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  Dicembre 2012

Articoli n° 06
LUGLIO 2011
 
NORME & TRIBUTI - Home Page
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ACCERTAMENTO ESECUTIVO e garanzie difensive del contribuente


Su dieci richieste del Fisco, sei sono, almeno parzialmente, infondate. Questa considerazione, da sola, basterebbe a suggerire maggiore cautela nell'adozione delle nuove misure


Alessandro Sacrestano
Comitato Nazionale Fisco di Confindustria

Solve et repete è un termine latino corrente nel nostro linguaggio giuridico. In campo tributario, esso vuole indicare come, spesso, nei rapporti col Fisco la pretesa erariale vada soddisfatta a prescindere dalle ragioni del contribuente, almeno inizialmente. Se poi, in esito al contenzioso instaurato, il contribuente dovesse vedere accolte le proprie posizioni, questi dovrà attivarsi per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alle casse dello Stato.
Di far fronte alle richieste tributarie, ancor prima di appurarne l'effettivo obbligo, si sta parlando con sempre maggiore insistenza, in concomitanza, a decorrere dal primo luglio, con l'entrata in vigore del cosiddetto accertamento esecutivo previsto dal decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, all'art. 29.
La norma in discussione è, poi, stata recentemente modificata dal decreto legge sviluppo (DL n. 70/2011), che ne ha in parte attenuato gli effetti negativi per il contribuente. Con l'avvento della nuova disciplina, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate diventano immediatamente esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica e, passati ulteriori 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata direttamente in carico ad Equitalia, anche e soprattutto ai fini dell'esecuzione forzata. Pertanto, applicando la nuova disciplina, l'avviso di accertamento fungerà anche da cartella esattoriale che, di conseguenza, non deve più essere successivamente redatta e notificata. L'agente della riscossione, infatti, anche senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, può procedere alla espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
Alla base della semplificazione procedurale sopra descritta, c'è sicuramente la volontà di assestare un forte colpo all'evasione tributaria che, secondo recenti stime, sottrarrebbe all'imposizione fiscale un fatturato lordo annuo di circa 275 miliardi.
La sensazione è che, senza accelerare la riscossione dell'evasione stanata, la lotta al sommerso risulterebbe molto meno efficiente.
Tale obiettivo meritevole, però, non deve distrarci dalla considerazione di un assunto fondamentale e, cioè, che una grossa fetta degli avvisi di accertamento notificati dal Fisco si basa ancora esclusivamente su presunzioni. È la regola: l'amministrazione finanziaria presenta sulla scorta di fatti o valutazioni la sua visione del quadro reddituale del contribuente osservato, visione cui questi si oppone con considerazioni dal tenore contrario. Questo confronto è garantito a tutela di entrambe le parti da regole e procedure che, nel loro insieme, costituiscono il processo tributario.
n tal senso, l'opportunità delle modifiche di prossima entrata in vigore andrebbe valutata anche all'evidenza di altri assunti statistici, ad esempio quelli sull'andamento del contenzioso tributario.
I più recenti dati continuano a confermare che, in Commissione tributaria provinciale, le decisioni favorevoli (anche parzialmente) al contribuente sono circa il 60% di quelle complessivamente discusse. In altri termini, su dieci richieste del Fisco, sei sono, almeno parzialmente, infondate. Questa considerazione, da sola, basterebbe a suggerire maggiore cautela nell'adozione delle nuove misure.
A ciò deve aggiungersi che l'obiettivo della perequazione tributaria presuppone, necessariamente, anche un parallelo miglioramento nei livelli di efficienza della giustizia tributaria, che dovrebbe assicurare sempre un'equità di posizione fra Fisco e contribuente.
Ciò premesso, è netta la sensazione che il Legislatore, con l'introduzione dell'accertamento esecutivo, abbia voluto consentire un "colpo di acceleratore" ad un'automobile il cui motore ha urgente bisogno di una profonda revisione e che, perciò, rischia seriamente di "fondersi" alla richiesta di performances che, allo stato attuale, non possono essere consentite. Una misura forte, invasiva, come quella sottostante l'accertamento esecutivo, richiede una maturità tale del nostro apparato tributario che, quasi, rasenti la perfezione.
Solo in un tale contesto potrebbe ritenersi giuridicamente giustificabile il solve et repete.
Tale premessa, comunque, sembra contrastare fortemente con l'analisi del contenzioso tributario sopra riportata. Soccombere, seppur parzialmente, in sei casi su dieci, è un accidente statistico troppo importante per consentire ad una mera presunzione (quella del Fisco) di influire sulla sfera patrimoniale del contribuente. Analogamente, non si può pretendere di gestire una rivoluzione così importante, per i risvolti finanziari ad essa collegati, senza aver prima affrontato con serietà il tema della riforma del processo tributario.
Quello tributario, infatti, rimane l'unico ambito giurisdizionale amministrato da giudici "onorari", non professionali, ai quali viene corrisposto un rimborso di pochi euro per ogni sentenza (che, magari, riguarda centinaia di migliaia di euro) depositata.
Il numero dei magistrati è assolutamente inadeguato per la mole di lavoro sottopostagli e la complessità della materia fiscale continuamente in evoluzione stride fortemente con l'assenza di giudici "specializzati".
A questo punto, quindi, si rende necessaria una mobilitazione generale delle parti sociali (contribuenti, ordini professionali e tutte le associazioni di categoria) allo scopo di ottenere l'abrogazione totale della norma in discussione o, almeno, la sua sospensione fino a quando, nel contesto generale della riforma del fisco e della giustizia, non sarà totalmente riformato il processo tributario, dando maggiori garanzie difensive al contribuente anche nella fase cautelare, da estendere senza limiti anche in appello.
Nel frattempo, se non dovessero intervenire le necessarie e urgenti modifiche di cui sopra, è opportuno che le imprese interessate da uno dei nuovi accertamenti sollevino in sede giudiziaria eccezioni di incostituzionalità della norma con riferimento agli artt. 24 secondo comma, 41, 76 e 111 secondo comma, della Costituzione. A tal proposito, si precisa che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 281 del 07/07/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3°, terzo periodo, del D.L. 08 aprile 2008 n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06 giugno 2008 n. 101, nella parte in cui stabiliva la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione, adottato o confermato dal giudice, dopo il decorso di 150 giorni.
Se è fuor di dubbio che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, è pur vero che il diritto di difesa, al pari di ogni altro diritto garantito dalla Costituzione, deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo da assicurarne il carattere effettivo, senza alcuna limitazione temporale.


Dal primo luglio 2011 il dottor Alessandro Migliaccio, direttore provinciale di Equitalia Polis Salerno, ha lasciato il suo incarico per assumere la direzione regionale della Puglia nel nuovo organismo incaricato della riscossione, Equitalia Sud
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