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  Dicembre 2012

Articoli n° 06
LUGLIO 2011
 
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DECRETO SVILUPPO e "S.C.I.A. semplificata"


CRISI di impresa e SGRAVIO SANZIONI

DECRETO SVILUPPO e "S.C.I.A. semplificata"


Ecco gli attesi correttivi per un uso efficace del nuovo titolo abilitativo

Luigi D'Angiolella
Avvocato studiodangiolella@tin.it

Certamente molto atteso, il d.l. n. 70 del 2011 cosiddetto "Decreto Sviluppo", all'art. 5 rubricato «Costruzioni private», tratta degli aspetti relativi all'edilizia. La disposizione, sin da subito precisa i propri obiettivi che si sostanziano nel «liberalizzare le costruzioni private». Tra le modifiche introdotte è doveroso segnalare quella relativa alla «estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA)».
Il decreto introduce, infatti, la cosiddetta "S.C.I.A. semplificata" attraverso la dimidiazione dei tempi a disposizione delle Amministrazioni (che da 60 giorni diventano ora 30) per i controlli sugli interventi realizzati con S.C.I.A.. Con il nuovo titolo abilitativo attraverso un'attività di deregolamentazione è possibile l'avvio dei lavori nello stesso giorno in cui viene presentata la domanda. Un mutamento sostanziale rispetto alla D.I.A. che prevedeva un'attesa in tal caso preventiva di 30 giorni nel corso dei quali l'Amministrazione avrebbe potuto effettuare i dovuti controlli. Contrariamente a quanto si pensi, la S.C.I.A., con la previsione di un termine raddoppiato rispetto alla D.I.A. (seppure ex post) aveva rappresentato, secondo alcuni, un ulteriore aggravio sia per la burocrazia delle Amministrazioni che per i soggetti richiedenti i quali, per il doppio del tempo (e con maggiori rischi, visto l'inizio dei lavori), si sarebbero trovati esposti ad un provvedimento inibitorio e di riduzione in pristino.
Nella pratica, pertanto, molti avevano giustamente pensato di by‑passare il problema attendendo 60 giorni per dare il via ai lavori, il doppio rispetto alla vecchia procedura con D.I.A.. Si discuteva poi, dell'applicabilità della S.C.I.A. in campo edilizio. Con la pubblicazione del d.l. n. 70 del 2011, finalmente, la S.C.I.A. si ritaglia un suo preciso ambito applicativo in riferimento agli interventi edilizi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del T.U. Edilizia e non va ad intaccare, quindi, l'ambito applicativo della c.d. "Super‑dia" ex art. 22 co. 4 D.P.R. 380/2001 e «[…]nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale». Una precisazione, forse superflua (cfr. articolo "La D.I.A. è sostituita dalla S.C.I.A.?
Intenti apprezzabili, chiarezza poca" su CostoZero di ottobre 2010) ma in un Paese come il nostro ove la burocrazia semina il dubbio per non fare è senz'altro benvenuta.
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