IL FINANZIAMENTO DEI SOCI
LA COMPARSA NEL “NUOVO CODICE CIVILE”
RIFORMA
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
MISURE PER LA COMPETITIVITÀ
RIFORMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
MISURE PER LA COMPETITIVITÀ
L’amministratore deve evitare
che il rimborso possa essere dichiarato illecito
Amedeo
Sacrestano
Professore di Project Financing - Università di Teramo
Progetto Arcadia s.r.l.
amedeo.sacrestano@progettoarcadia.com
Si è dovuto aspettare almeno cinque mesi per leggere la versione
definitiva del "Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale
e territoriale", in discussione già da fine dell'anno scorso,
in contemporanea con la legge di bilancio, ma varato dal Governo
solo nella riunione dello scorso 11 marzo. Dopo tanta attesa, peraltro
rafforzata nelle aspettative dalla difficile congiuntura che sta
attraversando l'economia nazionale, la lettura del provvedimento fa sorgere
più di
qualche perplessità. Se, infatti, per la vastità dei temi
trattati, il documento sembra quasi una mini legge finanziaria, di
questo tipo di provvedimenti non ha la stessa consistenza in termini di
risorse messe a disposizione per il raggiungimento delle finalità di
politica economica prefissate. Peraltro, alcuni degli obiettivi dichiarati
e che si intendono centrare appaiono perseguiti con approcci discutibili
per diverse motivazioni. Tra questi, quello di favorire lo sviluppo
del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto
degli incentivi sulla competitività del sistema produttivo, attuato
con una serie di provvedimenti che - per come congegnati - c'è il
pericolo produrranno più danni che benefici.
Il rapporto banca-impresa nelle aree sottoutilizzate
Che occorra promuovere nuove e più efficienti relazioni tra banca
e impresa e rafforzare il mercato del credito, in particolare nel Meridione
d'Italia, è un dato di fatto drammaticamente presente a chi vive
e opera professionalmente nella realtà dei territori depressi, come
si chiamavano prima dell'innovazione linguistica che li ha promossi a "sottoutilizzati".
Che gli obiettivi degli accordi di Basilea 2 richiedano un cambiamento
delle logiche di valutazione del merito creditizio di un'impresa, spostando
l'attenzione dalla consistenza delle garanzie prestate alla validità dei
piani gestionali ed ai potenziali di redditività, è altrettanto
innegabile. Sollecitare, però, questi nuovi comportamenti virtuosi
con il blocco "di fatto" del flusso di agevolazioni alle imprese,
attualmente disposti da tante leggi nazionali, rischia di generare una
sorta di infarto nella già fragile economia dei territori meridionali. É,
infatti, molto probabile che le disposizioni fissate dal Dl n. 35 - circa
il coinvolgimento degli istituti di credito che effettuano istruttorie
di merito per conto dello Stato nell'obbligatoria erogazione di un prestito
a tassi di mercato alle imprese che accedono alle provvidenze pubbliche
- richiederanno del tempo per essere meglio definite con i necessari provvedimenti
di regolamentazione attuativa. Se, dunque, appare giusto responsabilizzare
i valutatori dei progetti che si candidano all'ottenimento di un contributo
pubblico, attraverso una loro assunzione di un rischio creditizio, questa
rivoluzione nell'approccio alla veicolazione dei fondi per lo sviluppo
rischia di procurare gli stessi danni verificatisi nei cambiamenti alla
filosofia dell'assegnazione degli incentivi introdotta con la legge 488/92.
In quell'occasione, infatti, la produzione e l'assimilazione della normativa
di applicazione richiesero quattro anni per l'emanazione del primo bando
per l'assegnazione delle risorse. Se, anche in questa circostanza, i fondi
488 rimarranno per lungo tempo bloccati nell'attesa del varo della normativa
applicativa, il decreto sulla competitività inizierà a produrre
i suoi effetti su di un sistema economico e produttivo certamente più frustrato
rispetto a quello attuale.
La riforma degli incentivi
Il mondo degli operatori professionali e imprenditoriali aspetta
ormai da due anni un Testo unico sugli incentivi alle imprese. Annunciata,
infatti, dal Ministero delle Attività produttive con l'emanazione
delle linee guida a cui doveva ispirarsi, la sistematizzazione delle leggi
di aiuto all'economia delle aree depresse non è mai stata operata.
La giungla di provvedimenti, competenze e procedure che si duplicano e
sovrappongono in materia di incentivi alle imprese viene ora ulteriormente
ampliata con un sostanziale abbassamento delle percentuali di aiuto "a
fondo perduto" e con un non meglio definito coinvolgimento degli intermediari
bancari nella gestione della legge 488/92 e degli aiuti della programmazione
negoziata. Le principali innovazioni apportate (riepilogate in tabella)
intendono favorire un più corretto rapporto tra mondo imprenditoriale
e mercato del credito nelle aree sottoutilizzate al fine di valorizzare
l'effetto degli incentivi sulla competitività del sistema produttivo.
La modifica principale è quella relativa alla sostituzione del contributo
in conto capitale con un mix di interventi costituito in parte da contribuzione
a fondo perduto e in parte da finanziamento con capitale di credito. La
norma precisa, infatti, che "il contributo in conto capitale è sempre
inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto,
per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento
bancario ordinario a tasso di mercato". Occorrerà aspettare
la normativa di attuazione per capire come verrà declinato tale
obiettivo (e vincolo) che, peraltro, sembra in contraddizione con l'indicazione,
apportata dalla stessa riforma, di utilizzare indicatori per la formazione
delle graduatorie costruiti in maniera da premiare il minore ricorso al
contributo in conto capitale. Per l'individuazione dei contorni precisi
del Piano d'azione in materia di incentivi occorrerà attendere i
60 giorni accordati al Ministero delle attività produttive per stabilire
i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle norme
del Decreto Legge in commento. Quest'ultimo si limita solo a precisare
che i finanziamenti pubblici agevolati potranno essere erogati attingendo
risorse dal Fondo rotativo per il sostegno delle imprese (istituito presso
la Cassa Depositi e Prestiti), mentre quelli ordinari dovranno essere concessi
dagli istituti bancari che avranno effettuato l'istruttoria della pratica
di agevolazione ovvero - ma fino alla scadenza delle convenzioni in essere
con questi ultimi - anche da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.
Sono, invece, rinviati alla determinazione del medesimo Dicastero: le attività e
le iniziative ammissibili; i limiti minimi e massimi degli investimenti
ammessi; i meccanismi di valutazione delle domande tenendo conto della
modalità della procedura valutativa a graduatoria; gli indicatori
per la formazione delle graduatorie; la misura dell'intervento agevolativo;
il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con
capitale di credito (nei limiti indicati in tabella); le modalità e
i contenuti dell'istruttoria delle domande. Le novità previste dal
Decreto non si applicano alle concessioni degli incentivi disposte in attuazione
di bandi già emessi alla data di entrata in vigore o a fronte di
contratti di programma il cui finanziamento è garantito con risorse
che, alla medesima data, risultino formalmente attribuite allo strumento
di intervento. Per il finanziamento del contributo in conto capitale, il
CIPE si conforma all'indirizzo di assegnare un ammontare di risorse in
grado di attivare - insieme a quelle liberate a seguito di rinunce e revoche
- un volume di investimenti privati pari a quello medio agevolato dagli
strumenti oggetto di riforma nel corso degli anni 2003 e 2004. In linea
con tale azione, il Comitato garantirà anche un trasferimento di
risorse da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali.
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