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Articoli n° 6
Luglio 2005
 
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LE LITI COMMERCIALI
LA RETE CONCILIATIVA DELLE C.c.i.a.a.

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LE LITI COMMERCIALI
LA RETE CONCILIATIVA DELLE C.c.i.a.a.
Un nuovo approccio alle controversie tra imprese e tra aziende e consumatori

di Marco Marinaro
Avvocato - Conciliatore accreditato C.C.I.A.A. Salerno, Avellino, Benevento e Caserta
Cultore della Cattedra di Mediazione e conciliazione - Università di Pisa
mmarinaro@unisa.it


Il primo sistema di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione statale può individuarsi negli Stati Uniti d'America. Negli anni '70 si sviluppa infatti un movimento culturale e si affermano le prime forme di giustizia privata. Questo sistema di metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla giustizia ordinaria viene conosciuto con l'acronimo A.D.R. (alternative dispute resolution). Dagli Stati Uniti il movimento di A.D.R. si diffonde in Europa e nel cuore delle istituzioni comunitarie sino a giungere in Italia ove, dopo l'introduzione nel 1991 del Giudice di Pace (che ha poi iniziato ad operare nel 1995), si moltiplicano le ipotesi di conciliazione stragiudiziale mediante interventi legislativi non organici. Ma la diffusione si avvia con la “conciliazione amministrata” incontrando lungo il suo percorso numerosi ostacoli culturali, anche se negli ultimi anni si segnala una importante inversione di tendenza e un primo concreto sviluppo del fenomeno. La conciliazione stragiudiziale è dunque un metodo di risoluzione delle controversie volontario attraverso il quale due o più parti in lite tentano di raggiungere un accordo che ponga fine alla controversia. Il tentativo viene condotto da un terzo imparziale (conciliato-re/mediatore) con il compito di assistere le parti nella negoziazione facilitando il raggiungimento dell'accordo. Il procedimento si caratterizza per la sua estrema informalità e rapidità, oltre che per la libertà di scelta nel raggiungimento dell'accordo, per la presenza di un terzo neutrale privo di potere decisorio e, non ultima, per la riservatezza. Senza trascurare che durante l'incontro conciliativo, nel superamento delle contrapposte posizioni assunte dai litiganti, si tenta di ricostruire il dialogo e la comunicazione anche adottando soluzioni innovative più adeguate al caso controverso, consentendo così il proseguimento dei rapporti e la piena soddisfazione degli interessi delle parti coinvolte. Inoltre, in alcuni casi (come in materia societaria), la legislazione prevede interessanti agevolazioni fiscali e tutele ad hoc (quale, ad esempio, la valenza esecutiva del verbale di conciliazione previa omologazione). Un ruolo determinante nella diffusione della conciliazione in materia commerciale e consumeristica deve riconoscersi alla rete degli sportelli di conciliazione delle Camere di Commercio. Il servizio nasce con la legge di riordino di tali enti (L. 580/1993) la quale ha attribuito agli stessi la possibilità di promuovere la costituzione di Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti. Con tale attribuzione, che rientra tra i poteri di regolazione del mercato, si ritiene che le Camere di Commercio avrebbero assunto il ruolo di organo pubblico super partes con funzioni legate all'interesse oggettivo dell'economia e, cioè, con funzioni orientate più verso la tutela della business community che non puro strumento di supporto e promozione delle imprese. Di là da queste valutazioni, è certo che la possibilità di costituire Commissioni arbitrali e conciliative è finalizzata a facilitare l'accesso alla giustizia con riguardo alla conflittualità tra imprese e tra imprese e consumatori. La scelta legislativa è ampiamente da condividersi in quanto detti rapporti costituiscono i settori privilegiati per lo sviluppo degli organi di conciliazione. Infatti, nel rapporto tra imprese, si riscontra quella tendenziale omogeneità di forza tra le parti che può far pervenire, con l'aiuto di un terzo imparziale, ad una conciliazione. Come anche nel rapporto imprese-consumatori è utile adoperarsi per offrire ai clienti una modalità semplice, rapida, economica ed imparziale per la soluzione delle controversie, costituendo un'importante strumento per la conquista del mercato, inducendo altresì un effetto imitativo tra i concorrenti. In questa prospettiva, decisivo è il contributo di studio, ricerca e diffusione offerto negli ultimi anni da Unioncamere che nel 2003 ha fornito alla rete conciliativa delle Camere di Commercio talune linee guida allo scopo di uniformare il servizio su tutto il territorio nazionale. Il 7 giugno 2005 sono state