ARCHIVIO COSTOZERO

 
Cerca nel sito



Vai al numero in corso


  Dicembre 2012

Articoli n° 10
dicembre 2005
 

relazioni industriali - Home Page
stampa l'articolo stampa l'articolo

RIFORMA PREVIDENZIALE
LA TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTIVA
Approvato lo schema di decreto che disciplina l'istituto

Giuseppe Baselice
Area Relazioni Industriali - Assindustria Salerno
g.baselice@assindustria.sa.it


Nella seduta del 5 ottobre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che attua la delega pensionistica, ai sensi della legge n. 243/2004, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. Precisiamo che l'istituto in oggetto consiste nella facoltà concessa al lavoratore che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini del calcolo di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali ha versato la propria contribuzione. L'istituto della totalizzazione in Italia affonda le radici nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 61 del 1999 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi gli articoli 1 e 2 della legge n. 45/90 nella parte in cui non prevedono, in alternativa alla ricongiunzione onerosa un meccanismo di cumulo gratuito in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto a un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto. Il primo intervento normativo che ha disciplinato la totalizzazione è stata la legge n. 388/2000, la quale prevedeva che la stessa fosse esercitabile esclusivamente per l'accesso alla pensione di vecchiaia e inabilità e a condizione che l'assicurato non potesse conseguire alcun trattamento in nessuna delle gestioni in cui avesse versato la contribuzione. Con la legge n. 243/2004 di riforma previdenziale, il legislatore ha inteso estendere l'ambito di applicazione della disciplina, allargando la platea dei destinatari e rimuovendo alcuni requisiti ostativi. Lo schema di decreto, all'articolo 1, nel fissare il principio che la prestazione da totalizzazione è unica, definisce l'ambito di applicazione dell'istituto relativamente alle pensioni di anzianità e vecchiaia, individuando le forme pensionistiche obbligatorie nelle quali opera e i soggetti destinatari della totalizzazione, ossia gli iscritti a due o più forme pensionistiche che, sulla base dei periodi di assicurazione e contribuzione non coincidenti singolarmente considerati, non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una qualsiasi gestione previdenziale. Restano esclusi dalla totalizzazione i periodi assicurativi di durata inferiore a sei anni, in quanto darebbero luogo a pensioni molto esigue, per i quali il legislatore ha ritenuto che possa continuare a operare utilmente il solo istituto della ricongiunzione. Per esercitare la facoltà in oggetto, il legislatore ha stabilito dei requisiti omogenei che prescindono dalla specificità delle diverse gestioni presso le quali risulta iscritto l'interessato. In particolare, il soggetto interessato deve aver compiuto il 65° anno di età e poter far valere un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica deve aver accumulato un'anzianità contributiva di 40 anni. Inoltre, devono sussistere gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Lo schema fissa, poi, la disciplina della totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti. Per quanto riguarda la prima, viene stabilito che il diritto al trattamento è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Con riferimento alla seconda, è stabilito che il diritto, esercitabile per i decessi occorsi a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Per quanto riguarda l'esercizio del diritto, la totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda, da presentare all'Ente previdenziale gestore della forma assicurativa in cui il lavoratore è da ultimo iscritto: tale ente promuove il procedimento. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, ma il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipulerà con gli enti interessati apposite convenzioni. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (es. Cassa Previdenza Avvocati, Dottori Commercialisti, ecc.), la misura del trattamento è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri: a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati all'iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà; b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. É comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all'1,5%. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente, il tasso di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del PIL; c) l'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale, così come sopra determinato, per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al momento del pensionamento previsto nella tabella "a" allegata alla legge n.335/95; d) la quota di pensione viene poi maggiorata in relazione all'anzianità contributiva maturata presso l'ente categoriale, utilizzando un algoritmo (riportato nello schema di decreto) che riproporziona gradualmente il calcolo contributivo a quello retributivo fino a giungere alla totale equiparazione a partire dai 29 anni di iscrizione alla Cassa. Tale disposizione consente un contenimento degli oneri a carico delle gestioni previdenziali, sia pubbliche che private, in linea con l'esigenza di non compromettere la loro sostenibilità finanziaria e nel rispetto dell'autonomia gestionale delle Casse di previdenza per i liberi professionisti.
In conclusione, possiamo ritenere che il provvedimento costituisce un arricchimento delle tutele previdenziali per tutti i lavoratori e soprattutto per i giovani, sempre più interessati da "processi di mobilità" del lavoro.
Questionario di gradimento Costozero 2000/2005
Libro di Antonio Paravia


Download PDF
Costozero: scarica la rivista in formato .pdf
Dicembre - 1.975 Kb
 

Cheap oakleys sunglassesReplica Watcheswholesale soccer jerseyswholesale jerseysnike free 3.0nike free runautocadtrx suspension trainingbuy backlinks
Direzione e Redazione: Assindustria Salerno Service s.r.l.
Via Madonna di Fatima 194 - 84129 Salerno - Tel. (++39) 089.335408 - Fax (++39) 089.5223007
Partita Iva 03971170653 - redazione@costozero.it