STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO
Il disegno di legge all’esame
del Parlamento mira a razionalizzare le competenze
Gaia Sigismondi
Junior Consult - Centro Studi Parlamentari NOMOS
gaia.sigismondi@nomoscsp.it
E' attualmente all'esame del Parlamento, un disegno di legge
mirante ad apportare alcune modifiche al testo unico in materia
di stupefacenti e sostanze psicotrope e prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. La
legislazione italiana in tema di stupefacenti ha conosciuto
4 fasi differenti: la prima, che aveva carattere fortemente
repressivo e puniva, oltre allo spaccio di droga, anche il
consumo e la detenzione finalizzata al consumo, corrisponde
al periodo di operatività delle disposizioni antecedenti
alla riforma del 1975; la seconda, che va dal 1975 al 1990,
considerava l'assuntore di stupefacenti, che non fosse al tempo
stesso spacciatore e non detenesse grossi quantitativi di droga,
esclusivamente come un ammalato, e in quanto tale, soggetto
da curare e riabilitare; la terza, iniziata nel 1990, che ribaltava
la logica precedente e si muoveva sui binari di un giudizio
di sfavore nei confronti non soltanto del traffico e dello
spaccio, ma anche dell'assunzione di stupefacenti, sanzionata
anche sul piano amministrativo, si è conclusa nel 1993,
quando parte delle norme di questa legge furono abrogate da
un referendum; infine, la quarta fase, iniziata proprio con
il referendum del 1993 e tuttora in vigore, ha apportato una
modifica delle disposizioni precedenti tale da far diventare
illecita solo l'attività di spaccio, che sia stata sicuramente
accertata. Oggi, quindi, anche la detenzione di quantitativi
non irrilevanti di stupefacenti, che non sia accompagnata da
gesti univoci di cessione a terzi, è penalmente irrilevante.
La problematica della diffusione delle droghe ha assunto connotati
di sempre maggiore gravità a livello planetario, dal
momento che il fenomeno droga, oltre alle implicazioni dirette
sulla salute dei singoli e sulla criminalità diffusa
e organizzata, si interseca inscindibilmente con le più complesse
emergenze mondiali, fra le quali quella del terrorismo. A livello
nazionale poi, il quadro preoccupante del nostro Paese impone
oggi la necessità di un intervento relativo alla lotta
alla droga al fine di confrontarsi responsabilmente con il
problema, all'interno del quale i numerosi decessi - cosiddetti
per overdose - sono soltanto una componente, sostanzialmente
legata al consumo di eroina, sempre più rimpiazzata
dalla cocaina e dalle cosiddette nuove droghe; senza trascurare,
inoltre, i decessi per incidenti stradali, che rimangono in
ombra perché non sempre si è in condizioni di
rilevare che la causa è stata l'uso di droga. In questo
quadro la proposta di legge in esame prospetta una modifica
della disciplina attualmente in vigore, movendosi sulle seguenti
direttrici:
- contrarietà anche verso il semplice uso e la detenzione
di droga; dove questo comporterebbe il ricorso a graduali provvedimenti
di tipo amministrativo, volti a coprire, con intensità crescente,
anche la zona "grigia" posta fra il consumo e lo
spaccio, dal momento che anche la mera detenzione di apprezzabili
quantità di stupefacenti può costituire significativo
punto di partenza per la diffusione del fenomeno;
- impegno delle istituzioni verso una coerente prevenzione,
da sviluppare su un piano informativo e culturale;
- nessuna acquiescenza o addirittura collaborazione nel mantenimento
di soggetti in stato permanente di tossicodipendenza; ovvero
inserimento di meccanismi di favore per agevolare un definitivo
reinserimento sociale del tossicodipendente recuperato, evitando
che resti intrappolato nelle conseguenze detentive collegate
alla tossicodipendenza, una volta che ne sia realmente uscito;
- intelligente repressione dello spaccio attraverso: la promozione
nei consessi internazionali di adeguate politiche antidroga;
il potenziamento delle attività di intelligence e di
contrasto da svolgere all'estero, con la collaborazione degli
Stati interessati; l'individuazione nella Direzione centrale
dei servizi antidroga del servizio nazionale competente, strumento
specificamente qualificato, indispensabile per gestire in modo
organico le complesse attività di repressione; dotazione
per le forze di polizia di strumenti giuridici e tecnici adeguati
alle esigenze.
Il disegno di legge in esame dunque in tema di prevenzione
mira a razionalizzare le competenze, attraverso l'istituzione
del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga attribuendo,
inoltre, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
il compito di promuovere le campagne informative, in collaborazione
con i Ministri componenti il Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga. Si prevede, in particolare, la possibilità di
impiegare le risorse stanziate in iniziative, non solo di mera
comunicazione ma anche di animazione, educazione e prevenzione
da sviluppare con la massima diffusione su tutto il territorio
nazionale. Funzionalmente all'eliminazione della distinzione
tra droghe "pesanti" e "leggere", il provvedimento
introduce norme volte alla revisione delle tabelle delle sostanze
psicotrope e del procedimento per la loro formazione, dando
seguito all'esigenza di semplificare e velocizzare questo procedimento,
oggi particolarmente lungo e farraginoso. Altre disposizioni
poi intervengono riguardo alla verifica e all'aggiornamento
delle norme relative alla coltivazione, alla produzione, alla
fabbricazione, all'impiego, alla commercializzazione, alla
ricettazione, alla dispensazione e alla custodia dei medicinali
contenenti sostanze stupefacenti; introducono una distinzione
netta tra le condotte detentive finalizzate alla cessione e
quelle volte al consumo e dispongono una nuova disciplina sanzionatoria
in ambito penale e amministrativo ispirata a un criterio di
gradualità, nonché un maggiore ricorso alle misure
alternative al carcere e un potenziamento degli strumenti investigativi.
Il provvedimento, inoltre, contiene disposizioni riguardanti
gli interventi educativi e informativi nel settore scolastico,
la parità tra strutture pubbliche e organizzazioni del
privato sociale e il trattamento non cronicizzante e non solamente
farmacologico, finalizzato al completo recupero clinico, psichico,
sociale e lavorativo dell'individuo.
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