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  Dicembre 2012

Articoli n° 6
Luglio 2005
 
relazioni industriali - Home Page
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DECRETO COMPETITIVITÀ 2005
MISURE IN TEMA DI LAVORO E WELFARE
Le novità introdotte dal provvedimento

Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali
g.baselice@assindustria.sa.it

La legge n. 80/2005 di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, meglio conosciuto come "decreto competitività" ha previsto una serie di misure volte al rilancio della competitività e dello sviluppo del Paese. In particolare, nel presente articolo intendiamo focalizzare l'attenzione sugli interventi in materia di lavoro e welfare. Innanzitutto, il decreto competitività ha apportato alcuni ritocchi al D.Lgs. 276/2003 di riforma del mercato del lavoro per quanto riguarda il lavoro intermittente, il contratto di inserimento e l'apprendistato. Per quanto concerne il lavoro intermittente, l'art. 1 bis del decreto legge ha sostituito il comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs. 276, prevedendo che tale contratto possa, in ogni caso, essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età, ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni, eliminando per tali soggetti il requisito dello stato di disoccupazione, di espulsione dal mercato del lavoro o di iscrizione nelle liste di mobilità. La norma precisa inoltre che lo stato di pensionato non preclude l'assunzione con tale contratto. In effetti, il legislatore ha così inteso incentivare il ricorso a tale forma contrattuale ampliandone le possibilità di assunzione. La legge n. 80/2005 è intervenuta poi sulla disciplina del contratto di inserimento, sostituendo il comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 276/2003. La nuova disposizione, pur confermando la possibilità di inquadrare il lavoratore, durante il rapporto di inserimento, in una categoria inferiore di due livelli a quella spettante, esclude tale possibilità per le lavoratrici di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), salvo diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali. Tale previsione, volendo evitare che le donne appartenenti alla aree geografiche individuate nella lettera e) dell'art. 54 del D.Lgs. n. 276/2003 siano considerate una categoria svantaggiata, risponde a finalità antidiscriminatorie. Dalla lettura della norma sembrerebbe poi che il divieto di sottoinquadramento non opera laddove le donne, pur residenti nelle dette aree geografiche, rientrino in una delle ipotesi di cui alle lettere da a) a d) o nella lettera f) dell'art. 54 del D.Lgs. n. 276/2003. Sottolineiamo comunque che l'assunzione delle donne con contratto di inserimento non è ancora consentita, ma auspichiamo che il recente intervento possa contribuire a rendere operativa la disposizione in tempi brevi. Per ciò che concerne la materia dell' apprendistato, la legge n. 80/2005 ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003, con l'aggiunta di un comma 5 bis che stabilisce che «fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzate è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Lo scopo di questa modifica è di accelerare l'avvio dell'istituto, demandandone la regolamentazione alla contrattazione collettiva, dal momento che le regioni, tranne che in pochi casi, non hanno prodotto risultati significativi. Chiaramente, la specifica disciplina per l'apprendistato potrà essere definita in qualsiasi momento senza dover attendere la fase di "rinnovo" del contratto collettivo. Per rendere operativo l'istituto, i CCNL devono in ogni caso contemplare i profili formativi, non sembrando quindi sufficiente la semplice regolamentazione normativa dell'istituto, come avvenuta in qualche ultimo rinnovo contrattuale. Il decreto competitività è poi intervenuto sulla disciplina della cessione dello stipendio, modificando il Dpr. 180/50, contenente il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento, e la cessione degli stipendi, salari e pensioni. Le modifiche apportate al predetto testo unico allargano la platea dei soggetti beneficiari della garanzia della cessione del quinto dello stipendio. Va, però, subito precisato che la legge n. 80/2005 ha previsto l'emanazione di disposizioni attuative per l'operatività della norma. Le novità più significative riguardano: a) la previsione, per i pensionati pubblici e privati, della cedibilità del quinto della pensione; b) il riconoscimento della facoltà di contrarre prestiti, a fronte della cessione del quinto della retribuzione, per i lavoratori a tempo determinato e per i titolari di rapporto di lavoro ex art. 409, n. 3 del codice di procedura civile (lavoratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.); c) la soppressione del requisito dell'anzianità minima di servizio, di 5 o 10 anni, precedentemente richiesto dal Dpr. n.180, per la stipulazione degli atti di cessione della retribuzione per la generalità dei lavoratori subordinati. La legge 80 ha poi adottato alcune misure nel campo degli ammortizzatori sociali dirette ad estendere e incrementare l'indennità ordinaria di disoccupazione, a potenziare le casse integrazioni in deroga e ad allargare a nuove fattispecie l'applicazione di particolari benefici economici e contribuitivi. Per quanto riguarda il trattamento di disoccupazione, viene previsto per il periodo 1 aprile 2005 - 31 dicembre 2006, l'aumento dell'indennità al 50% (prima 40%) della retribuzione complessiva nei primi sei mesi, al 40% per i successivi tre mesi e al 30% per l'ultimo mese. La durata del trattamento è elevata a sette mesi per i lavoratori con età inferiore ai 50 anni e a dieci per gli ultracinquantenni. Viene poi modificato il dispositivo contenuto nella legge finanziaria 2005 che delega il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad adottare con propri provvedimenti, anche in deroga alla vigente legislazione, concessioni e proroghe di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, aumentando le risorse destinate a finanziarli da 310 a 460 milioni di euro. Sempre nel campo degli ammortizzatori sociali, il provvedimento estende l'applicazione dei benefici economici e contributivi previsti per le assunzioni di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) o in mobilità anche a tutti i casi di lavoratori posti in mobilità o in cassa integrazione straordinaria in deroga alla vigente legislazione, sulla base di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, coinvolti in accordi raggiunti in sede governativa. Viene, peraltro, confermata l'esclusione dai benefici in questione nel caso di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e di collegamento o controllo tra l'impresa che assume e quella che ha licenziato o posto i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria. La legge 80 prevede poi agevolazioni economiche a favore dei lavoratori in mobilità o sospesi (in cassa integrazione straordinaria) che accettino di lavorare a più di 100 Km dal proprio luogo di residenza. Per questi lavoratori è prevista l'erogazione di una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità, nel caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi o pari a tre mensilità di tale indennità, in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato se di durata superiore a 18 mesi. Analoghe indennità vengono riconosciute anche nel caso di distacco temporaneo finalizzato ad evitare riduzioni di personale nell'ambito di accordi sindacali - di cui all'art. 8, comma 3 della L. n. 236/93 - in una sede di lavoro distante più di 100 Km dalla residenza. Le modalità attuative per la concessione di questa facilitazione saranno successivamente definite con decreto interministeriale.

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