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  Dicembre 2012

Articoli n° 06
LUGLIO 2011
 
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DECRETO SVILUPPO e "S.C.I.A. semplificata"


CRISI di impresa e SGRAVIO SANZIONI

CRISI di impresa e SGRAVIO SANZIONI


Per la prima volta nel panorama giurisprudenziale italiano una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce riconosce lo stato di crisi quale causa di forza maggiore e, pertanto, come esimente dal pagamento delle sanzioni tributarie

Nella controversia di cui alla sentenza che si commenta, la società ricorrente ha dimostrato con ampia documentazione di essere entrata in crisi per la perdita del suo unico cliente che, a sua volta, a causa della crisi mondiale del settore tessile, aveva perso quasi tutta la sua clientela

La forza maggiore rappresenta una forza esterna che determina la persona o la società, a compiere in maniera inevitabile, un atto non voluto. La sentenza della Commissione Tributaria di Lecce sembra meritevole di nota in quanto per la prima volta nel panorama giurisprudenziale italiano viene riconosciuto lo stato di crisi quale causa di forza maggiore e, pertanto, come esimente dal pagamento delle sanzioni tributarie



Maurizio Galardo
Avvocato, Studio Legale Galardo & Venturiello info@galardoventuriello.it

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la sentenza numero 352/1/2010, ha ritenuto che nell'ipotesi in cui il mancato pagamento dei debiti tributari sia conseguito allo stato di crisi dell'impresa, derivante da fattori esterni e non controllabili dall'imprenditore, quest'ultimo ha diritto di ottenere lo sgravio integrale delle sanzioni amministrative, relative agli omessi versamenti, costituendo lo stato di crisi un'ipotesi di forza maggiore rientrante nell'alveo dell'articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo 472 del 18 dicembre 1997, secondo cui: «non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore».
Nel caso di specie veniva notificata ad una società una cartella di pagamento dell'importo di euro 545.018,76 relativa al periodo d'imposta 2004, per il mancato versamento di imposte dirette, Iva e ritenute alla fonte.
La società ricorrente ha eccepio, tra l'altro, la non applicabilità delle sanzioni per la sussistenza della causa di forza maggiore, così come previsto dalla norma sopra richiamata.
La Commissione adita ha precisato che alla sussistenza di una situazione di forza maggiore consegue un'anomala formazione della volontà del soggetto, dovuta a questa causa particolare che esclude la responsabilità dello stesso, analogamente a quanto accade nel settore penale e civile.
La forza maggiore rappresenta infatti una forza esterna che determina la persona o la società, a compiere in maniera inevitabile, un atto non voluto.
Pertanto l'elemento della "forza maggiore" di cui all'articolo 6 citato può ricorrere in caso di fatti imprevedibili e inevitabili da parte di soggetti terzi, che hanno impedito al contribuente di rispettare le norme fiscali. Nella controversia di cui alla sentenza che si commenta, la società ricorrente, ha dimostrato con ampia documentazione di essere entrata in crisi per la perdita del suo unico cliente, che, a sua volta, a causa della crisi mondiale che ha interessato il settore tessile, aveva perso quasi tutta la sua clientela.
A seguito di questo improvviso ed imprevedibile stato di crisi, la società ricorrente ha dovuto attivare un procedura di mobilità per ottantadue suoi dipendenti; successivamente, dopo una breve ripresa del mercato, si è vista costretta a riaprire nuovamente la procedura di mobilità per un totale di venticinque dipendenti.
La società pertanto ha dimostrato che, nell'anno 2004, per il grave stato di crisi aziendale, dovuto a fatti indipendenti dalla propria volontà e capacità aziendale, in quanto determinati da fattori esterni quali la crisi del mercato di riferimento e quella che ha coinvolto il suo principale cliente ha avuto difficoltà ad affrontare tutte le scadenze previste per la liquidazione Iva e per il saldo del Modello Unico. In considerazione di tutto ciò, la Commissione Tributaria di Lecce ha annullato totalmente le sanzioni amministrative, che nel caso di specie erano pari ad euro 214.998,89.
La sentenza sembra meritevole di nota in quanto per la prima volta nel panorama giurisprudenziale italiano viene riconosciuto lo stato di crisi quale causa di forza maggiore e, pertanto, come esimente dal pagamento delle sanzioni tributarie. Dall'analisi della motivazione è possibile ravvisare come condizioni indispensabili del riconoscimento dell'esimente:
1) l'oggettività, anche attraverso la verificabilità documentale dell'elemento che viene qualificato come forza maggiore;
2) l'esistenza di fatti imprevedibili e inevitabili che hanno impedito al contribuente di rispettare le norme fiscali. Nel caso di specie, il nesso di causalità tra accadimenti esterni e comportamento del contribuente era sicuramente evidenziato dal comportamento tempestivo di quest'ultimo, che aveva dichiarato in tempo utile lo stato di crisi e messo in mobilità i dipendenti.

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