ARCHIVIO COSTOZERO

 
Cerca nel sito



Vai al numero in corso


  Dicembre 2012

Articoli n° 9
novembre 2005
 


Inserto
Unione di avellino

Relazione del presidente Silvio Sarno

scarica l'inserto 750 Kb
SOS IMPRESA - Home Page
stampa l'articolo stampa l'articolo

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
OBBLIGHI ESTEsi A NOTAI E AVVOCATI

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
la CERTIFICAZIONe “ETICA” E DI “QUALITÀ”

LA LEGGE 80 del 2005
NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI

LA LEGGE 80 del 2005
NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI
Svantaggiate le Imprese nel rapporto con la Pubblica Amministrazione

Luigi D'Angiolella
Avvocato Amministrativista
studiodangiolella@tin.it


La legge 80/2005, che ha convertito in legge il D.L. 35/2005 (cosiddetto Decreto "Competitività"), ha introdotto importanti novità sulle quali non si è accentrata la dovuta attenzione, se non nel ristretto ambito degli specialisti. La legge ha, infatti, un ampio spettro di intervento: si passa da modifiche al codice di procedura civile a novità nel campo delle separazioni tra coniugi; da interventi finanziari per infrastrutture strategiche, a novità che riguardano gli arbitrati e il silenzio-assenso in materia edilizia. L'analisi completa della legge richiederebbe non poco spazio e più di un numero di questa rubrica. Come pure sarebbe necessario, una volta tanto, analizzare quest'abitudine del Legislatore che, tra Finanziarie, Leggi Delega e Decreti omnicomprensivi, non rende certo un'opera di chiarificazione al sistema quanto piuttosto di confusione, con una proliferazione di leggi e leggine, spesso anche difficili da scovare in corpi normativi amplissimi, che richiedono una pazienza certosina, ed emanate in occasione di congiunture particolari, e non in un quadro sistematico d'insieme. É il caso di soffermarci, allora, su quelle che, a mio avviso, sono le novità della legge più cariche di significato per i lettori di questa rubrica e, cioè, le nuove modalità dettate, successive alla risoluzione contrattuale per inadempimento dell'impresa, nell'ambito degli appalti pubblici. Tali innovazioni sono contenute entrambe nel 12° comma dell'art. 5. La prima parte dispone: «Nei casi di risoluzione del contratto d'appalto disposta dalla stazione appaltante, ai sensi degli artt. 118, 119 e 120 del Regolamento, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio…». La seconda parte attiene sempre al medesimo argomento, stabilendo: «La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di provvedimenti giurisdizionali … che inibiscono il ripiegamento dei cantieri…. può depositare cauzione… pari all'1% del valore del contratto…». La prima parte del riportato comma 12 è volta a sanare, a suo modo e come integrazione, una lacuna e una imprecisione che presentava la disciplina riguardante i provvedimenti e le vicende che conseguono alla risoluzione del contratto (artt. 121 e ss. del D.P.R. n. 554/99, cosiddetto "Regolamento alla Legge Merloni"). Infatti, in parallelo al disposto dell'art. 122, comma 6 del regolamento, nel citato comma 12 viene stabilito il dovere dell'appaltatore di provvedere senza indugio a ripiegare i cantieri già allestiti e sgomberare le aree di lavoro. Viene poi confermata, in sostanza, la sanzione, laddove viene previsto che nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio, addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Fa un po' pensare questo intervento, il cui obiettivo è stato quello di sanare l'insufficienza e la limitazione della legge preesistente riguardo alle vicende conseguenti alla risoluzione contrattuale. Sta di fatto, però, che questi riaffermati doveri in capo all'appaltatore non riguardano le altre due questioni rimaste irrisolte, sia a proposito dell'eventuale, immediato, collaudo delle opere oggetto del contratto risolto, sia dell'individuazione dei momento in cui