ARCHIVIO COSTOZERO

 
Cerca nel sito



Vai al numero in corso


  Dicembre 2012

Articoli n° 6
Luglio 2005
 
sicurezza - Home Page
stampa l'articolo stampa l'articolo

sicurezza e TRASFERIMENTO DI FUNZIONI
IL DATORE DI LAVORO “DELEGATO”

Come separare responsabilità di impresa e obblighi prevenzionistici


Pasquale Paolillo
Delegato Piccola Industria Ambiente & Sicurezza - Assindustria Salerno p.paolillo@medilam.it

Il D.Lgs. 626/94 definisce datore di lavoro il soggetto che, in relazione all'organizzazione dell'impresa, è titolare dei poteri decisionali e di spesa. Il legislatore ha ritenuto che la coincidenza tra questi poteri fosse esaustiva ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, liberando in linea di principio da responsabilità prevenzionistiche il titolare formale dell'iniziativa economica. In questo modo si è abbandonata la vecchia visione dell'imprenditore individuale, che direttamente organizza e dirige l'attività produttiva, in favore di nuove realtà prevalentemente caratterizzate da forme societarie con complessità strutturali, più livelli decisionali ed estrema variabilità nell'organizzazione del lavoro. Anche in questi casi deve vedersi soddisfatta l'esigenza dell'ordinamento di individuare, sempre e comunque, un soggetto responsabile della violazione delle disposizioni prevenzionali, ma spesso in un’organizzazione complessa la garanzia fornita dall'imprenditore è astratta, o se vogliamo quasi sacrificale, allorquando viene chiamato a rispondere di eventi che ricadono al di fuori della propria personale ingerenza o possibilità di controllo di decisioni e comportamenti altrui. In questi casi di sofferenza del quadro normativo lo strumento della delega di funzioni, se utilizzato per chiarire e rafforzare reali competenze e non per attuare forme di deresponsabilizzazione programmata dei vertici aziendali verso gli anelli inferiori dell'organigramma aziendale, contribuisce alla creazione di un più efficace sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. In questo articolo cercheremo di capire se e in quali casi è possibile trasferire con atto legittimo le funzioni di datore di lavoro. Il D.Lgs.626/94 invero sancisce la delegabilità di tutti gli oneri, ad eccezione di quelli riconducibili alla fase promozionale e programmatica dell'attività di prevenzione, cioè valutazione del rischio, redazione del piano della sicurezza con indicazione delle misure necessarie a mantenere la prevenzione efficace nel tempo e designazione del RSPP. La tripartizione di responsabilità tra datore di lavoro, dirigente e preposto è da intendersi solo potenziale fin quando non si concreta in atti formali ed effettivo svolgimento della funzione.Quando questa ricomprende poteri gestionali e di spesa per la prevenzione si creano figure nuove, che si affiancano all'imprenditore, non coincidono con esso ma rientrano in pieno nella definizione di datore di lavoro data all'inizio. Tale situazione, definita a datore diffuso, è da tempo applicata nelle imprese con più unità produttive, e con le dovute differenze anche in talune pubbliche amministrazioni, ma le responsabilità del delegato in ambito sicurezza discendono da un trasferimento a monte di più ampi compiti gestionali. La vera novità si osserva quando il datore di lavoro, inteso come reale responsabile dell'impresa, decide di delegare le proprie funzioni solo in relazione alla gestione del sistema sicurezza. Alla base del trasferimento deve esserci un atto privatistico, appunto la delega, che rispetti alcuni requisiti oggettivi e soggettivi. Oggi nuove pronunce giurisprudenziali hanno escluso che l'unico requisito oggettivo sia la complessità organizzativa dell'impresa, intesa quale notevole ampiezza della struttura aziendale tale da rendere impossibile l'adempimento personale di tutti gli obblighi prevenzionistici da parte dell'imprenditore. Secondo l'art.41 della Costituzione questi è libero di organizzare la sua azienda, piccola o grande che sia, secondo criteri di efficienza, per cui il vero requisito oggettivo della delega è permettere che un dirigente o un preposto, operando concretamente, meglio dell'imprenditore possa assicurare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Particolare rilievo ai fini della validità della delega viene attribuito a un requisito soggettivo, rappresentato dalle capacità del delegato, che va ricondotto non al titolo di studio ma alla competenza, passata esperienza e capacità gestionali. Qui