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  Dicembre 2012

Articoli n° 10
dicembre 2005
 

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LA LEGGE 80/2005
“DIA” E SILENZIO-ASSENSO

LA LEGGE 80/2005
“DIA” E SILENZIO-ASSENSO
Compete ora all'Amministrazione la responsabilità di un riscontro efficace e veloce

Luigi D'Angiolella
Avvocato Amministrativista
studiodangiolella@tin.it


In questo numero ci occupiamo ancora del cosiddetto Decreto competitività (D.L. 35/05 convertito in L. 80/05), che ha raggruppato diverse tematiche, tutte di grande rilevanza. Nello scorso numero, abbiamo sottolineato le importanti novità introdotte in tema di appalti pubblici, con riguardo essenzialmente alle conseguenze della risoluzione del contratto e alla limitata tutela giurisdizionale per l'impresa. Questa volta, invece, ci occupiamo delle innovazioni introdotte dallo stesso decreto in tema di silenzio della Pubblica Amministrazione. Si tratta di norme che rivoluzionano il modo di valutare quelli che sono, talvolta, gli inspiegabili silenzi della P.A. a fronte di istanze dei cittadini. Sul tema, l'art. 3, comma 1, D.L. n. 35/2005 ha riscritto l'art. 19 L. n. 241/90, ampliando l'ambito di applicazione della DIA (denuncia di inizio d'attività, che sostituisce i permessi se non vi è un espresso e motivato diniego entro termini perentori), ora esteso anche alle concessioni non costitutive, alle iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale. Per quanto riguarda, invece, le attività private ancora sottoposte al vaglio preventivo dell'Amministrazione, la L. n. 80/2005 ha operato in due direzioni diverse. Da un lato, ha riformulato l'art. 20 L. n. 241/1990, generalizzando il silenzio-assenso, ora esteso a tutti i procedimenti ad istanza di parte con la sola eccezione dei provvedimenti rilasciati da Amministrazioni preposte alla cura di interessi «qualificati» (difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente) e dei casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti formali. Dall'altro lato, anche per quei casi in cui l'inerzia della P.A. continua a non avere valore provvedimentale, la L. n. 80/2005 ha introdotto novità che, sul piano soprattutto processuale, sono di estremo interesse, attinenti al procedimento di formazione del silenzio-rifiuto (eliminando la necessità della diffida), al termine per proporre ricorso (ormai sottratto alle forche caudine dei 60 giorni), facendo sì, dunque, che sia facilitato il compito del cittadino di ottenere una risposta attraverso l'intervento del T.A.R.. Tra quelle appena descritte, la novità più rilevante appare la completa riformulazione dell'art. 20 L. n. 241/1990 e, dunque, la disciplina del silenzio-assenso. Con le modifiche introdotte dalla L. 80/2005, il nuovo art. 20 Legge n. 241/1990, comma 1, prevede che «fatta salva l'applicazione dell'art. 19, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, commi 2 e 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 del presente articolo». L'articolo in esame, quindi, prosegue escludendo il formarsi del silenzio-assenso con riferimento «agli atti e ai procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all'immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti» (comma 4). Il nuovo art. 20 L. n. 241/90 precisa, inoltre, che l'ente che riceve l'istanza può indire, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. É fatto sempre salvo, naturalmente, il potere di autotutela. E infatti, il comma 4 prevede che, nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni di revoca e/o annullamento, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Il nuovo art. 20 della Legge 241/90 è una novità di grandissimo impatto. Il silenzio-assenso, finora previsto soltanto in casi determinati (dal regolamento governativo di attuazione del vecchio testo dell'art. 20), è destinato a diventare la «regola» in caso di inerzia della P.A. protratta oltre il termine per la conclusione del procedimento. Si può immaginare l'impatto di tale norma: è spostata sull'Amministrazione che riceve l'istanza, la responsabilità di un riscontro efficace e veloce. Fatta eccezione per alcuni provvedimenti finalizzati alla tutela di interessi di particolare rilievo anche costituzionale (beni culturali, paesaggio, ambiente, difesa nazionale, pubblica sicurezza e immigrazione), l'individuazione dei procedimenti esclusi dal silenzio-assenso è affidata ad appositi decreti del Presidente del Consiglio, di natura non regolamentare, da emanarsi, su proposta del Ministro competente, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Tali procedimenti sono sottoposti alla possibilità di impugnativa del silenzio-assenso, nel senso che, laddove la legge non preveda il formarsi del provvedimento per silentium, il cittadino ha la possibilità di ricorrere al T.A.R., in maniera più veloce ed efficace rispetto al passato, come detto in premessa. Rispetto al sistema precedente, la rottura è, quindi, davvero netta. Nel vecchio testo dell'art. 20 L. n. 241, il silenzio-assenso era un'eccezione al principio della conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso (art. 2, comma 1, L. n. 241 cit.) ed era ammesso solo in ipotesi tassativamente determinate (dal regolamento governativo emanato in attuazione della norma). Con la L. n. 80/2005, esso diviene una regola di generale applicazione e le eccezioni sono tassative. Credo si tratti di novità assai significativa per riaffermare sempre di più l'importanza del cittadino e diminuire il potere delle burocrazie. Si spera si possa creare un circuito virtuoso ove i cittadini sappiano far valere i propri diritti e gli uffici sappiano, efficacemente, riscontrare in tempi brevi e permettere così che le iniziative e le idee si affermino ordinatamente e liberamente. Non è vera la preoccupazione di chi teme il proliferare di istanze e il consolidarsi di situazioni non legittime. A parte il potere di autotutela che c'è sempre, a mio avviso, ci si avvia verso un'epoca anche di maggiore responsabilizzazione, perché chi introduce un'istanza, ha tutto l'interesse a che questa sia perfettamente ammissibile e ben corredata, per far sì che il funzionario istruttore possa con libertà e tranquillità di coscienza lasciar trascorrere il termine previsto per riscontrare, sicuro della legittimità del silenzio che vale provvedimento.

Questionario di gradimento Costozero 2000/2005
Libro di Antonio Paravia


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