FESTA DELLA PIZZA
TUTTO PRONTO PER L'OTTAVA EDIZIONE
Donne e imprenditrici
quando la tenacia premia
LE LITI COMMERCIALI
LA RETE CONCILIATIVA DELLE C.c.i.a.a. Cibo e…dintorni
patrimonio di sapori
LE LITI COMMERCIALI
LA RETE CONCILIATIVA DELLE C.c.i.a.a.
Un
nuovo approccio alle controversie tra imprese e tra aziende e consumatori
di Marco
Marinaro
Avvocato - Conciliatore accreditato C.C.I.A.A. Salerno, Avellino, Benevento e
Caserta
Cultore della Cattedra di Mediazione e conciliazione - Università di Pisa
mmarinaro@unisa.it
Il primo sistema di risoluzione delle controversie
alternativo alla giurisdizione statale può individuarsi
negli Stati Uniti d'America. Negli anni '70 si sviluppa infatti
un movimento culturale e si affermano le prime forme di giustizia
privata. Questo sistema di metodi di risoluzione delle controversie
alternativi alla giustizia ordinaria viene conosciuto con
l'acronimo A.D.R. (alternative dispute resolution). Dagli
Stati Uniti il movimento di A.D.R. si diffonde in Europa
e nel cuore delle istituzioni comunitarie sino a giungere
in Italia ove, dopo l'introduzione nel 1991 del Giudice di
Pace (che ha poi iniziato ad operare nel 1995), si moltiplicano
le ipotesi di conciliazione stragiudiziale mediante interventi
legislativi non organici. Ma la diffusione si avvia con la “conciliazione
amministrata” incontrando lungo il suo percorso numerosi
ostacoli culturali, anche se negli ultimi anni si segnala
una importante inversione di tendenza e un primo concreto
sviluppo del fenomeno. La conciliazione stragiudiziale è dunque
un metodo di risoluzione delle controversie volontario attraverso
il quale due o più parti in lite tentano di raggiungere
un accordo che ponga fine alla controversia. Il tentativo
viene condotto da un terzo imparziale (conciliato-re/mediatore)
con il compito di assistere le parti nella negoziazione facilitando
il raggiungimento dell'accordo. Il procedimento si caratterizza
per la sua estrema informalità e rapidità,
oltre che per la libertà di scelta nel raggiungimento
dell'accordo, per la presenza di un terzo neutrale privo
di potere decisorio e, non ultima, per la riservatezza. Senza
trascurare che durante l'incontro conciliativo, nel superamento
delle contrapposte posizioni assunte dai litiganti, si tenta
di ricostruire il dialogo e la comunicazione anche adottando
soluzioni innovative più adeguate al caso controverso,
consentendo così il proseguimento dei rapporti e la
piena soddisfazione degli interessi delle parti coinvolte.
Inoltre, in alcuni casi (come in materia societaria), la
legislazione prevede interessanti agevolazioni fiscali e
tutele ad hoc (quale, ad esempio, la valenza esecutiva del
verbale di conciliazione previa omologazione). Un ruolo determinante
nella diffusione della conciliazione in materia commerciale
e consumeristica deve riconoscersi alla rete degli sportelli
di conciliazione delle Camere di Commercio. Il servizio nasce
con la legge di riordino di tali enti (L. 580/1993) la quale
ha attribuito agli stessi la possibilità di promuovere
la costituzione di Commissioni arbitrali e conciliative per
la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese
e consumatori ed utenti. Con tale attribuzione, che rientra
tra i poteri di regolazione del mercato, si ritiene che le
Camere di Commercio avrebbero assunto il ruolo di organo
pubblico super partes con funzioni legate all'interesse oggettivo
dell'economia e, cioè, con funzioni orientate più verso
la tutela della business community che non puro strumento
di supporto e promozione delle imprese. Di là da queste
valutazioni, è certo che la possibilità di
costituire Commissioni arbitrali e conciliative è finalizzata
a facilitare l'accesso alla giustizia con riguardo alla conflittualità tra
imprese e tra imprese e consumatori. La scelta legislativa è ampiamente
da condividersi in quanto detti rapporti costituiscono i
settori privilegiati per lo sviluppo degli organi di conciliazione.
Infatti, nel rapporto tra imprese, si riscontra quella tendenziale
omogeneità di forza tra le parti che può far
pervenire, con l'aiuto di un terzo imparziale, ad una conciliazione.
