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  Dicembre 2012

Articoli n° 3
APRILE 2005
 
CREDITO & FINANZA - Home Page
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IL FINANZIAMENTO DEI SOCI
LA COMPARSA NEL “NUOVO CODICE CIVILE”

RIFORMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
MISURE PER LA COMPETITIVITÀ

RIFORMA DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
MISURE PER LA COMPETITIVITÀ
L’amministratore deve evitare che il rimborso possa essere dichiarato illecito

Amedeo Sacrestano
Professore di Project Financing - Università di Teramo
Progetto Arcadia s.r.l.
amedeo.sacrestano@progettoarcadia.com

Si è dovuto aspettare almeno cinque mesi per leggere la versione definitiva del "Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale", in discussione già da fine dell'anno scorso, in contemporanea con la legge di bilancio, ma varato dal Governo solo nella riunione dello scorso 11 marzo. Dopo tanta attesa, peraltro rafforzata nelle aspettative dalla difficile congiuntura che sta attraversando l'economia nazionale, la lettura del provvedimento fa sorgere più di qualche perplessità. Se, infatti, per la vastità dei temi trattati, il documento sembra quasi una mini legge finanziaria, di questo tipo di provvedimenti non ha la stessa consistenza in termini di risorse messe a disposizione per il raggiungimento delle finalità di politica economica prefissate. Peraltro, alcuni degli obiettivi dichiarati e che si intendono centrare appaiono perseguiti con approcci discutibili per diverse motivazioni. Tra questi, quello di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitività del sistema produttivo, attuato con una serie di provvedimenti che - per come congegnati - c'è il pericolo produrranno più danni che benefici.
Il rapporto banca-impresa nelle aree sottoutilizzate
Che occorra promuovere nuove e più efficienti relazioni tra banca e impresa e rafforzare il mercato del credito, in particolare nel Meridione d'Italia, è un dato di fatto drammaticamente presente a chi vive e opera professionalmente nella realtà dei territori depressi, come si chiamavano prima dell'innovazione linguistica che li ha promossi a "sottoutilizzati". Che gli obiettivi degli accordi di Basilea 2 richiedano un cambiamento delle logiche di valutazione del merito creditizio di un'impresa, spostando l'attenzione dalla consistenza delle garanzie prestate alla validità dei piani gestionali ed ai potenziali di redditività, è altrettanto innegabile. Sollecitare, però, questi nuovi comportamenti virtuosi con il blocco "di fatto" del flusso di agevolazioni alle imprese, attualmente disposti da tante leggi nazionali, rischia di generare una sorta di infarto nella già fragile economia dei territori meridionali. É, infatti, molto probabile che le disposizioni fissate dal Dl n. 35 - circa il coinvolgimento degli istituti di credito che effettuano istruttorie di merito per conto dello Stato nell'obbligatoria erogazione di un prestito a tassi di mercato alle imprese che accedono alle provvidenze pubbliche - richiederanno del tempo per essere meglio definite con i necessari provvedimenti di regolamentazione attuativa. Se, dunque, appare giusto responsabilizzare i valutatori dei progetti che si candidano all'ottenimento di un contributo pubblico, attraverso una loro assunzione di un rischio creditizio, questa rivoluzione nell'approccio alla veicolazione dei fondi per lo sviluppo rischia di procurare gli stessi danni verificatisi nei cambiamenti alla filosofia dell'assegnazione degli incentivi introdotta con la legge 488/92. In quell'occasione, infatti, la produzione e l'assimilazione della normativa di applicazione richiesero quattro anni per l'emanazione del primo bando per l'assegnazione delle risorse. Se, anche in questa circostanza, i fondi 488 rimarranno per lungo tempo bloccati nell'attesa del varo della normativa applicativa, il decreto sulla competitività inizierà a produrre i suoi effetti su di un sistema economico e produttivo certamente più frustrato rispetto a quello attuale.
La riforma degli incentivi
Il mondo degli operatori professionali e imprenditoriali aspetta ormai da due anni un Testo unico sugli incentivi alle imprese. Annunciata, infatti, dal Ministero delle Attività produttive con l'emanazione delle linee guida a cui doveva ispirarsi, la sistematizzazione delle leggi di aiuto all'economia delle aree depresse non è mai stata operata. La giungla di provvedimenti, competenze e procedure che si duplicano e sovrappongono in materia di incentivi alle imprese viene ora ulteriormente ampliata con un sostanziale abbassamento delle percentuali di aiuto "a fondo perduto" e con un non meglio definito coinvolgimento degli intermediari bancari nella gestione della legge 488/92 e degli aiuti della programmazione negoziata. Le principali innovazioni apportate (riepilogate in tabella) intendono favorire un più corretto rapporto tra mondo imprenditoriale e mercato del credito nelle aree sottoutilizzate al fine di valorizzare l'effetto degli incentivi sulla competitività del sistema produttivo. La modifica principale è quella relativa alla sostituzione del contributo in conto capitale con un mix di interventi costituito in parte da contribuzione a fondo perduto e in parte da finanziamento con capitale di credito. La norma precisa, infatti, che "il contributo in conto capitale è sempre inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato". Occorrerà aspettare la normativa di attuazione per capire come verrà declinato tale obiettivo (e vincolo) che, peraltro, sembra in contraddizione con l'indicazione, apportata dalla stessa riforma, di utilizzare indicatori per la formazione delle graduatorie costruiti in maniera da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale. Per l'individuazione dei contorni precisi del Piano d'azione in materia di incentivi occorrerà attendere i 60 giorni accordati al Ministero delle attività produttive per stabilire i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione delle norme del Decreto Legge in commento. Quest'ultimo si limita solo a precisare che i finanziamenti pubblici agevolati potranno essere erogati attingendo risorse dal Fondo rotativo per il sostegno delle imprese (istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti), mentre quelli ordinari dovranno essere concessi dagli istituti bancari che avranno effettuato l'istruttoria della pratica di agevolazione ovvero - ma fino alla scadenza delle convenzioni in essere con questi ultimi - anche da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. Sono, invece, rinviati alla determinazione del medesimo Dicastero: le attività e le iniziative ammissibili; i limiti minimi e massimi degli investimenti ammessi; i meccanismi di valutazione delle domande tenendo conto della modalità della procedura valutativa a graduatoria; gli indicatori per la formazione delle graduatorie; la misura dell'intervento agevolativo; il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con capitale di credito (nei limiti indicati in tabella); le modalità e i contenuti dell'istruttoria delle domande. Le novità previste dal Decreto non si applicano alle concessioni degli incentivi disposte in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore o a fronte di contratti di programma il cui finanziamento è garantito con risorse che, alla medesima data, risultino formalmente attribuite allo strumento di intervento. Per il finanziamento del contributo in conto capitale, il CIPE si conforma all'indirizzo di assegnare un ammontare di risorse in grado di attivare - insieme a quelle liberate a seguito di rinunce e revoche - un volume di investimenti privati pari a quello medio agevolato dagli strumenti oggetto di riforma nel corso degli anni 2003 e 2004. In linea con tale azione, il Comitato garantirà anche un trasferimento di risorse da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali.

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