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  Dicembre 2012

Articoli n° 6
LUGLIO 2006
 


Inserto
CONFINDUSTRIA DI SALERNO

Relazione del Presidente Andrea Prete

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Accertamento del
pubblico ufficiale

Ispezione del lavoro e diritto di accesso agli atti ispettivi

Il contraente generale: figura di appaltatore “globale”

Appalti pubblici: progetto originario e variazioni

Settore immobiliare:
chi tutela l’impresa?

Accertamento del
pubblico ufficiale

Gennaro STELLATO

Il verbale di accertamento non è fede privilegiata e può essere oggetto di prova contraria

Oggi si può dimostrare, con prove testimoniali o documentali, la non legittimità della violazione oggetto della contestazione

L’argomento trattato nel presente articolo può sembrare, a prima vista, meno "serioso" rispetto a quelli comunemente sviluppati. Esso nasce però da varie richieste formulatemi per approfondire una tematica che, sempre più spesso, diventa oggetto di numerose sentenze della Suprema Corte. Deriva anche dal comune sentire, come semplici utenti, di essere sempre più "tartassati" da multe e presunte violazioni che, nella maggior parte dei casi, non vengono contestate immediatamente ma eccepite con successivi verbali inviati a distanza di tempo e, per tale motivo, difficilmente contestabili soprattutto per la difficoltà di ricordare la circostanza specifica sia di luogo che di tempo. In realtà, già da un po’, soprattutto in seguito alla messa in funzione degli autovelox, gli organi di polizia provvedono alla contestazione non in modo immediato ma a mezzo posta invocando la giustificazione dell'impossibilità di procedere a quella immediatamente successiva al fatto. E ciò avviene generalmente con una sorta di dicitura di stile che nulla spiega. Intorno a questa dicitura si è scatenata una vera e propria battaglia a livello di giudici di merito tanto da arrivare sino alla Corte di Cassazione. Questa ultima, con una serie di decisioni che hanno definito un indirizzo ormai irreversibile, ha stabilito che, soprattutto in tema di eccesso di velocità, la mancata immediata contestazione resta giustificata dalla peculiarità della violazione. In particolare la Corte ha ritenuto comunque che l'espressione generalmente usata non esaurisce l'obbligo imposto dalla legge risultando una mera riproduzione dell'ipotesi astratta indicata dalla norma.
Essa, pertanto, non consente di conoscere la ragione concreta per la quale non era stato possibile fermare il veicolo per procedere alla contestazione immediata. Manca, infatti, nel verbale qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Conseguentemente a tale serie di considerazioni, la Corte ha annullato il verbale minando alla base la credibilità sostanziale dello stesso anche se, tra modifiche del codice della strada e regolamenti di attuazione, l'Amministrazione cerca comunque di avallare un metodo che, indubbiamente, appare discutibile sia nella forma che nella sostanza.
A questo va poi aggiunto un ulteriore elemento di riflessione riguardante la superabilità della presunzione di veridicità del verbale di accertamento del pubblico ufficiale. In parole povere come si può contestare un verbale in cui si legge che il tal giorno alla tale ora il veicolo ha commesso una determinata infrazione? La Pubblica Amministrazione, di fronte alle contestazioni, ha sempre eccepito che il verbale di accertamento di una infrazione al codice della strada è assistito da fede privilegiata ex art. 2669 e 2700 del codice civile. In particolare l'art. 2669 recita «L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato». L'art. 2700, poi, precisa che «L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Conseguentemente, volendo contestare il verbale, dovrebbe procedersi con una querela di falso con tutte le problematiche che una scelta del genere comporta. In sostanza, per contestare il verbale, si doveva accusare il pubblico ufficiale di falso. Oggi, grazie soprattutto alle decisioni dei Giudici di pace, sta prevalendo un orientamento che nasce anche e soprattutto da una fondamentale decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, a suo tempo, ha stabilito che l'attribuzione di fede pubblica al verbale non può essere assegnata quando la parte provveda a contestare la veridicità delle valutazioni del pubblico ufficiale verbalizzante in quanto la stessa non si estende appunto alle predette dichiarazioni. In pratica vuol dire che un verbale di accertamento può essere impugnato in sede civile senza finire nei meandri di una querela di falso, potendo dimostrare nella causa di merito le proprie deduzioni in ordine alle contestazioni specifiche del ricorso stesso. In sostanza si potrà dimostrare, attraverso prove testimoniali o documentali, che l'autovettura si trovava in altra località o addirittura non marciante o, comunque, provare la non legittimità della violazione oggetto della contestazione. Spetterà al giudice valutare l'attendibilità dell'istruttoria in relazione alle contestazioni nell'ottica di eventuali errori del verbalizzante. Risulta chiaramente che trattasi di una breccia importante in una situazione di muro contro muro che vedeva sempre soccombente il cittadino di fronte alla ineluttabile chiusura di un processo verbale che si poteva contestare solo con querela di falso. Se si pensa alla miriade di verbali notificati a distanza di mesi relativamente a guida con telefonino, senza cintura o mancato rispetto del semaforo, si può comprendere come in tal modo si possa scalfire una monolitica impostazione dell'Amministrazione che, difendendo il principio della presunzione di veridicità, chiudeva la porta ad ogni tipo di tutela dei diritti dell'utente. Con le decisioni che stanno via via aumentando appare evidente la tendenza a rompere questa dura posizione dell'Amministrazione che certamente appare assolutamente non in linea con i tempi e con una normativa che tende a dare sempre maggiori garanzie a chi si trova ad avere a che fare con la Pubblica Amministrazione. Indubbiamente, inquadrando la tematica in oggetto in un quadro più ampio si comprende anche l'impossibilità degli enti preposti a contestare sempre ed immediatamente le violazioni al codice della strada ma, certamente, non è degno di un paese civile constatare che il 90% delle multe non sia contestato immediatamente, ma frutto spesso di errori che fortunatamente oggi possono essere oggetto di impugnativa.

*Avvocato - studiostellato@tiscalinet.it

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