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  Dicembre 2012

Articoli n° 9
novembre 2005
 


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Unione di avellino

Relazione del presidente Silvio Sarno

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IL DECRETO LEGGE IN MATERIA FISCALE
NUOVE DISPOSIZIONI CONTRO L'EVASIONE
Il provvedimento, collegato alla Finanziaria, anticipa alcune disposizioni sul fisco

Gaia Sigismondi
Junior Consult - Centro Studi Parlamentari NOMOS
gaia.sigismondi@nomoscsp.it

E' attualmente all'esame della VI Commissione finanze del Senato il ddl di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria per il 2006, anticipa alcune disposizioni sul fisco con particolare attenzione al regime delle esenzioni sulle plusvalenze delle società. Il decreto legge, in cui è stato dunque inserito in misura prevalente il pacchetto fiscale, contiene misure rivolte al potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione fiscale e altri interventi urgenti di carattere finanziario. Le disposizioni più importanti prevedono: la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e la destinazione agli stessi del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali e la definizione delle modalità tecniche di accesso alla copie delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti da parte delle autonomie locali; la soppressione a partire dal 1° ottobre 2006 del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, attribuita dell'Agenzia delle Entrate che la eserciterà attraverso la società di nuova costituzione "Riscossione s.p.a." (inizialmente a partecipazione pubblica per il 51%); il potenziamento dell'organico del Ministero delle Finanze e della Guardia di Finanza; lo stanziamento di risorse aggiuntive per l'istituzione di un Fondo di garanzia che consenta alle imprese un più facile accesso al credito, compensando così lo smobilizzo del Tfr verso la previdenza complementare. In particolare, nel primo articolo è prevista la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e la destinazione ai comuni stessi del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali. Si prevede anche che si possa attuare una graduale estensione della partecipazione anche a ulteriori tributi, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali e con il direttore dell'Agenzia del Territorio. Nel secondo, è prevista una serie di misure per contrastare l'evasione, quali:
- il comma 1 introduce la facoltà, per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli dell'esatto e tempestivo adempimento dell'obbligo di versamento dell'IVA anche prima della presentazione della dichiarazione annuale;
- il comma 2 è finalizzato a disciplinare l'esigenza di un’efficace azione di contrasto all'evasione fiscale, comportando per l'Agenzia delle Entrate la necessità di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale, soprattutto negli uffici del centro-nord fortemente carenti di organico;
- il comma 3 stabilisce il rafforzamento delle attività di controllo e contrasto delle frodi da parte della Agenzia delle Dogane, tramite il reclutamento di 300 unità di personale;
- il comma 4 prevede il rafforzamento del sistema doganale e la lotta alla contraffazione;
- il comma 5 dispone che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, siano acquisite le intese tra il Ministero del Tesoro, d'intesa con i Ministeri interessati e con la Conferenza Stato-Regioni sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione;
- i commi 6 e 7 prevedono che la Guardia di Finanza sviluppi piani di intervento per contrastare l'economia sommersa;
- i commi 10, 11 e 12 introducono la facoltà, per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli sull'esatto e tempestivo adempimento dell'obbligo di versamento delle imposte sui redditi, dei contributi e premi, delle ritenute operate in qualità di sostituto d'imposta;
- il comma 13 dispone nuove modalità di tenuta del libretto utenti macchine agricole, con l'intento di contrastare diffuse distrazioni di carburante agevolato verso usi per i quali è prevista l'applicazione dell'accisa piena;
- il comma 14 prevede l'obbligo a carico di banche, della società Poste italiane Spa, di intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario, di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualunque operazione di natura finanziaria.
L'art. 3 detta disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione, prevedendo la costituzione della società Riscossione spa, da parte dell'Agenzia delle Entrate. All'articolo 4 viene precisato che in anticipazione di quanto sarà previsto dalla Finanziaria per il 2006 in materia di perequazione delle basi imponibili, operano le disposizioni dei successivi artt. 5, 6 e 7. Con l'art. 5 sono introdotte modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di plusvalenze e minusvalenze finanziarie delle società. Nell'art. 6 viene modificata la base imponibile dell'IRAP delle imprese di assicurazione, rendendo irrilevanti gli accantonamenti e le rettifiche di valore verso la clientela. Viene ridotta, sempre per le imprese di assicurazioni, la misura di deducibilità della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni. All'art. 7 sono introdotte alcune norme fiscali riguardanti le spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle imprese, in modo da evitare improprie detrazioni o riduzioni di reddito. In particolare è disposta l'eliminazione della detrazione forfetaria determinata sul canone di locazione dell'immobile e in sostituzione viene prevista la deduzione del canone delle spese, debitamente documentate, riferite agli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione. La disposizione dell'articolo 8 è diretta a facilitare l'accesso al credito delle imprese i cui dipendenti conferiscono Tfr alla previdenza complementare, attraverso l'istituzione di un fondo di garanzia alimentato da un contributo dello Stato, che copre il 100% dei finanziamenti, concessi ai datori di lavoro. Nell'art. 9 vengono potenziati già dal 2005 gli strumenti di programmazione degli obiettivi di risparmio nel settore sanitario prevedendo - nel caso in cui la stipula dei contratti relativi a un determinato periodo non avvenga nell'anno di competenza - l'accantonamento nei bilanci regionali delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali non ancora stipulati. All'art. 10 vengono trasferite all'INPS le residue competenze e le relative risorse dello Stato in materia di invalidità civile, cecità, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'art. 11, infine, reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione della delega legislativa in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi.

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