GRANDI IMPRESE E GESTIONE
DEI RECLAMI
LA CONCILIAZIONE PARITETICA
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GRANDI IMPRESE E GESTIONE
DEI RECLAMI
LA CONCILIAZIONE PARITETICA
Risolto
il conflitto, il rapporto di fiducia con la clientela si rafforza
Marco Marinaro
Avvocato e Conciliatore - Cultore della Cattedra di Diritto
civile - Università di Salerno - Cultore della Cattedra
di Mediazione e conciliazione - Università di Pisa
mmarinaro@unisa.it
Nell'ambito degli strumenti alternativi per la risoluzione
delle controversie (A.D.R.) particolare interesse suscita
la conciliazione paritetica, e cioè il tentativo di
conciliazione della lite svolto da due soggetti in rappresentanza
delle parti in contesa e più precisamente delle associazioni
dei consumatori e dell'organizzazione di categoria cui appartiene
l'impresa, o dell'azienda stessa. Si tratta evidentemente
di una forma "spuria" di conciliazione in quanto
il procedimento conciliativo non è condotto da un
terzo neutrale e imparziale, ma assume un rilievo particolare
non solo per l'attività svolta dalle associazioni
consumeristiche, ma anche perché denota un crescente
interesse strategico delle grandi imprese per una gestione "positiva" e "propositiva" delle
controversie insorte con la clientela. Il tema è quello
della contrattazione standardizzata e dei contratti di massa
nei quali la grande impresa deve gestire la molteplicità dei
reclami per la fornitura di prodotti e/o servizi. La casistica è quanto
mai ampia e comprende i disservizi del gestore telefonico,
i ritardi del servizio postale, le disfunzioni nella fornitura
di servizi pubblici essenziali sul territorio a opera di
società miste (si pensi alla fornitura del gas o dell'acqua,
o anche ai trasporti pubblici). La prima esperienza in questo
settore è quella di Telecom Italia S.p.A. che ha avviato
tale procedura in via sperimentale nel 1991 (in Lombardia
e in Sicilia) e poi su scala nazionale nel 1994. Attualmente,
la procedura Telecom è contenuta in un Accordo Quadro
stipulato con le Associazioni dei consumatori più rappresentative
e il regolamento prevede la possibilità di accedere
al servizio da parte dei clienti per i reclami relativi alla
bolletta, ai guasti e alle riparazioni, alla mancata attivazione
o alla sospensione del servizio. La commissione paritetica
per la conciliazione è formata da due conciliatori
uno in rappresentanza dell'azienda e l'altro dei consumatori.
Gli uffici di conciliazione sono costituiti presso le sedi
Telecom che forniscono anche il supporto organizzativo. Secondo
i dati forniti da Telecom dal 1994 le conciliazioni proposte
sono rapidamente diminuite (nel 1999 ad esempio sono state
2.888, 1.739 nel 2000 e nel 2003 soltanto 884). Ciò sarebbe
la conseguenza diretta di un continuo miglioramento dei rapporti
dell'azienda con la clientela determinato dall'approccio
conciliativo perseguito dall'azienda. In ogni caso, la conciliazione
paritetica Telecom costituisce un'esperienza di notevole
rilievo non soltanto a livello nazionale in quanto rappresenta
il primo «sistema integrato per la soluzione delle
controversie secondo metodi alternativi, tra un erogatore
istituzionale di servizi di massa e il pubblico degli utenti
dei medesimi servizi». Altro progetto interessante,
ma ancora troppo recente per poterne valutare i risultati, è quello
intrapreso da circa un anno dalla Tim S.p.A., la quale ha
avviato per prima in Europa la conciliazione paritetica on-line.
Peculiare appare l'obbligo posto in capo al cliente di procedere
preliminarmente alla proposizione di un reclamo al quale
Tim si impegna a dare risposta entro il termine di 15 giorni.
La procedura conciliativa potrà essere attivata in
caso di mancata risposta o di esito negativo del reclamo
proposto. Di recente anche Poste Italiane S.p.A. ha avviato
la conciliazione paritetica per controversie relative ai
servizi postali (e non per i servizi di "Bancoposta")
di valore non superiore a 500 euro. Gli Uffici competenti
sono istituiti presso le sedi regionali della società.