Come anche nel rapporto imprese-consumatori è utile
adoperarsi per offrire ai clienti una modalità semplice,
rapida, economica ed imparziale per la soluzione delle controversie,
costituendo un'importante strumento per la conquista del
mercato, inducendo altresì un effetto imitativo tra
i concorrenti. In questa prospettiva, decisivo è il
contributo di studio, ricerca e diffusione offerto negli
ultimi anni da Unioncamere che nel 2003 ha fornito alla rete
conciliativa delle Camere di Commercio talune linee guida
allo scopo di uniformare il servizio su tutto il territorio
nazionale. Il 7 giugno 2005 sono state trasmesse a tutte
le CCIAA italiane le nuove linee guida approvate dal Comitato
di Presidenza di Unioncamere finalizzate prevalentemente
ad adeguare il regolamento e gli standard formativi alle
nuove esigenze dettate dal Legislatore per la conciliazione
in materia societaria. Per cui l'accesso a tale servizio
presso ogni Camera è garantito dalla uniformità delle
tariffe applicate (predeterminate e particolarmente convenienti),
da un regolamento ispirato a princìpi comuni e da
criteri standard minimi di formazione per i conciliatori
accreditati. Peraltro, numerose e di particolare rilievo
sono le specifiche ipotesi legislative che prevedono il ricorso
alle CCIAA per lo svolgimento di un tentativo di conciliazione;
in particolare, oltre alle controversie tra imprese e tra
imprese e consumatori o utenti (L. 580/93), si può fare
riferimento alle controversie tra utenti ed esercenti servizi
di telecomunicazione, a quelle tra imprese nei contratti
di subfornitura (L. 192/98; ipotesi di tentativo obbligatorio);
alle controversie nella fornitura di servizi turistici (L.
135/01), sino a giungere alle più recenti ipotesi
delle controversie in materia societaria (D.lgs. 5/03) ed
a quelle in materia di franchising (L. 129/04). Da ricordare
anche la norma che consente alle associazioni di consumatori
di rivolgersi alle Camere di Commercio (L. 281/98). Appare
interessante segnalare che a seguito della stipula in data
26 giugno 2002 del Protocollo d'intesa avente ad oggetto
tra l'altro l'impegno comune per la realizzazione di iniziative
rivolte alla promozione delle A.D.R. tra Unioncamere, Consiglio
Nazionale Forense e Aiga, alcune Camere di Commercio hanno
stipulato con gli Ordini Forensi ed anche con alcuni Tribunali
locali delle intese finalizzate alla diffusione della conciliazione
delegata (in questa direzione, ma in diverso modo, hanno
operato le CCIAA di Teramo, Grosseto, Pisa, Firenze e Siena).
Infine, degni di attenzione sono i più recenti dati
statistici derivanti dall'indagine condotta nell'ambito dell'Osservatorio
sul sistema camerale; risulta infatti che le Camere di Commercio
nel periodo 1997-2003 hanno gestito complessivamente 10.280
conciliazioni. Tuttavia, nel solo anno 2004 (v. Grafico 1)
le domande sono risultate 4.583 (delle quali 2.536 sono andate
a buon fine) e ciò conferma il trend di crescita delle
stesse che rispetto al 2003 ha avuto un incremento del 115%
(com'era accaduto anche rispetto all'anno 2002). Il valore
medio delle conciliazioni è risultato pari a euro
49.631 mentre la durata media del procedimento di 43 giorni.
Per quanto riguarda le controversie relative a rapporti tra
imprese il valore medio è stato di euro 80.000 e la
durata media di 44 giorni. Mentre per le controversie relative
a rapporti tra imprese e consumatori il valore medio è risultato
di euro 24.000 e la durata media di 45 giorni. Nel 2004 si
segnalano quali Regioni più attive la Sicilia con
755 conciliazioni e la Campania con 698 conciliazioni (v.
Grafico 2). Un aspetto ulteriore da evidenziare sono i motivi
che hanno indotto una o entrambe le parti a presentare una
domanda di conciliazione. Le 61 Camere di Commercio che hanno
fornito tali informazioni hanno dichiarato: il 70% per l'economicità del
servizio e la rapidità della procedura; il 30% per
l'affidabilità del servizio (fonte dei dati: Osservatorio
sul sistema camerale - Unioncamere). Alla luce di quanto
esposto si deve sottolineare -seguendo l'opinione di un autorevole
studioso- come la giustizia mediativa e coesistenziale (a
differenza ed in contrapposizione alla decisione giudiziaria) è intesa
non a dividere e definire, ma piuttosto a "rammendare" una
situazione di rottura o di tensione in vista della preservazione
di un valore più durevole, la pacifica convivenza
di soggetti che fanno parte di un gruppo o di una relazione
complessa, cui essi difficilmente potrebbero sottrarsi. La
decisione giudiziaria invece resa "in sede contenziosa" si
presta perfettamente a risolvere - "definire" -
rapporti isolati e meramente interindividuali: essa si rivolge
a un episodio del passato che non è destinato a perdurare.
Inoltre, la diffusione della cultura della conciliazione
ed in generale del ricorso ai metodi A.D.R. può costituire
un importante anche se non decisivo ausilio alla deflazione
del contenzioso giudiziale civile. Nuove ed interessanti
prospettive si schiudono dunque per le imprese grazie ad
un innovativo approccio alla gestione delle controversie
aziendali mediante una strategica valorizzazione del conflitto:
rapidità, economicità, flessibilità,
riservatezza e professionalità sono le parole chiave
per l'accesso al mondo della conciliazione camerale. |