E-Government e Privacy,
un connubio annunciato
Riccardo IMPERIALI*
Il dialogo tra amministrazione e cittadini
deve rispettare i canoni di corretta gestione delle informazioni stabiliti dal codice privacy
Pubblica Amministrazione più efficiente grazie alla “rivoluzione digitale” in atto
Dal 1° gennaio, la Pubblica Amministrazione è entrata nell'era del “digitale”. Niente più code davanti agli sportelli degli uffici pubblici per effettuare pagamenti, richiedere certificati e spedire raccomandate? É presto per dirlo, ma ci sono fondate aspettative di un cambiamento reale: pagamenti on-line, possibilità di accesso via internet ad atti, procedimenti e servizi amministrativi. Niente più carta, ma solo documenti informatici, sottoscritti elettronicamente e validi a tutti gli effetti di legge. Questa, in sintesi, la rivoluzione operata dal nuovo codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo n. 82/05), che consentirà ai cittadini e alle imprese di interagire con la P.A. per via telematica e imporrà agli uffici pubblici la gestione informatica delle informazioni e delle comunicazioni.
Attenzione ad un aspetto che tocca i nostri diritti: questa rivoluzione renderà la P.A. più efficiente, ma dovrà garantire elevati standard di protezione dei dati personali. Esigenza primaria, questa, avvertita ed espressa dal legislatore sin dalle prime battute del nuovo testo unico.
Condivisione del patrimonio informativo tra le PA - Con la “digitalizzazione” dell'azione amministrativa, l'informazione diviene oggetto di scambio e condivisione tra le pubbliche amministrazioni. Il dato, gestito per via telematica, potrà viaggiare da un sistema informatico all'altro, senza barriere e senza che vi sia alcuna modifica sul piano della “proprietà” del dato stesso. Il nuovo codice, per agevolare la condivisione telematica delle informazioni, ha previsto la possibilità, per tutti gli uffici pubblici, di avvalersi di apposite convenzioni, volte a disciplinare le modalità di accesso ai sistemi informatici. Lo scopo è abbreviare i tempi di accesso e consultazione delle banche dati. Un intervento analogo era stato già compiuto dal codice privacy proprio incentivando la stipula di convenzioni fra il Ministro della Giustizia e il Ministro degli Interni da un lato, e altri soggetti pubblici dall'altro, tali da consentire agli uffici giudiziari e alle Forze di Polizia di consultare per via elettronica elenchi, registri e schedari.
Documenti informatici e norme privacy -L'era del “digitale” segna il passaggio di consegne tra il documento cartaceo e quello informatico, consentendo di smaterializzare l'informazione svincolandola da uno specifico supporto. Documenti contenenti sequenze di “bit” validi a tutti gli effetti di legge, da gestire e conservare su supporti informatici. Gli archivi informatici pubblici sostituiscono e si affiancano ai vecchi e obsoleti archivi cartacei, che sopravvivono solo per soddisfare esigenze correnti o se di notevole interesse storico. Una gestione informatica che, tuttavia, per evitare rischi di distruzione, perdita e accessi non autorizzati, dovrà essere a “prova di privacy”. Non a caso, il legislatore richiede espressamente il rispetto delle misure di sicurezza previste dal codice privacy. Una prescrizione, questa, che conferma la totale soggezione delle pubbliche amministrazioni alla disciplina in tema di data protection.
Sicurezza e firma digitale - Giulio Cesare, quando doveva trattare qualche questione riservata, «usava scrivere in cifra, e questa cifra consisteva in una disposizione apparentemente caotica delle lettere, sicché era impossibile ricostruire la parola originale». Così scriveva Svetonio, nella biografia del condottiero. Da quei sistemi di crittografia e scrittura nascosta, si è giunti all'informatica e alla firma digitale. Il sistema di cifratura utilizzato nell'antica Roma, oggi, è una chiave privata, un numero o una sequenza di lettere da proteggere e mantenere segreti. Di certo, è un sistema che risponde alle esigenze e ai principi di sicurezza in materia di protezione dei dati personali. E presenta altri vantaggi: niente più timbri, sigilli o punzoni.
Una sequenza di bit sostituirà il classico contrassegno e darà validità giuridica a qualsiasi documento nei rapporti tra privati, tra privati e pubbliche amministrazioni e tra amministrazioni. Semplice, ma ancor più facile falsificare la firma: chiunque, in teoria, potrebbe firmare con il nome di un altro. Da qui l'esigenza di ricorrere a tecniche di sicurezza basate sulla crittografia, adatte alle tecnologie moderne.
E-government e dati sensibili - Lo stato di salute di una persona, le sue abitudini sessuali o la fedina penale, sono tutte informazioni delicate, perché maggiormente esposte a lesioni della dignità e delle libertà fondamentali della persona. Per tale motivo, in ambito privacy, il trattamento di questi dati riceve una disciplina più rigorosa rispetto a quella relativa ad altri dati. Per le trasmissioni effettuate da P.A. e contenenti queste informazioni, il legislatore non ha tralasciato il codice privacy e di disciplinarne il relativo trattamento. Lo scambio di dati per via telematica tra pubbliche amministrazioni potrà riguardare solo informazioni relative a qualità personali previste dalla legge e sempre che la trasmissione sia indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono state acquisite.
Carte elettroniche e rischi privacy - Con l'avvento del “digitale” in ambito pubblico, si potrà cestinare il vecchio documento cartaceo d'identità. Il cittadino potrà essere identificato e accedere ai servizi in rete della P.A. tramite una carta elettronica. Non più un semplice documento di identificazione dunque. Un carta magnetica che, oltre ai dati identificativi del titolare, potrà contenere ulteriori informazioni personali, come quelle riguardanti lo stato di salute (gruppo sanguigno e altre informazioni di carattere sanitario) e finanche alcuni dati biometrici, come le impronte digitali. Questo consentirà agli enti pubblici, tramite il raffronto del dato fisico con quello precedentemente archiviato, di identificare con certezza l'utente-cittadino. Tuttavia il cosiddetto “raffronto biometrico”, dal lato privacy, desta non poche perplessità per i rischi connessi ad un uso indiscriminato dei dati personali del cittadino e per l'effetto “Grande Fratello” che potrebbe provocare. Il corpo diventa una “password”, la “traccia fisica” lasciata dal cittadino potrà essere seguita da chiunque e a sua insaputa. In questi casi, le esigenze di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa dovranno fare i conti con la riservatezza dei cittadini, senza scorciatoie o approssimazioni. Quanto più l'evoluzione tecnologica farà ricorso all'uso di dati personali, tanto più elevata dovrà essere la tutela riconosciuta alla nostra “persona virtuale”: per un'esigenza di civiltà, saremo fra coloro che pretenderanno il pieno rispetto dell'impianto normativo in materia di data protection.
Avvocato
riccardo.imperiali@imperiali.com
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