Nuova regolamentazione sui servizi telefonici a sovrapprezzo
Gaia
Sigismondi*
All’esame del Parlamento
uno schema di decreto ministeriale che disciplina tale materia
Regole omogenee per non limitare lo sviluppo di nuovi servizi a sovrapprezzo, ma anche per tutelare l’utenza
Attualmente, nonostante le Camere siano sciolte, e l'attività parlamentare sia praticamente ridotta all'osso, è stata sottoposta al Senato, il 9 febbraio scorso, la richiesta di un parere relativo allo schema di decreto ministeriale recante la disciplina dei servizi a sovraprezzo. A questo proposito, ricordiamo che le Camere stanno continuando a lavorare in regime di prorogatio, che si concretizza nella possibilità di esaminare soltanto alcuni atti esplicitamente previsti dal regolamento parlamentare, ovvero decreti legge, atti del Governo, provvedimenti rinviati dal Presidente della Repubblica e disegni di legge di ratifica di accordi internazionali.
Lo schema di regolamento in oggetto mira ad adeguare le disposizioni contenute in precedenti decreti del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni alle innovazioni intervenute nel corso degli anni, nonché alla regolamentazione europea relativa al settore dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni. Il provvedimento, che si ispira al concetto di convergenza e neutralità tecnologica, contiene disposizioni riguardanti il settore reti e servizi di comunicazione elettronica, dove questi due termini si riferiscono a tutte le reti e i servizi offerti tramite le diverse tecnologie disponibili. Lo schema in esame, dunque, si propone di fissare regole omogenee per i servizi a sovrapprezzo offerti tramite reti e servizi di diversa tecnologia, nonché di disciplinare gli stessi in modo tale da soddisfare due indispensabili esigenze; da una parte non porre barriere né limitare lo sviluppo di nuovi servizi e, dall'altra, dare adeguata e necessaria tutela all'utenza che viene in contatto con quest'ultimi.
Facendo un breve excursus storico, le fonti normative della materia in esame partono da una legge del 1996 che demandava al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni l'adozione di un regolamento contenente norme relative all'accesso ai servizi auditex, videotel e a quelli offerti su codici internazionali, prevedendo le modalità di autoabilitazione e autodisabilitazione da parte degli utenti del servizio fisso e radiomobile di comunicazione. Questi servizi in tale data erano accessibili unicamente attraverso le numerazioni 144 e 166 e comprendevano tutti i servizi che consentivano l'accesso ad informazioni o prestazioni di tipo “vocale, testuale o grafico”.
Già nel 1998, tuttavia, il Ministero aveva provveduto a predisporre un provvedimento in materia, sul quale però, nel corso dell'iter di approvazione, erano sorte questioni inerenti alla compatibilità con il diritto comunitario.
Per questo ad oggi si è sentita l'esigenza di adottare un testo unitario che ricomprendesse tutte le disposizioni vigenti in materia, disponendo l'abrogazione dei precedenti provvedimenti. La stesura del regolamento ha richiesto un iter complesso che ha visto il Ministero impegnato in due consultazioni: da una parte, degli operatori del settore, e dall'altra delle associazioni degli utenti e dei consumatori, nonché in tavoli di confronto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con polizia delle comunicazioni in materia di vigilanza e controllo. Il testo dello schema, che tiene conto delle diverse osservazioni, dei suggerimenti e dei contributi di tutti i soggetti intervenuti nella varie fasi della sua formazione, è suddiviso in sette capi che riguardano:
- le disposizioni generali;
- il contenuto dei servizi a sovrapprezzo;
- le modalità di espletamento di tali servizi;
- l'attivazione degli stessi;
- i controlli e le sanzioni;
- le disposizioni in materia di pubblicità;
- le disposizioni finali.
In particolare il Capo Primo definisce le definizioni che, in linea con il codice delle comunicazioni elettroniche, sono aggiornate rispetto al decreto ministeriale precedentemente emanato nel 1995 e individua le finalità del regolamento e le diverse tipologie di servizi. Il Capo Secondo, relativo al contenuto dei servizi in esame, riprende e integra le disposizioni preesistenti, stabilendo i principi generali cui le informazioni o le prestazioni fornite tramite i servizi a sovrapprezzo debbono uniformarsi, prevedendo che tali servizi siano destinati principalmente a persone maggiorenni. Inoltre, il Secondo Capo contiene norme destinate alla tutela dei minori e di quei soggetti che si trovano in stato, pur se temporaneo, di vulnerabilità psichica, per questi le informazioni o prestazioni richieste non devono avere contenuti che possano rappresentare una minaccia alla loro salute, sicurezza e crescita e non devono fare leva sui loro bisogni di affetto e protezione, né indurli a violare norme di comportamento sociale generale.
Il Capo Terzo nel fissare le modalità di espletamento dei servizi a sovrapprezzo, stabilisce che bisogna far precedere le informazioni o le prestazioni da un messaggio di presentazione gratuito e chiaro in cui vengono descritti i relativi dati informativi; l'accettazione di un servizio a sovrapprezzo è, dunque, ammessa solo con il consenso espresso dell'interessato.
Il Capo Quarto, dedicato all'attivazione dei servizi in questione, prevede obblighi per l'uso delle numerazioni e delle infrastrutture da parte degli operatori, stabilendo che i servizi di selezione automatica presentino caratteristiche tali da permetterne il controllo da parte dell'utente. A questo fine viene stabilito altresì che specifiche informazioni devono essere messe a disposizione in un database pubblico.
Il Capo Quinto, dedicato ai controlli e alle sanzioni, attribuisce ai competenti organi della polizia postale e delle comunicazioni e del Ministro delle comunicazioni, compiti di vigilanza e controllo.
Il Capo Sesto, dispone in materia di pubblicità, mentre il Capo Settimo contiene norme relative ai servizi internazionali, prevedendo la sospensione delle numerazioni riferite ai servizi internazionali mediante le quali sono erogati servizi non conformi al Capo Secondo, nonché disposizioni sul rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza dei dati personali e tutela della privacy.
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