il problema diventa delicato perché, in caso di evento e successivo accertamento di colpevolezza, l'imprenditore potrebbe rimanere titolare della posizione di garanzia in toto o in concorso se per "culpa in eligendo" ha trasferito funzioni a una persona non capace, oppure, con vero disegno criminoso, la delega è stata conferita a un falso delegato con il solo intento fraudolento di sgravarsi di responsabilità penali. Altro requisito oggettivo è l'attribuzione dell'autonomia operativa ed economica, dato che ogni ingerenza datoriale o la mancata assegnazione di un adeguato budget privano il delegato degli strumenti con i quali esercitare i poteri conferitigli. Essendo impossibile immaginare mandati in bianco, l'attribuzione di mezzi finanziari dovrà essere ispirata a un rigoroso principio di congruità e rapportata all'ampiezza e alla complessità dei compiti che il delegato è incaricato di svolgere. Pur in presenza di tutti i requisiti appena citati, che dovrebbero ricondurre al riconoscimento di un’efficacia pienamente liberatoria della delega di funzioni, in passato la giurisprudenza ha ritenuto il residuare in capo al delegante un obbligo di vigilanza e controllo dell'attività posta in essere dal delegato. Di questa contraddizione ha tenuto conto la Suprema Corte che, con inversione di tendenza, ha affermato che se il responsabile dell'impresa si sia curato di predisporre un apparato finalizzato al controllo della persistenza delle condizioni di idoneità del sistema, a suo carico non è consentito neppure il giudizio di colpevolezza sotto il profilo della culpa in vigilando. Diversa è invece l'ipotesi in cui il titolare dell'impresa sia stato informato dal delegato di carenze e disfunzioni alle quali non si può porre rimedio con gli strumenti messi a sua disposizione, ovvero allorquando il primo sia a conoscenza di inadempienze del secondo: in tali casi, essendo stata concretamente verificata l'insufficienza intrinseca della delega con pericolo di elusione degli obblighi di sicurezza, la responsabilità penale di eventuali reati verrà mantenuta in capo al delegante. Meritevole di approfondimento è anche la delega di funzioni datoriali a soggetti esterni all'impresa, non dipendenti gerarchicamente dalla proprietà. L'art.2087 c.c. vincola l'imprenditore ad adottare tutte le misure che, secondo l'esperienza e la tecnica, risultano necessarie a garantire la sa-lute dei lavoratori. Nulla vieta che, nell'ottica di una maggiore efficacia e specializzazione delle fi-gure attive nel conseguimento di questo risultato, si possa far ricorso a un esterno altamente professionalizzato che, tra l'altro, risulterebbe del tutto svincolato dall'ingerenza direttiva tipica del rapporto di subordinazione. Quali applicazioni pratiche po-trebbe avere quanto fin qui esposto? Premettiamo che questo articolo trae origine da una specifica richiesta di un’azienda di medie dimensioni che, dopo un grave infortunio sul lavoro, ci ha professionalmente incaricati di strutturare un organigramma della sicurezza che rispecchiasse realmente compiti, attitudini e capacità dei soggetti coinvolti nelle attività aziendali, con conseguente ridistribuzione del carico di responsabilità. Prio-ritariamente abbiamo dovuto creare un nuovo do-cumento di valutazione dei rischi, redigere migliori procedure di sicurezza, formare lavoratori e preposti e infine individuare alcuni indicatori di performance, utilizzati dal C.d.A. dell'azienda per mo-nitorare la tenuta del sistema e l'efficienza nel tempo della delega a datore di lavoro assegnata al proprio responsabile di produzione. Altro caso di necessità di delega si osserva in tutte quelle aziende che hanno, inconsapevolmente, più datori di lavoro. Sono infatti tali tutti quelli che, a vario titolo, hanno poteri decisionali e di spesa. In questi casi è necessario determinare con atto formale chi tra questi ha la responsabilità degli interventi prevenzionistici, perché in caso di evento si potrebbe configurare, per lo stesso reato, l'inutile coinvolgimento di più soggetti.

 

Download PDF
Costozero: scarica la rivista in formato .pdf
Luglio - 5.560 Kb
 

Cheap oakleys sunglassesReplica Watcheswholesale soccer jerseyswholesale jerseysnike free 3.0nike free runautocadtrx suspension trainingbuy backlinks
Direzione e Redazione: Assindustria Salerno Service s.r.l.
Via Madonna di Fatima 194 - 84129 Salerno - Tel. (++39) 089.335408 - Fax (++39) 089.5223007
Partita Iva 03971170653 - redazione@costozero.it