DECRETO COMPETITIVITÀ 2005
MISURE IN TEMA DI LAVORO E WELFARE
Le novità introdotte dal
provvedimento
Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali
g.baselice@assindustria.sa.it
La legge n. 80/2005 di conversione del decreto legge
14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito
del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale, meglio conosciuto come "decreto competitività" ha
previsto una serie di misure volte al rilancio della competitività e
dello sviluppo del Paese. In particolare, nel presente articolo
intendiamo focalizzare l'attenzione sugli interventi in materia
di lavoro e welfare. Innanzitutto, il decreto competitività ha
apportato alcuni ritocchi al D.Lgs. 276/2003 di riforma del
mercato del lavoro per quanto riguarda il lavoro intermittente,
il contratto di inserimento e l'apprendistato. Per quanto
concerne il lavoro intermittente, l'art. 1 bis del decreto
legge ha sostituito il comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs. 276,
prevedendo che tale contratto possa, in ogni caso, essere
concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con
meno di venticinque anni di età, ovvero da lavoratori
con più di quarantacinque anni, eliminando per tali
soggetti il requisito dello stato di disoccupazione, di espulsione
dal mercato del lavoro o di iscrizione nelle liste di mobilità.
La norma precisa inoltre che lo stato di pensionato non preclude
l'assunzione con tale contratto. In effetti, il legislatore
ha così inteso incentivare il ricorso a tale forma
contrattuale ampliandone le possibilità di assunzione.
La legge n. 80/2005 è intervenuta poi sulla disciplina
del contratto di inserimento, sostituendo il comma 1 dell'art.
59 del D.Lgs. n. 276/2003. La nuova disposizione, pur confermando
la possibilità di inquadrare il lavoratore, durante
il rapporto di inserimento, in una categoria inferiore di
due livelli a quella spettante, esclude tale possibilità per
le lavoratrici di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), salvo
diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali
o territoriali. Tale previsione, volendo evitare che le donne
appartenenti alla aree geografiche individuate nella lettera
e) dell'art. 54 del D.Lgs. n. 276/2003 siano considerate
una categoria svantaggiata, risponde a finalità antidiscriminatorie.
Dalla lettura della norma sembrerebbe poi che il divieto
di sottoinquadramento non opera laddove le donne, pur residenti
nelle dette aree geografiche, rientrino in una delle ipotesi
di cui alle lettere da a) a d) o nella lettera f) dell'art.
54 del D.Lgs. n. 276/2003. Sottolineiamo comunque che l'assunzione
delle donne con contratto di inserimento non è ancora
consentita, ma auspichiamo che il recente intervento possa
contribuire a rendere operativa la disposizione in tempi
brevi. Per ciò che concerne la materia dell' apprendistato,
la legge n. 80/2005 ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. n.
276/2003, con l'aggiunta di un comma 5 bis che stabilisce
che «fino all'approvazione della legge regionale prevista
dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzate è rimessa
ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale». Lo
scopo di questa modifica è di accelerare l'avvio dell'istituto,
demandandone la regolamentazione alla contrattazione collettiva,
dal momento che le regioni, tranne che in pochi casi, non
hanno prodotto risultati significativi. Chiaramente, la specifica
disciplina per l'apprendistato potrà essere definita
in qualsiasi momento senza dover attendere la fase di "rinnovo" del
contratto collettivo. Per rendere operativo l'istituto, i
CCNL devono in ogni caso contemplare i profili formativi,
non sembrando quindi sufficiente la semplice regolamentazione
normativa dell'istituto, come avvenuta in qualche ultimo
rinnovo contrattuale. Il decreto competitività è poi
intervenuto sulla disciplina della cessione dello stipendio,
modificando il Dpr. 180/50, contenente il testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento, e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni. Le modifiche apportate
al predetto testo unico allargano la platea dei soggetti
beneficiari della garanzia della cessione del quinto dello
stipendio. Va, però, subito precisato che la legge
n. 80/2005 ha previsto l'emanazione di disposizioni attuative
per l'operatività della norma. Le novità più significative
riguardano: a) la previsione, per i pensionati pubblici e
privati, della cedibilità del quinto della pensione;
b) il riconoscimento della facoltà di contrarre prestiti,
a fronte della cessione del quinto della retribuzione, per
i lavoratori a tempo determinato e per i titolari di rapporto
di lavoro ex art. 409, n. 3 del codice di procedura civile
(lavoratori a progetto, i collaboratori coordinati e continuativi,
ecc.); c) la soppressione del requisito dell'anzianità minima
di servizio, di 5 o 10 anni, precedentemente richiesto dal
Dpr. n.180, per la stipulazione degli atti di cessione della
retribuzione per la generalità dei lavoratori subordinati.
La legge 80 ha poi adottato alcune misure nel campo degli
ammortizzatori sociali dirette ad estendere e incrementare
l'indennità ordinaria di disoccupazione, a potenziare
le casse integrazioni in deroga e ad allargare a nuove fattispecie
l'applicazione di particolari benefici economici e contribuitivi.
Per quanto riguarda il trattamento di disoccupazione, viene
previsto per il periodo 1 aprile 2005 - 31 dicembre 2006,
l'aumento dell'indennità al 50% (prima 40%) della
retribuzione complessiva nei primi sei mesi, al 40% per i
successivi tre mesi e al 30% per l'ultimo mese. La durata
del trattamento è elevata a sette mesi per i lavoratori
con età inferiore ai 50 anni e a dieci per gli ultracinquantenni.
Viene poi modificato il dispositivo contenuto nella legge
finanziaria 2005 che delega il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ad adottare con propri provvedimenti, anche
in deroga alla vigente legislazione, concessioni e proroghe
di trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, aumentando
le risorse destinate a finanziarli da 310 a 460 milioni di
euro. Sempre nel campo degli ammortizzatori sociali, il provvedimento
estende l'applicazione dei benefici economici e contributivi
previsti per le assunzioni di lavoratori in cassa integrazione
guadagni straordinaria (Cigs) o in mobilità anche
a tutti i casi di lavoratori posti in mobilità o in
cassa integrazione straordinaria in deroga alla vigente legislazione,
sulla base di programmi finalizzati alla gestione di crisi
occupazionali, coinvolti in accordi raggiunti in sede governativa.
Viene, peraltro, confermata l'esclusione dai benefici in
questione nel caso di assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti e di collegamento o controllo tra l'impresa che
assume e quella che ha licenziato o posto i lavoratori in
cassa integrazione guadagni straordinaria. La legge 80 prevede
poi agevolazioni economiche a favore dei lavoratori in mobilità o
sospesi (in cassa integrazione straordinaria) che accettino
di lavorare a più di 100 Km dal proprio luogo di residenza.
Per questi lavoratori è prevista l'erogazione di una
somma pari a una mensilità dell'indennità di
mobilità, nel caso di contratto a tempo determinato
di durata superiore a 12 mesi o pari a tre mensilità di
tale indennità, in caso di contratto a tempo indeterminato
o determinato se di durata superiore a 18 mesi. Analoghe
indennità vengono riconosciute anche nel caso di distacco
temporaneo finalizzato ad evitare riduzioni di personale
nell'ambito di accordi sindacali - di cui all'art. 8, comma
3 della L. n. 236/93 - in una sede di lavoro distante più di
100 Km dalla residenza. Le modalità attuative per
la concessione di questa facilitazione saranno successivamente
definite con decreto interministeriale.
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