debba avvenire la liquidazione finale dei lavori eseguiti, di cui la Pubblica Amministrazione si arricchisce dopo aver risolto autoritativamente il contratto. Certo, si comprende come il Legislatore abbia voluto evitare quel "blocco" dei cantieri che talvolta segue a un contenzioso con la Pubblica Amministrazione, che non è in grado di far riprendere i lavori liberando le aree e, indubbiamente, una previsione di legge che permetta alla Pubblica Amministrazione di intimare lo sgombero, talvolta potrebbe rivelarsi utile. Ma, si ripete, una maggiore attenzione ai diritti dell'impresa avrebbe senz'altro completato meglio il quadro. Come si può "cacciare" un'impresa senza garantire alla stessa che sarà pagata, almeno per il lavoro fatto, sia pure a consuntivo? L'altra questione, introdotta dalla norma in commento, lascia ulteriormente perplessi, come si dirà, e dimostra l'interesse - verrebbe da dire l'ansia - a più riprese evidenziato da questo Governo, di "liberare i cantieri". Questa volta, però, la soluzione è davvero forte. Come si può ricavare agevolmente dalla lettura della norma, è previsto, infatti, che la stazione appaltante possa rendere "inoffensivo" un provvedimento del Giudice, a seguito della risoluzione autoritativa del contratto, attraverso la prestazione di garanzia e, così, liberare il cantiere e passare oltre, magari proseguendo i lavori con altre imprese. E infatti, come alternativa alle esecuzioni di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza, il richiamo operato dalla seconda parte del comma 12 dell'art. 5 L. n. 80/05 alle disposizioni contenute nell'art. 30, comma 2-bis della legge Merloni riguardo il prestito di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, non solo confonde il quadro delle disposizioni esistenti, confondendo le polizze per la serietà dell'offerta e quelle per la esecuzione dei lavori, con quelle che può prestare la Pubblica Amministrazione per liberarsi dell'impresa, ma opera una iniqua prevaricazione della Pubblica Amministrazione, che è pur sempre un contraente, la quale può farsi beffa addirittura di un ordine del Giudice! Mi pare evidente la superficiale analisi sul piano ordinamentale e costituzionale da parte del Governo, oppure, in senso speculare, la piena coscienza di voler intervenire in maniera forte. E infatti, se lo scopo della norma è intuibile, il mezzo appare discutibile. Se un'impresa subisce una risoluzione e si rivolge al Giudice per bloccare le ulteriori iniziative della stazione appaltante, questa può prestare una garanzia - di importo definito all'1% non sull'eventuale domanda giudiziaria dell'impresa ma sull'importo di gara - e proseguire, liberando il cantiere e affidandosi, magari, alla seconda graduata. E così, ciò che ha deciso un Tribunale viene, per legge, eluso, e la Pubblica Amministrazione diventa non solo il contraente più forte, ma quasi legibus solutus, visto che può decidere di non rispettare un verdetto giudiziario pagando una polizza. Ci si è chiesti se ciò non travolge il diritto costituzionalmente garantito a un giusto processo alla difesa delle proprie ragioni? Ormai, conta il risultato dell'azione di governo, e la civiltà giuridica diventa sempre più un "optional". Ma questi interventi legislativi forti ed "efficientisti" talvolta diventano un boomerang, poiché, se distoglieranno le imprese dall'intenzione di proporre cause, creeranno un clima sempre più di sospetto, che neanche il Giudice terzo sarà in grado poi di distendere.

Download PDF
Costozero: scarica la rivista in formato .pdf
Novembre - 2.102 Kb
 

Cheap oakleys sunglassesReplica Watcheswholesale soccer jerseyswholesale jerseysnike free 3.0nike free runautocadtrx suspension trainingbuy backlinks
Direzione e Redazione: Assindustria Salerno Service s.r.l.
Via Madonna di Fatima 194 - 84129 Salerno - Tel. (++39) 089.335408 - Fax (++39) 089.5223007
Partita Iva 03971170653 - redazione@costozero.it