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  Dicembre 2012

Articoli n° 9
novembre 2005
 


Inserto
Unione di avellino

Relazione del presidente Silvio Sarno

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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
OBBLIGHI ESTEsi A NOTAI E AVVOCATI

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
la CERTIFICAZIONe “ETICA” E DI “QUALITÀ”

LA LEGGE 80 del 2005
NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
OBBLIGHI ESTEsi A NOTAI E AVVOCATI
Le problematiche conseguenti all'allargamento delle categorie interessate

Gennaro Stellato
Avvocato civilista

studiostellato@tiscalinet.it


Come è noto le esigenze di controllo sul mercato dei capitali e delle ricchezze illecitamente acquisite ha portato, già da diversi anni, una normativa che ha regolato gli obblighi di determinati soggetti (in particolare banche e intermediari finanziari) di segnalazioni di operazioni sospette. Recentemente con una serie di disposizioni, anche in recepimento di direttive comunitarie, tale obbligo è stato esteso anche a notai e avvocati per evitare che questi possano essere utilizzati quali canali di riciclaggio. Si tratta, come è ovvio, di una normativa di forte impatto che sembra destinata a incidere comunque sui rapporti economico-professionali della nostra società. Per analizzare le problematiche conseguenti occorre partire dalla fattispecie di riciclaggio sancita dagli artt. 648 bis e 648 ter del codice penale. Recita il primo: «Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolarne l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 2.000.000 a 30.000.000 Lit.». L'art. 648 ter «Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis impiega in attività economiche o finanziarie denaro beni o alter utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da 2.000.000 a 30.000.000 Lit.» Senza entrare nell'analisi specifica del reato e della casistica acquisita in sede giurisprudenziale, appare comunque ovvio, come il reato in oggetto presenti profili di estrema facilità di esecuzione, anche se sotto l'aspetto pratico non è sempre facilmente individuabile. La normativa italiana in questo campo risale al 1991 e già da molto tempo gli obblighi antiriciclaggio sono stati metabolizzati, in particolare dagli istituti bancari, e costituiscono, anche in considerazione delle sanzioni penali conseguenti all'omessa segnalazione, un punto fermo delle attività degli stessi. Ovviamente l'analisi dettagliata della legge porta a capire meglio tutti gli aspetti connessi in quanto prevede tre fattispecie: a) il divieto di circolazione di denaro e titoli al portatore per un importo superiore a 12.500 euro se non attraverso intermediari abilitati; b) l'obbligo per i predetti intermediari di registrare i nominativi dei soggetti che compiano operazioni superiori al predetto importo; c) sempre per i predetti intermediari, l'obbligo di segnalazione alle competenti autorità di tutte quelle operazioni ritenute sospette. Il mancato rispetto degli obblighi di identificazione registrazione e segnalazione comporta pesanti conseguenze anche sotto il profilo pecuniario e, conseguentemente, è particolarmente sentito dai soggetti a ciò obbligati. Ovviamente, sull'individuazione delle operazioni sospette vi è un'ampia letteratura, ivi compreso un vero e proprie decalogo della Banca d'Italia con l'indicazione specifica dei parametri e degli indici che possono essere rivelatori di operazioni di riciclaggio. Come si è detto sino ad oggi tali obblighi ricadevano solo su determinati soggetti che, anche attraverso l'organizzazione su base informatica, sono stati abbastanza facilitati nel rispetto della normativa. Ora, con il decreto 56/2004, tali obblighi sono stati estesi anche ai liberi professionisti ragionieri e periti commerciali, revisori contabili, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai e avvocati. Gli obblighi prima precisati incombono su tali soggetti quando assistono clienti nella progettazione e trasferimento di beni immobili e attività economiche, nella gestione di denaro, titoli e strumenti finanziari, l'apertura di conti correnti bancari, libretti di deposito e conti di titoli, costituzione gestione e amministrazione di società, costituzione e gestione di trust. In pratica vuol dire che un professionista che assiste un cliente in una delle predette operazioni, nell'ipotesi in cui ravvisi elementi sospetti che comportino trasferimento di denaro o titoli o altro, è obbligato a registrarlo e segnalarlo. Quali e quante siano le problematiche connesse a una simile congerie di situazioni può apparire evidente anche a un bambino soprattutto in considerazione di una serie di norme che si intrecciano e talvolta si sovrappongono nella regolazione dell'attività dei soggetti. In particolare non può non tenersi conto della Legge Professionale, di quella sulla tutela della privacy e di altre situazioni che contribuiscono a rendere confuso il quadro complessivo. In pratica il rischio è che il rapporto fra professionisti e clienti, in particolare gli imprenditori, possa trasformarsi in una sorta percorso a ostacoli a danno soprattutto del rapporto fiduciario che costituisce la base dello stesso. Ovviamente si comprende la ratio della norma volta a eliminare un reato importante e grave però non si può non evidenziare come sia estremamente difficile l'applicazione pratica proprio perché la casistica è immensa e non facilmente individuabile e restringibile come nel caso delle operazioni tramite istituti bancari. Tenuto conto delle sanzioni anche di natura penale connesse al mancato rispetto degli obblighi, appare evidente come sarà necessario cambiare forma mentis nell'approccio alle situazioni sottoposte al professionista anche se il prezzo da pagare, la perdita del rapporto fiduciario, sembra troppo alto. Delegare anche ai professionisti obblighi e compiti che dovrebbero ricadere solo sulle autorità inquirenti all'uopo abilitate sembra francamente esagerato con la possibile conseguenza di ridurre l'attività tradizionale del notaio e dell'avvocato a una di difficile identificazione. Infatti, se da un lato il professionista da sempre deve attenersi, come tutti, al rispetto delle normative penali, non si può, poi, far ricadere sullo stesso obblighi afferenti l'interpretazione delle operazioni che lo stesso deve curare confondendone la funzione a danno della riservatezza e della fiducia. Indubbiamente gli aspetti delicati di questa riforma sono tanti e, anche se incombono su tutti i professionisti europei, si spera che in sede di regolamento attuativo, si possa meglio disciplinare la materia salvaguardando lo spirito di base del lavoro e del rapporto di fiducia. Il rischio è che questa legge possa produrre l'effetto opposto di rendere più complicati i rapporti economici e di non colpire i riciclatori di professione che probabilmente troveranno altre strade per perseguire i propri scopi illeciti. Un temperamento della normativa appare d'obbligo soprattutto in considerazione del fatto che, a distanza di diversi anni, la casistica giurisprudenziale sulle operazioni sospette è ancora vasta e in formazione resa ancora più difficile dalla globalizzazione del sistema economico e dalla proliferazione di prodotti e mezzi finanziari che ogni giorno allargano la gamma delle probabili vie di riciclaggio, rendendo probabilmente già superati gli indici e parametri oggi vigenti.

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