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  Dicembre 2012

Articoli n° 10
dicembre 2005
 

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cambia il concordato preventivo
NUOVI STRUMENTI PER LE IMPRESE IN CRISI

i LAVORI ATIPICI
ruolo della contrattazione collettiva

LA LEGGE 80/2005
“DIA” E SILENZIO-ASSENSO

cambia il concordato preventivo
NUOVI STRUMENTI PER LE IMPRESE IN CRISI
Scenari più moderni per la soluzione dei problemi dell’azienda in difficoltà

Gennaro Stellato
Avvocato civilista

studiostellato@tiscalinet.it


Tutti gli imprenditori, essendo consapevoli dei rischi connessi a un'attività soggetta a mutevoli fattori di natura finanziaria ed economica, conoscono da sempre quegli strumenti che, in una fase di difficoltà, consentirebbero potenzialmente una soluzione della crisi. Tali strumenti, in particolar modo il concordato preventivo, sono stati spesso utilizzati, soprattutto nei casi in cui vi era una sostanziale volontà di non fallire e di salvare l'azienda e i relativi beni. Negli ultimi tempi, però, il ricorso a tali mezzi era diventato particolarmente difficoltoso, sia per indirizzi giurisprudenziali rigorosi che ponevano paletti quasi insormontabili, sia per l'eccessiva onerosità conseguente al rispetto delle condizioni economiche. In particolare, il vecchio testo implicava in primis un autoriconoscimento dello "stato di insolvenza", la sussistenza di presupposti di natura etica, la cosiddetta "meritevolezza", e una proposta in termini economici che garantisse il pagamento del 100% dei creditori privilegiati e del 40% di quelli chirografari, oltre all'esigenza di ottenere delle maggioranze particolarmente qualificate in sede di votazione da parte dei creditori. A prescindere da ogni altra considerazione, va detto che la conseguenza diretta della non ammissione alla procedura era l'immediata dichiarazione di fallimento con le ovvie conseguenze anche sotto il profilo penale. Era un istituto che, come tutta la legge fallimentare, risentiva dell'epoca in cui era stato emesso e, indubbiamente, non più adatto a una realtà socioeconomica profondamente mutata. Con la riforma, l'istituto del concordato preventivo è stato profondamente innovato e può essere preso in considerazione dall'imprenditore in crisi con maggiore interesse rispetto a prima, perché è più rapido, snello e non è più considerabile come ultima spiaggia. In sostanza, il nuovo concordato preventivo si caratterizza per varie novità. Innanzitutto non vi sono più condizioni soggettive di ammissibilità alla procedura ed è stata eliminata ogni valutazione giurisdizionale in relazione alla meritevolezza. Inoltre, non si richiede più che l'imprenditore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente parlare di stato di crisi, un concetto non definito dalla norma e, quindi, aperto a ogni interpretazione soprattutto in considerazione dell'attuale realtà e della velocità con la quale essa si modifica; questa modifica si traduce nella non automatica dichiarazione di fallimento in caso di mancata approvazione del concordato. Rispetto al modello precedente, poi, la nuova proposta di concordato non è più tenuta a rispettare percentuali obbligate, ma solo, a indicare un piano di pagamenti a favore dei creditori da attuarsi nei modi e nelle forme e con i tempi che si vuole. Nella proposta va indicata la finalità della stessa nel senso di precisare l'eventuale cessione dei beni o la prosecuzione dell'attività. Altra novità rilevante è che la proposta di concordato deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista, scelto dalla parte, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattività del piano medesimo. Non è, quindi, più il Tribunale a nominare un consulente che va a valutare la contabilità e la situazione patrimoniale dell'azienda, un esperto nominato dalla stessa parte. Al Tribunale cioè è sottratta ogni valutazione di merito sulla domanda e la relazione del consulente essendo limitata la propria attività alla verifica della completezza e regolarità della documentazione prodotta e della correttezza della divisione in classi. Ulteriore elemento di novità è proprio questa divisione in classi che integra e modifica la vecchia distinzione fra creditori privilegiati e chirografari. In pratica il proponente può dividere i creditori in classi secondi criteri omogenei. Si potrebbero, cioè, formare classi di dipendenti, di istituti bancari, di fornitori particolari, di Enti e Istituti previdenziali, e via dicendo. A seconda della formazione delle classi si possono quindi proporre trattamenti differenziati anche senza rispettare la natura del credito. Per quanto riguarda, poi, le maggioranze per la formazione del concordato, va precisato che, rispetto al testo precedente, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. In caso di formazione di classi, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto in ciascuna classe. Il concordato può essere egualmente approvato anche se vi è il dissenso di una o più classi di creditori, purché la proposta sia stata approvata dalla maggioranza delle classi, abbia riportato la maggioranza dei crediti ammessi al voto e che il tribunale ritenga comunque che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano essere soddisfatti in modo accettabile. Per quanto attiene, poi, al giudizio di omologazione, quest'ultimo non dovrà più effettuare valutazioni in ordine alla proposta ma solo verificare la correttezza della procedura. Infine, va detto che la norma prevede il termine di 6 mesi per la chiusura della procedura di concordato compreso il giudizio di omologazione. In pratica rispetto al modello precedente chi, in una situazione di crisi, senza entrare nel merito delle cause, voglia tentare oggi un concordato preventivo sa che può farlo avvalendosi del proprio consulente per la certificazione della situazione contabile ed economica dell'azienda, che può proporre ai creditori qualsiasi percentuale di soddisfacimento dei crediti senza limiti obbligatori, che il tribunale va a svolgere una funzione di notaio senza entrare nel merito della valutazione della proposta. Sa, inoltre, che la proposta passa se approvata dalla maggioranza dei crediti (si badi bene, non più dei creditori), e che può proporre trattamenti differenziati. In definitiva, appare chiaro, anche se la valutazione sulla positività della proposta va ovviamente analizzata caso per caso essendo ogni situazione diversa dall'altra, che l'istituto del concordato preventivo può essere una risposta a una situazione di crisi ovviamente non irreversibile. Esso si colloca cioè nell'ottica di un salvataggio reale dell'azienda e può essere preso in considerazione in modo finalmente interessante e non necessariamente vincolante proprio perché è duttile ed elastico. Per quanto attiene all'accordo di ristrutturazione dei debiti, esso consiste in pratica in un accordo offerto dall'imprenditore ai propri creditori e che potrà comprendere forme diverse: parziale rinuncia al credito, concessione di dilazione di pagamento, rideterminazione o abbattimento degli interessi maturati, modalità e termini diversificati per categorie di creditori o singoli creditori. Tale intesa presuppone che lo stesso sia stato ottenuto almeno con il 60% dei creditori con una procedura molto semplice e rapida nella quale il tribunale si limita a prendere atto dell'accordo raggiunto. Potrebbe essere un istituto interessante se non vi fosse qualche ombra e ostacolo, soprattutto per quanto attiene ai creditori che non lo accettino. Inoltre, essendo un istituto completamente nuovo ne andrà valutata la portata e l'impatto alla luce dei primi interventi giurisprudenziali.

Questionario di gradimento Costozero 2000/2005
Libro di Antonio Paravia


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