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  Dicembre 2012

Articoli n° 9
novembre 2005
 


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Unione di avellino

Relazione del presidente Silvio Sarno

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PREVIDENZA COMPLEMENTARE
CONFERIMENTO DEL TFR AI FONDI
Sintesi dello schema di decreto e problematiche aperte

Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali - Assindustria Salerno
g.baselice@assindustria.sa.it


Come già evidenziato in un nostro precedente intervento, la legge n. 243 del 23 agosto 2004 di riforma del sistema previdenziale ha previsto, tra le altre cose, la possibilità per i lavoratori di conferire il trattamento di fine rapporto maturando al sistema di previdenza complementare. L'operatività di tale disposizione è stata demandata dalla legge a un apposito decreto attuativo, allo stato non ancora emanato. Sulla materia è stato avviato già da diversi mesi un tavolo di confronto tra Governo e Parti Sociali: Confindustria e le altre organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, unitamente a CGIL, CISL, UIL e UGL, hanno elaborato degli avvisi comuni, nei mesi di febbraio e luglio scorsi, in cui hanno definito le linee guida da proporre per l'operatività della riforma. L'iter di attuazione doveva essere completato entro lo scorso 6 ottobre (ossia nel termine di un anno dall'entrata in vigore della L. 243/04), ma a causa di alcune questioni ancora oggetto di discussione, tra cui le forme di compensazione alle imprese e la portabilità del contributo a carico del datore di lavoro (previsto attualmente solo in caso di adesione ai fondi istituiti dai CCNL), il Governo ha stabilito di posticipare l'approvazione definitiva dello schema di decreto legislativo elaborato nei mesi scorsi. Pertanto, ci limitiamo a illustrare la situazione allo stato dei fatti e le problematiche su cui verte ancora la discussione. L'obiettivo di fondo del nuovo sistema di conferimento del TFR maturando alla previdenza complementare, è assicurare livelli più elevati di copertura previdenziale per i lavoratori dipendenti garantendo allo stesso tempo la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico. Secondo tale meccanismo, il lavoratore, entro sei mesi dalla data di assunzione (o, in fase di prima applicazione, entro sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento, fissata presumibilmente al 1° gennaio 2006) potrà decidere se destinare il flusso di TFR in maturazione (e non lo stock maturato) a una forma di previdenza complementare prescelta dallo stesso (fondi pensione negoziali, aperti, polizze assicurative) ovvero di mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore non comunichi alcuna scelta, a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine semestrale il flusso di TFR sarà versato dal datore di lavoro secondo i seguenti criteri: 1) ove sussista un'unica forma complementare istituita sulla base di contratti collettivi, anche territoriali, a detta forma, salva la possibilità che accordi intervenuti in sede aziendale imprimano al TFR una destinazione diversa; 2) ove sussista una pluralità di forme negoziali collettive di possibile destinazione (ad esempio, in caso di coesistenza di fondi di categoria e fondi aziendali), alla forma scelta con apposito accordo tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, a quella cui abbia aderito il maggior numero di dipendenti; 3) ove non sussista alcuna forma negoziale collettiva di riferimento, alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS. Evidenziamo poi che il conferimento del TFR non comporta, di per sé, alcun obbligo di versamento di contributi né a carico del datore di lavoro né del lavoratore, a meno che quest'ultimo non decida espressamente di versare quote della propria retribuzione. In questo caso, e qualora il lavoratore abbia diritto a un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, accordi aziendali, anche tale contributo "aziendale" affluirà alla forma cui il lavoratore ha aderito, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti accordi. Per i lavoratori già assunti alla data del 29 aprile 1993, la legge opera un distinguo: se risultano già iscritti a una forma complementare cui versano parte del TFR, possono decidere se versare o meno le quote maturande residue alla forma cui sono già iscritti. Decorso tale termine, anche per loro troverà applicazione il meccanismo del conferimento tacito. I lavoratori non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare alla data del 29 aprile 93 dovranno decidere sempre nel medesimo periodo semestrale se procedere o meno al conferimento del TFR maturando, e la scelta potrà eccezionalmente riguardare anche soltanto una quota non inferiore al 50% del flusso in maturazione. L'aspetto della materia che ci interessa poi approfondire è quello delle forme di compensazioni da destinare alle imprese che versino i flussi di TFR alle forme complementari, le quali devono reperire la liquidità necessaria per effettuare i versamenti ai Fondi, sostenendo un maggior costo per il ricorso al mercato del credito rispetto al tasso di rivalutazione del TFR da ascrivere al fondo, se trattenuto in azienda. Al momento sono previste le seguenti misure: 1) deducibilità dal reddito di impresa di un importo pari al 4% del flusso complessivo di TFR destinato a forme di previdenza complementare. La deducibilità è elevata al 6% per le imprese con meno di 50 addetti; 2) esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia per il TFR istituito presso l'INPS; 3) istituzione di un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito per le imprese, a seguito del conferimento del TFR; l'attuazione e il finanziamento di tale misura sono però rinviati a successivi interventi normativi; 4) Riduzione del costo del lavoro equivalente alla differenza tra la rivalutazione del TFR maturando conferito a partire dal 1° gennaio 2006 e il costo del finanziamento sostitutivo. Anche l'attuazione di tale misura è demandata ad un apposito decreto. Le Parti Sociali, nel ritenere tale assetto non ancora risolutivo, hanno messo a punto ulteriori proposte di emendamento. In particolare, sono stati definiti alcuni principi generali: le compensazioni devono riguardare tutti i datori di lavoro che conferiscono il TFR alla previdenza complementare; deve essere garantita piena contestualità tra decorrenza delle norme sul conferimento del TFR e possibilità per i datori di lavoro di accedere alle compensazioni. Inoltre si chiede una moratoria di 3 anni nell'applicazione del silenzio assenso per quelle imprese che non abbiano oggi i requisiti per l'accesso al Fondo di Garanzia. Quanto alla costituzione di un fondo pubblico di garanzia per l'accesso al credito, è stato inoltre chiesto quanto segue: i meccanismi di funzionamento del fondo siano definiti fin dal momento dell'approvazione del decreto legislativo e riguardino tutti i datori di lavoro che ricorrano al finanziamento sostitutivo; nel meccanismo di funzionamento è opportuno considerare il possibile coinvolgimento dei confidi; la durata del fondo sia fissata per un periodo congruo, tenendo conto del ciclo di vita medio del TFR; i criteri di accesso alla garanzia siano definiti a priori e in modo da contenere al massimo il rischio di esclusione; venga assicurata la piena compatibilità del fondo con la disciplina europea degli aiuti di Stato. Per quanto concerne poi la prevista riduzione del costo del lavoro, il decreto legislativo deve chiarirne le modalità di attuazione: resta essenziale sapere su quali oneri si interverrà e con quali meccanismi. L'intervento, inoltre, deve avere carattere strutturale.
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