forma mentis nell'approccio alle situazioni sottoposte al professionista
anche se il prezzo da pagare, la perdita del rapporto fiduciario, sembra
troppo alto. Delegare anche ai professionisti obblighi e compiti che dovrebbero
ricadere solo sulle autorità inquirenti all'uopo abilitate sembra
francamente esagerato con la possibile conseguenza di ridurre l'attività tradizionale
del notaio e dell'avvocato a una di difficile identificazione. Infatti,
se da un lato il professionista da sempre deve attenersi, come tutti, al
rispetto delle normative penali, non si può, poi, far ricadere sullo
stesso obblighi afferenti l'interpretazione delle operazioni che lo stesso
deve curare confondendone la funzione a danno della riservatezza e della
fiducia. Indubbiamente gli aspetti delicati di questa riforma sono tanti
e, anche se incombono su tutti i professionisti europei, si spera che in
sede di regolamento attuativo, si possa meglio disciplinare la materia
salvaguardando lo spirito di base del lavoro e del rapporto di fiducia.
Il rischio è che questa legge possa produrre l'effetto opposto di
rendere più complicati i rapporti economici e di non colpire i riciclatori
di professione che probabilmente troveranno altre strade per perseguire
i propri scopi illeciti. Un temperamento della normativa appare d'obbligo
soprattutto in considerazione del fatto che, a distanza di diversi anni,
la casistica giurisprudenziale sulle operazioni sospette è ancora
vasta e in formazione resa ancora più difficile dalla globalizzazione
del sistema economico e dalla proliferazione di prodotti e mezzi finanziari
che ogni giorno allargano la gamma delle probabili vie di riciclaggio,
rendendo probabilmente già superati gli indici e parametri oggi
vigenti.
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