Il progetto è stato attivato nel 2002 in via sperimentale
in alcune regioni (Lombardia, Abruzzo e Puglia) e poi esteso
all'intero territorio nazionale.
Altra iniziativa significativa è quella promossa sin
dal 2001 dall'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese
Assicuratrici) la quale ha stipulato con le Associazioni
di consumatori un'intesa dai contenuti del tutto analoghi
a quelli dell'accordo Telecom. Le controversie oggetto dei
procedimenti conciliativi sono quelle derivanti dalla responsabilità civile
auto con un limite massimo di valore del risarcimento danni
pari a 15.000 euro. Nel contesto dei metodi volti al perseguimento
di una soluzione conciliativa delle liti mediante una gestione
avanzata dei reclami della clientela si colloca anche l'esperienza
dell'Ombudsman bancario. L'istituzione di tale organismo
risale al 1993 ad opera dell'A.B.I. e mira a offrire all'utente
bancario una nuova opportunità per la soluzione di
problematiche derivanti dalla gestione dei relativi rapporti.
Il regolamento prevede l'istituzione presso ogni sportello
bancario di un Ufficio Reclami presso il quale deve preliminarmente
rivolgersi il cliente insoddisfatto. Se nel termine di 60
giorni non viene dato esito favorevole al reclamo o esso
rimane senza riscontro, il cliente può rivolgersi
all'Ombudsman che è un organo collegiale con sede
a Roma presieduto da un membro designato dal Governatore
della Banca d'Italia e composto da due membri designati dall'A.B.I.,
uno dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense e uno
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Tuttavia,
il ricorso all'Ombudsman trova limiti nella qualità del
cliente che deve essere un "consumatore" e nel
valore della controversia che non può superare i 5.164,57
euro. All'esito dell'istruttoria, l'Ombudsman, entro il termine
di 90 giorni, pronuncia una decisione che è vincolante
per la banca e non per il cliente se lo stesso si ritiene
ancora insoddisfatto. All'eventuale inadempimento della banca
l'Ombudsman oppone il suo potere di diffondere la notizia
a mezzo stampa a spese della banca stessa. Appare evidente
da questa breve analisi che l'Ombudsman pur costituendo un
importante sforzo verso una gestione conciliativa delle liti
non soltanto non può essere ricondotto propriamente
alla "conciliazione" (collocandosi più correttamente
nell'alveo degli strumenti di "autoregolamentazione"),
ma risulta decisamente inadeguato in quanto se da un canto
non vi è terzietà dell'organismo, dall'altro è privo
altresì di quei requisiti che possano consentire quanto
meno una rappresentatività dell'utente in seno al
collegio. La breve disamina delle diverse ipotesi di procedure
di tipo conciliativo ha evidenziato l'esigenza delle grandi
imprese di avviare esperienze alternative per la gestione
delle controversie con la clientela. Invero, le liti tra
imprese e consumatori derivanti dai rapporti contrattuali
di massa costituiscono sicuramente un terreno privilegiato
per l'espansione di tutte le forme di conciliazione. Le grandi
imprese nella consapevolezza dell'esistenza di un livello
fisiologico di conflittualità ritengono sempre più utile
accedere a questi metodi alternativi maggiormente efficaci
nella gestione delle controversie. I vantaggi per l'utenza
consistono prevalentemente nella rapidità ed economicità/gratuità del
servizio. Per le aziende, i benefici sono forse ancora più interessanti
soprattutto se inseriti in un contesto gestionale e strategico
di customer satisfaction; quindi, non soltanto efficacia,
rapidità ed economicità nell'affrontare e nel
risolvere le liti, ma anche soddisfazione della clientela
con la quale potrà essere rinsaldato in maniera duratura
il rapporto di fiducia diversamente incrinato definitivamente
dalla controversia. Ciò spiega la crescente attenzione
riservata allo strumento conciliativo (sia nella forma "classica" affidata
a un terzo imparziale, come accade per i procedimenti che
si svolgono presso le Camere di Commercio, sia in quella "paritetica")
da parte delle grandi imprese che prestano sempre maggiore
interesse a una consapevole gestione del conflitto. Nuove
opportunità emergono dall'utilizzo di strumenti alternativi
per la soluzione delle liti: la gestione "positiva" e "propositiva" del
conflitto diviene così una risorsa fondamentale per
consolidare i rapporti con la clientela e per acquisire nuovi
spazi di mercato.
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