cambia il concordato preventivo
NUOVI STRUMENTI PER LE IMPRESE IN CRISI
i LAVORI
ATIPICI
ruolo della contrattazione collettiva
LA LEGGE 80/2005
“DIA” E SILENZIO-ASSENSO
cambia il concordato preventivo
NUOVI STRUMENTI PER LE IMPRESE IN CRISI
Scenari più moderni per
la soluzione dei problemi dell’azienda in difficoltà
Gennaro Stellato
Avvocato civilista
studiostellato@tiscalinet.it
Tutti gli imprenditori, essendo consapevoli dei rischi connessi a
un'attività soggetta a mutevoli fattori di natura finanziaria
ed economica, conoscono da sempre quegli strumenti che, in una
fase di difficoltà, consentirebbero potenzialmente una soluzione
della crisi. Tali strumenti, in particolar modo il concordato preventivo,
sono stati spesso utilizzati, soprattutto nei casi in cui vi era una
sostanziale volontà di non fallire e di salvare l'azienda e i
relativi beni. Negli ultimi tempi, però, il ricorso a tali mezzi
era diventato particolarmente difficoltoso, sia per indirizzi giurisprudenziali
rigorosi che ponevano paletti quasi insormontabili, sia per l'eccessiva
onerosità conseguente
al rispetto delle condizioni economiche. In particolare, il vecchio
testo implicava in primis un autoriconoscimento dello "stato di
insolvenza",
la sussistenza di presupposti di natura etica, la cosiddetta "meritevolezza",
e una proposta in termini economici che garantisse il pagamento
del 100% dei creditori privilegiati e del 40% di quelli chirografari,
oltre all'esigenza di ottenere delle maggioranze particolarmente qualificate
in sede di votazione da parte dei creditori. A prescindere da ogni altra
considerazione, va detto che la conseguenza diretta della non ammissione
alla procedura era l'immediata dichiarazione di fallimento con le ovvie
conseguenze anche sotto il profilo penale. Era un istituto che, come
tutta la legge fallimentare, risentiva dell'epoca in cui era stato emesso
e, indubbiamente, non più adatto a una realtà socioeconomica
profondamente mutata. Con la riforma, l'istituto del concordato preventivo è stato
profondamente innovato e può essere preso in considerazione dall'imprenditore
in crisi con maggiore interesse rispetto a prima, perché è più rapido,
snello e non è più considerabile come ultima spiaggia.
In sostanza, il nuovo concordato preventivo si caratterizza per
varie novità. Innanzitutto non vi sono più condizioni soggettive
di ammissibilità alla procedura ed è stata eliminata ogni
valutazione giurisdizionale in relazione alla meritevolezza. Inoltre,
non si richiede più che l'imprenditore si trovi in stato di insolvenza
ma è sufficiente parlare di stato di crisi, un concetto non definito
dalla norma e, quindi, aperto a ogni interpretazione soprattutto
in considerazione dell'attuale realtà e della velocità con
la quale essa si modifica; questa modifica si traduce nella non automatica
dichiarazione di fallimento in caso di mancata approvazione del concordato.
Rispetto al modello precedente, poi, la nuova proposta di concordato
non è più tenuta
a rispettare percentuali obbligate, ma solo, a indicare un piano
di pagamenti a favore dei creditori da attuarsi nei modi e nelle forme
e con i tempi che si vuole. Nella proposta va indicata la finalità della
stessa nel senso di precisare l'eventuale cessione dei beni o la prosecuzione
dell'attività. Altra novità rilevante è che la proposta
di concordato deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista,
scelto dalla parte, che attesti la veridicità dei dati aziendali
e la fattività del piano medesimo. Non è, quindi, più il
Tribunale a nominare un consulente che va a valutare la contabilità e
la situazione patrimoniale dell'azienda, un esperto nominato dalla
stessa parte. Al Tribunale cioè è sottratta ogni valutazione
di merito sulla domanda e la relazione del consulente essendo limitata
la propria attività alla verifica della completezza e regolarità della
documentazione prodotta e della correttezza della divisione in
classi. Ulteriore elemento di novità è proprio questa divisione
in classi che integra e modifica la vecchia distinzione fra creditori
privilegiati e chirografari. In pratica il proponente può dividere
i creditori in classi secondi criteri omogenei. Si potrebbero,
cioè,
formare classi di dipendenti, di istituti bancari, di fornitori
particolari, di Enti e Istituti previdenziali, e via dicendo. A seconda
della formazione delle classi si possono quindi proporre trattamenti
differenziati anche senza rispettare la natura del credito. Per quanto
riguarda, poi, le maggioranze per la formazione del concordato, va precisato
che, rispetto al testo precedente, il concordato è approvato se
riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza
dei crediti ammessi al voto. In caso di formazione di classi, il concordato è approvato
se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la
maggioranza dei crediti ammessi al voto in ciascuna classe. Il concordato
può essere
egualmente approvato anche se vi è il dissenso di una o più classi
di creditori, purché la proposta sia stata approvata dalla maggioranza
delle classi, abbia riportato la maggioranza dei crediti ammessi
al voto e che il tribunale ritenga comunque che i creditori appartenenti
alle classi dissenzienti possano essere soddisfatti in modo accettabile.
Per quanto attiene, poi, al giudizio di omologazione, quest'ultimo non
dovrà più effettuare
valutazioni in ordine alla proposta ma solo verificare la correttezza
della procedura. Infine, va detto che la norma prevede il termine
di 6 mesi per la chiusura della procedura di concordato compreso il giudizio
di omologazione. In pratica rispetto al modello precedente chi,
in una situazione di crisi, senza entrare nel merito delle cause, voglia
tentare oggi un concordato preventivo sa che può farlo avvalendosi
del proprio consulente per la certificazione della situazione contabile
ed economica dell'azienda, che può proporre ai creditori qualsiasi
percentuale di soddisfacimento dei crediti senza limiti obbligatori,
che il tribunale va a svolgere una funzione di notaio senza entrare
nel merito della valutazione della proposta. Sa, inoltre, che la proposta
passa se approvata dalla maggioranza dei crediti (si badi bene,
non più dei
creditori), e che può proporre trattamenti differenziati. In definitiva,
appare chiaro, anche se la valutazione sulla positività della
proposta va ovviamente analizzata caso per caso essendo ogni situazione
diversa dall'altra, che l'istituto del concordato preventivo può essere
una risposta a una situazione di crisi ovviamente non irreversibile.
Esso si colloca cioè nell'ottica di un salvataggio reale dell'azienda
e può essere preso in considerazione in modo finalmente interessante
e non necessariamente vincolante proprio perché è duttile
ed elastico. Per quanto attiene all'accordo di ristrutturazione
dei debiti, esso consiste in pratica in un accordo offerto dall'imprenditore
ai propri creditori e che potrà comprendere forme diverse: parziale
rinuncia al credito, concessione di dilazione di pagamento, rideterminazione
o abbattimento degli interessi maturati, modalità e termini diversificati
per categorie di creditori o singoli creditori. Tale intesa presuppone
che lo stesso sia stato ottenuto almeno con il 60% dei creditori
con una procedura molto semplice e rapida nella quale il tribunale si
limita a prendere atto dell'accordo raggiunto. Potrebbe essere un istituto
interessante se non vi fosse qualche ombra e ostacolo, soprattutto per
quanto attiene ai creditori che non lo accettino. Inoltre, essendo un
istituto completamente nuovo ne andrà valutata la portata e l'impatto
alla luce dei primi interventi giurisprudenziali.
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