IL DECRETO LEGGE IN MATERIA FISCALE
NUOVE DISPOSIZIONI CONTRO L'EVASIONE
Il provvedimento, collegato alla
Finanziaria, anticipa alcune disposizioni sul fisco
Gaia Sigismondi
Junior Consult - Centro Studi Parlamentari NOMOS
gaia.sigismondi@nomoscsp.it
E' attualmente all'esame della VI Commissione finanze del Senato
il ddl di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre
2005, n.203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale
e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
Il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria per il
2006, anticipa alcune disposizioni sul fisco con particolare
attenzione al regime delle esenzioni sulle plusvalenze delle
società. Il decreto legge, in cui è stato dunque
inserito in misura prevalente il pacchetto fiscale, contiene
misure rivolte al potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione
fiscale e altri interventi urgenti di carattere finanziario.
Le disposizioni più importanti prevedono: la partecipazione
dei comuni all'accertamento fiscale e la destinazione agli
stessi del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative
a tributi statali e la definizione delle modalità tecniche
di accesso alla copie delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti
da parte delle autonomie locali; la soppressione a partire
dal 1° ottobre 2006 del sistema di affidamento in concessione
del servizio nazionale della riscossione, attribuita dell'Agenzia
delle Entrate che la eserciterà attraverso la società di
nuova costituzione "Riscossione s.p.a." (inizialmente
a partecipazione pubblica per il 51%); il potenziamento dell'organico
del Ministero delle Finanze e della Guardia di Finanza; lo
stanziamento di risorse aggiuntive per l'istituzione di un
Fondo di garanzia che consenta alle imprese un più facile
accesso al credito, compensando così lo smobilizzo del
Tfr verso la previdenza complementare. In particolare, nel
primo articolo è prevista la partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale e la destinazione ai comuni stessi
del 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a
tributi statali. Si prevede anche che si possa attuare una
graduale estensione della partecipazione anche a ulteriori
tributi, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
Entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie
locali e con il direttore dell'Agenzia del Territorio. Nel
secondo, è prevista una serie di misure per contrastare
l'evasione, quali:
- il comma 1 introduce la facoltà, per gli uffici dell'Agenzia
delle Entrate, di effettuare controlli dell'esatto e tempestivo
adempimento dell'obbligo di versamento dell'IVA anche prima
della presentazione della dichiarazione annuale;
- il comma 2 è finalizzato a disciplinare l'esigenza
di un’efficace azione di contrasto all'evasione fiscale,
comportando per l'Agenzia delle Entrate la necessità di
procedere all'assunzione a tempo indeterminato di personale,
soprattutto negli uffici del centro-nord fortemente carenti
di organico;
- il comma 3 stabilisce il rafforzamento delle attività di
controllo e contrasto delle frodi da parte della Agenzia delle
Dogane, tramite il reclutamento di 300 unità di personale;
- il comma 4 prevede il rafforzamento del sistema doganale
e la lotta alla contraffazione;
- il comma 5 dispone che, entro tre mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, siano acquisite le intese tra il Ministero
del Tesoro, d'intesa con i Ministeri interessati e con la Conferenza
Stato-Regioni sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi
che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali
di importazione ed esportazione;
- i commi 6 e 7 prevedono che la Guardia di Finanza sviluppi
piani di intervento per contrastare l'economia sommersa;
- i commi 10, 11 e 12 introducono la facoltà, per gli
uffici dell'Agenzia delle Entrate, di effettuare controlli
sull'esatto e tempestivo adempimento dell'obbligo di versamento
delle imposte sui redditi, dei contributi e premi, delle ritenute
operate in qualità di sostituto d'imposta;
- il comma 13 dispone nuove modalità di tenuta del libretto
utenti macchine agricole, con l'intento di contrastare diffuse
distrazioni di carburante agevolato verso usi per i quali è prevista
l'applicazione dell'accisa piena;
- il comma 14 prevede l'obbligo a carico di banche, della società Poste
italiane Spa, di intermediari finanziari, imprese di investimento,
organismi di investimento collettivo del risparmio, società di
gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario,
di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso
il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro
qualsiasi rapporto o effettui qualunque operazione di natura
finanziaria.
L'art. 3 detta disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione, prevedendo la costituzione della società Riscossione
spa, da parte dell'Agenzia delle Entrate. All'articolo 4 viene
precisato che in anticipazione di quanto sarà previsto
dalla Finanziaria per il 2006 in materia di perequazione delle
basi imponibili, operano le disposizioni dei successivi artt.
5, 6 e 7. Con l'art. 5 sono introdotte modifiche al testo unico
delle imposte sui redditi in materia di plusvalenze e minusvalenze
finanziarie delle società. Nell'art. 6 viene modificata
la base imponibile dell'IRAP delle imprese di assicurazione,
rendendo irrilevanti gli accantonamenti e le rettifiche di
valore verso la clientela. Viene ridotta, sempre per le imprese
di assicurazioni, la misura di deducibilità della variazione
della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione
dei rami danni. All'art. 7 sono introdotte alcune norme fiscali
riguardanti le spese di manutenzione degli immobili di proprietà delle
imprese, in modo da evitare improprie detrazioni o riduzioni
di reddito. In particolare è disposta l'eliminazione
della detrazione forfetaria determinata sul canone di locazione
dell'immobile e in sostituzione viene prevista la deduzione
del canone delle spese, debitamente documentate, riferite agli
interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere
di riparazione. La disposizione dell'articolo 8 è diretta
a facilitare l'accesso al credito delle imprese i cui dipendenti
conferiscono Tfr alla previdenza complementare, attraverso
l'istituzione di un fondo di garanzia alimentato da un contributo
dello Stato, che copre il 100% dei finanziamenti, concessi
ai datori di lavoro. Nell'art. 9 vengono potenziati già dal
2005 gli strumenti di programmazione degli obiettivi di risparmio
nel settore sanitario prevedendo - nel caso in cui la stipula
dei contratti relativi a un determinato periodo non avvenga
nell'anno di competenza - l'accantonamento nei bilanci regionali
delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti
dai rinnovi contrattuali non ancora stipulati. All'art. 10
vengono trasferite all'INPS le residue competenze e le relative
risorse dello Stato in materia di invalidità civile,
cecità, sordomutismo, handicap e disabilità,
già di competenza del Ministero dell'Economia e delle
Finanze. L'art. 11, infine, reca le disposizioni finanziarie
per l'attuazione della delega legislativa in materia di totalizzazione
dei periodi assicurativi e contributivi.
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