UNIONE INDUSTRIALI La nuova disciplina della materia al centro
di un convegno della Sezione Costruttori Edili
La formazione professionale
degli addetti del settore è un fattore essenziale per la crescita
Antonio ARRICALE
“Nuove forme di garanzia a tutela degli acquirenti di immobili da costruire", se n'è parlato presso l'Unione industriali di Caserta su iniziativa della Sezione Costruttori presieduta da Antonio Della Gatta. Il convegno è nato dall'esigenza fare chiarezza sugli adempimenti che la normativa impone per le compravendite di immobili successivi al 21 luglio 2005, data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122, che modifica profondamente la materia.
I lavori sono stati introdotti dal presidente di Confindustria Caserta, Carlo Cicala, il quale ha sottolineato «il ruolo di servizio dell'associazione, che si misura anche dalla capacità di fare dialogare costruttivamente, in occasioni come queste, imprenditori, agenzie di mediazione, istituti assicurativi e i cittadini-consumatori, al fine di ridurre al minimo, se non proprio di evitare, il contenzioso».
Una chiave di lettura dell'iniziativa, quest'ultima, che è stata rimarcata con dovizia di particolari dal presidente dei costruttori di Terra di Lavoro: «La nuova disciplina del settore - ha rimarcato Della Gatta - è quello di evitare, come spesso è accaduto in passato, che il promissario acquirente di un immobile da costruire, a causa di una "situazione di crisi" del costruttore (fallimento o altra procedura concorsuale), si trovi non solo a non veder ultimato l'immobile, ma anche a non riuscire ad ottenere la restituzione di quanto già eventualmente corrisposto al costruttore per un immobile mai venuto ad esistenza, vantando nei confronti di quest'ultimo una semplice posizione di creditore chirografario».
Da qui, gli interventi di Marcello Cruciani (dirigente dell'area Legislazione Mercato Privato dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili), del notaio Pasquale Liotti, di Aurelio Nastasi, Stefano Avon (entrambi dirigenti delle Assicurazioni Generali), e di Francesco Cammuso (Credito Fondiario del Gruppo Capitalia), che hanno affrontato la materia in tutte le pieghe.
La nuova disciplina prevede l'obbligo, per i costruttori, di rilasciare una fideiussione sugli acconti, e quello di sottoscrivere una polizza postuma decennale a garanzia dei gravi vizi sull'immobile. Più volte è stato precisato che si tratta di adempimenti vincolanti solo per quegli immobili il cui permesso di costruire (Dia o altro provvedimento abilitativo comunque denominato) sia stato richiesto a far data dal 21 luglio 2005 e siano oggetto di vendita (contratto preliminare o atto equipollente) prima della loro ultimazione.
Il sistema delle garanzie si applica agli immobili in genere e, cioè, sia agli edifici residenziali che a quelli ad uso diverso (es. box, negozi, uffici, ecc.) purché acquisiti da persona fisica. I beneficiari, infatti, sono esclusivamente le persone fisiche (art. 2 della legge) che acquistano per sé, o per persona da nominare (ma nei limiti dei parenti in primo grado), i soci di cooperative edilizie, le persone non socie di cooperativa, ma che abbiano iniziato a corrispondere somme per l'acquisizione del godimento di un immobile alla cooperativa.
Tra le principali novità introdotte dalla legge anche l'obbligo di redigere il contratto preliminare (ex art.6 D.Lgs.122/05) adeguandolo ad una serie di contenuti "minimi".
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