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i LAVORI ATIPICI
ruolo della contrattazione collettiva
LA LEGGE 80/2005
“DIA” E SILENZIO-ASSENSO
LA LEGGE 80/2005
“DIA” E SILENZIO-ASSENSO
Compete ora all'Amministrazione
la responsabilità di un riscontro efficace e veloce
Luigi D'Angiolella
Avvocato Amministrativista
studiodangiolella@tin.it
In questo numero ci occupiamo ancora del cosiddetto Decreto competitività (D.L.
35/05 convertito in L. 80/05), che ha raggruppato diverse tematiche,
tutte di grande rilevanza. Nello scorso numero, abbiamo sottolineato le
importanti novità introdotte in tema di appalti pubblici, con riguardo
essenzialmente alle conseguenze della risoluzione del contratto e alla
limitata tutela giurisdizionale per l'impresa. Questa volta, invece, ci
occupiamo delle innovazioni introdotte dallo stesso decreto in tema di
silenzio della Pubblica Amministrazione. Si tratta di norme che rivoluzionano
il modo di valutare quelli che sono, talvolta, gli inspiegabili silenzi
della P.A. a fronte di istanze dei cittadini. Sul tema, l'art. 3, comma
1, D.L. n. 35/2005 ha riscritto l'art. 19 L. n. 241/90, ampliando l'ambito
di applicazione della DIA (denuncia di inizio d'attività, che sostituisce
i permessi se non vi è un espresso e motivato diniego entro termini
perentori), ora esteso anche alle concessioni non costitutive, alle iscrizioni
in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale,
commerciale o artigianale. Per quanto riguarda, invece, le attività private
ancora sottoposte al vaglio preventivo dell'Amministrazione, la L.
n. 80/2005 ha operato in due direzioni diverse. Da un lato, ha riformulato
l'art. 20 L. n. 241/1990, generalizzando il silenzio-assenso, ora esteso
a tutti i procedimenti ad istanza di parte con la sola eccezione dei provvedimenti
rilasciati da Amministrazioni preposte alla cura di interessi «qualificati» (difesa
nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, patrimonio culturale
e paesaggistico, ambiente) e dei casi in cui la normativa comunitaria impone
l'adozione di provvedimenti formali. Dall'altro lato, anche per quei casi
in cui l'inerzia della P.A. continua a non avere valore provvedimentale,
la L. n. 80/2005 ha introdotto novità che, sul piano soprattutto
processuale, sono di estremo interesse, attinenti al procedimento di formazione
del silenzio-rifiuto (eliminando la necessità della diffida), al
termine per proporre ricorso (ormai sottratto alle forche caudine dei 60
giorni), facendo sì,
dunque, che sia facilitato il compito del cittadino di ottenere una
risposta attraverso l'intervento del T.A.R.. Tra quelle appena descritte,
la novità più rilevante
appare la completa riformulazione dell'art. 20 L. n. 241/1990 e,
dunque, la disciplina del silenzio-assenso. Con le modifiche introdotte
dalla L. 80/2005, il nuovo art. 20 Legge n. 241/1990, comma 1, prevede
che «fatta
salva l'applicazione dell'art. 19, il silenzio dell'amministrazione
competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza
necessità di
ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica
all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, commi 2 e 3, il provvedimento
di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 del presente
articolo».
L'articolo in esame, quindi, prosegue escludendo il formarsi del
silenzio-assenso con riferimento «agli atti e ai procedimenti finalizzati
alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a
quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,
alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, ai casi in cui la normativa
comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali,
ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come
rigetto dell'istanza, nonché agli
atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti» (comma
4). Il nuovo art. 20 L. n. 241/90 precisa, inoltre, che l'ente che
riceve l'istanza può indire, entro 30 giorni dalla presentazione
della richiesta di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del
capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei
controinteressati. É fatto
sempre salvo, naturalmente, il potere di autotutela. E infatti, il
comma 4 prevede che, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale
ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere
determinazioni di revoca e/o annullamento, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. Il nuovo art. 20 della Legge 241/90 è una
novità di
grandissimo impatto. Il silenzio-assenso, finora previsto soltanto
in casi determinati (dal regolamento governativo di attuazione del vecchio
testo dell'art. 20), è destinato a diventare la «regola» in
caso di inerzia della P.A. protratta oltre il termine per la conclusione
del procedimento. Si può immaginare l'impatto di tale norma: è spostata
sull'Amministrazione che riceve l'istanza, la responsabilità di
un riscontro efficace e veloce. Fatta eccezione per alcuni provvedimenti
finalizzati alla tutela di interessi di particolare rilievo anche
costituzionale (beni culturali, paesaggio, ambiente, difesa nazionale,
pubblica sicurezza e immigrazione), l'individuazione dei procedimenti esclusi
dal silenzio-assenso è affidata
ad appositi decreti del Presidente del Consiglio, di natura non regolamentare,
da emanarsi, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro
per la funzione pubblica. Tali procedimenti sono sottoposti alla possibilità di
impugnativa del silenzio-assenso, nel senso che, laddove la legge
non preveda il formarsi del provvedimento per silentium, il cittadino ha
la possibilità di
ricorrere al T.A.R., in maniera più veloce ed efficace rispetto
al passato, come detto in premessa. Rispetto al sistema precedente,
la rottura è, quindi, davvero netta. Nel vecchio testo dell'art.
20 L. n. 241, il silenzio-assenso era un'eccezione al principio della conclusione
del procedimento mediante provvedimento espresso (art. 2, comma 1,
L. n. 241 cit.) ed era ammesso solo in ipotesi tassativamente determinate
(dal regolamento governativo emanato in attuazione della norma). Con la
L. n. 80/2005, esso diviene una regola di generale applicazione e le eccezioni
sono tassative. Credo si tratti di novità assai significativa per
riaffermare sempre di più l'importanza del cittadino e diminuire
il potere delle burocrazie. Si spera si possa creare un circuito
virtuoso ove i cittadini sappiano far valere i propri diritti e gli uffici
sappiano, efficacemente, riscontrare in tempi brevi e permettere così che
le iniziative e le idee si affermino ordinatamente e liberamente.
Non è vera
la preoccupazione di chi teme il proliferare di istanze e il consolidarsi
di situazioni non legittime. A parte il potere di autotutela che
c'è sempre,
a mio avviso, ci si avvia verso un'epoca anche di maggiore responsabilizzazione,
perché chi introduce un'istanza, ha tutto l'interesse a che questa
sia perfettamente ammissibile e ben corredata, per far sì che il
funzionario istruttore possa con libertà e tranquillità di
coscienza lasciar trascorrere il termine previsto per riscontrare,
sicuro della legittimità del silenzio che vale provvedimento.
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