trasmesse a tutte le CCIAA italiane le nuove linee guida approvate dal Comitato di Presidenza di Unioncamere finalizzate prevalentemente ad adeguare il regolamento e gli standard formativi alle nuove esigenze dettate dal Legislatore per la conciliazione in materia societaria. Per cui l'accesso a tale servizio presso ogni Camera è garantito dalla uniformità delle tariffe applicate (predeterminate e particolarmente convenienti), da un regolamento ispirato a princìpi comuni e da criteri standard minimi di formazione per i conciliatori accreditati. Peraltro, numerose e di particolare rilievo sono le specifiche ipotesi legislative che prevedono il ricorso alle CCIAA per lo svolgimento di un tentativo di conciliazione; in particolare, oltre alle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori o utenti (L. 580/93), si può fare riferimento alle controversie tra utenti ed esercenti servizi di telecomunicazione, a quelle tra imprese nei contratti di subfornitura (L. 192/98; ipotesi di tentativo obbligatorio); alle controversie nella fornitura di servizi turistici (L. 135/01), sino a giungere alle più recenti ipotesi delle controversie in materia societaria (D.lgs. 5/03) ed a quelle in materia di franchising (L. 129/04). Da ricordare anche la norma che consente alle associazioni di consumatori di rivolgersi alle Camere di Commercio (L. 281/98). Appare interessante segnalare che a seguito della stipula in data 26 giugno 2002 del Protocollo d'intesa avente ad oggetto tra l'altro l'impegno comune per la realizzazione di iniziative rivolte alla promozione delle A.D.R. tra Unioncamere, Consiglio Nazionale Forense e Aiga, alcune Camere di Commercio hanno stipulato con gli Ordini Forensi ed anche con alcuni Tribunali locali delle intese finalizzate alla diffusione della conciliazione delegata (in questa direzione, ma in diverso modo, hanno operato le CCIAA di Teramo, Grosseto, Pisa, Firenze e Siena). Infine, degni di attenzione sono i più recenti dati statistici derivanti dall'indagine condotta nell'ambito dell'Osservatorio sul sistema camerale; risulta infatti che le Camere di Commercio nel periodo 1997-2003 hanno gestito complessivamente 10.280 conciliazioni. Tuttavia, nel solo anno 2004 (v. Grafico 1) le domande sono risultate 4.583 (delle quali 2.536 sono andate a buon fine) e ciò conferma il trend di crescita delle stesse che rispetto al 2003 ha avuto un incremento del 115% (com'era accaduto anche rispetto all'anno 2002). Il valore medio delle conciliazioni è risultato pari a euro 49.631 mentre la durata media del procedimento di 43 giorni. Per quanto riguarda le controversie relative a rapporti tra imprese il valore medio è stato di euro 80.000 e la durata media di 44 giorni. Mentre per le controversie relative a rapporti tra imprese e consumatori il valore medio è risultato di euro 24.000 e la durata media di 45 giorni. Nel 2004 si segnalano quali Regioni più attive la Sicilia con 755 conciliazioni e la Campania con 698 conciliazioni (v. Grafico 2). Un aspetto ulteriore da evidenziare sono i motivi che hanno indotto una o entrambe le parti a presentare una domanda di conciliazione. Le 61 Camere di Commercio che hanno fornito tali informazioni hanno dichiarato: il 70% per l'economicità del servizio e la rapidità della procedura; il 30% per l'affidabilità del servizio (fonte dei dati: Osservatorio sul sistema camerale - Unioncamere). Alla luce di quanto esposto si deve sottolineare -seguendo l'opinione di un autorevole studioso- come la giustizia mediativa e coesistenziale (a differenza ed in contrapposizione alla decisione giudiziaria) è intesa non a dividere e definire, ma piuttosto a "rammendare" una situazione di rottura o di tensione in vista della preservazione di un valore più durevole, la pacifica convivenza di soggetti che fanno parte di un gruppo o di una relazione complessa, cui essi difficilmente potrebbero sottrarsi. La decisione giudiziaria invece resa "in sede contenziosa" si presta perfettamente a risolvere - "definire" - rapporti isolati e meramente interindividuali: essa si rivolge a un episodio del passato che non è destinato a perdurare. Inoltre, la diffusione della cultura della conciliazione ed in generale del ricorso ai metodi A.D.R. può costituire un importante anche se non decisivo ausilio alla deflazione del contenzioso giudiziale civile. Nuove ed interessanti prospettive si schiudono dunque per le imprese grazie ad un innovativo approccio alla gestione delle controversie aziendali mediante una strategica valorizzazione del conflitto: rapidità, economicità, flessibilità, riservatezza e professionalità sono le parole chiave per l'accesso al mondo della conciliazione camerale.

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