L’applicazione della
Direttiva 94/9/CE-ATEX
a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ISPESL
Fausto DI TOSTO*
Una rapida analisi delle problematiche
connesse alla commercializzazione
degli assiemi
Uno dei punti maggiormente controversi della direttiva riguarda gli obblighi dei Fabbricanti connessi alla realizzazione degli assiemi. In realtà gli assiemi non risultano definiti nella direttiva, ma la pratica applicazione della stessa ha indotto a considerare questi “oggetti” e conseguentemente ha indotto l'ATEX Standing Committee (ovvero il Comitato europeo legittimato ad esprimere pareri e interpretazioni sulla direttiva) a pronunciarsi più volte e su diversi aspetti connessi alla commercializzazione degli assiemi. Con il termine di “assieme” si deve intendere: «un prodotto costituito dalla combinazione di due o più apparecchi e di eventuali dispositivi e/o componenti che viene immesso sul mercato e/o messo in servizio da una persona responsabile (fabbricante) come singola unità funzionale». Una singola unità funzionale può consistere in una o più apparecchiature le quali, insieme, raggiungono una specifica funzione. La commercializzazione di un prodotto (su cui o a cui saranno successivamente applicate altre apparecchiature), deve essere corredata da una valutazione del rischio, che conterrà per quanto possibile informazioni, prescrizioni tecniche e istruzioni operative che saranno utilizzate come dati di input dall'utilizzatore/assemblatore successivo. Se le parti dell'assieme (attrezzature, sistemi di protezione, dispositivi di sicurezza e componenti) non sono conformi alla direttiva, il fabbricante deve garantire che l'insieme (inteso prodotto finale come singola unità funzionale), venga reso conforme alla direttiva stessa. Allo stesso modo, se il fabbricante dell'assieme inserisce parti prive di marcatura CE (poiché si tratta di parti fabbricate direttamente o ricevute da un fornitore e destinate ad ulteriore trasformazione) o componenti non corredati del certificato suddetto, il fabbricante non potrà presumerne la conformità e la sua valutazione della conformità dell'assieme dovrà riguardare anche le parti in questione. Nel caso in cui un assieme sia costituito da parti di apparecchiatura diverse, secondo la definizione della direttiva 94/9/CE, precedentemente immesse sul mercato da fabbricanti diversi, tali parti devono già essere conformi alla direttiva. Il fabbricante dell'assieme può presumere la conformità di dette parti di apparecchiatura e limitare la propria valutazione del rischio di innesco a tutti quei pericoli derivanti dalla combinazione finale dell'assemblaggio. In ogni caso, comunque, l'assemblatore deve eseguire una valutazione del rischio per stabilire se la combinazione finale dell'assemblaggio dà luogo a nuove sorgenti di innesco che necessitano di essere considerate in relazione alla valutazione di conformità. A tal proposito è utile ricordare che la categoria di un apparecchio deve essere determinata sulla base della “valutazione del pericolo di innesco”, in relazione all'eventuale atmosfera circostante l'apparecchio e la sua eventuale atmosfera di processo interna. Se la valutazione del pericolo di innesco assicura che gli apparecchi non contengono sorgenti di innesco efficaci durante il normale funzionamento, gli apparecchi possono essere classificati come apparecchi della categoria 3. Analogamente, nel caso in cui la valutazione del pericolo di innesco assicura che gli apparecchi non contengono sorgenti di innesco efficaci durante le disfunzioni previste o le rare disfunzioni, gli apparecchi possono essere classificati rispettivamente come apparecchi della categoria 2 o 1. Le funzioni dell'assemblatore non sono le stesse della persona responsabile dell'installazione in sito per la quale si considera applicabile esclusivamente la direttiva “sociale” 99/92/CE. Risulta frequente la situazione per cui un “installatore” (nel senso generico del termine), è chiamato ad installare/assemblare in sito diverse parti rientranti nella definizione di prodotto di cui alla direttiva 94/9/CE per formare un impianto. Il problema è di stabilire se e quando l'impianto così realizzato debba considerarsi un assieme secondo la definizione vista sopra. La distinzione non risulta sempre chiaramente definibile e ogni situazione dovrebbe essere valutata nel caso specifico. In linea del tutto generale si può dire che l'impianto così realizzato di solito sarà un assieme se è posto sul mercato come un'unità funzionale completa da un singolo fabbricante. Viceversa, l'impianto sarà considerato un'installazione (quindi al di fuori del campo di applicazione della direttiva 94/9/CE), se l'utilizzatore acquista parti da diversi fabbricanti al fine di installarli sotto la sua responsabilità dopo aver condotto una valutazione del rischio globale dell'impianto. A questo proposito possono risultare utili le “guidelines” emesse e largamente condivise in ambito di direttiva 97/23/CE-PED. L'assieme (essendo considerato un prodotto secondo la direttiva), dovrà essere corredato di tutta la documentazione prevista dalla direttiva, e debitamente marcato con una etichetta che tenga conto dei limiti di utilizzo risultanti dalle diverse parti eventualmente utilizzate.
La marcatura CE per assiemi
Nel caso di assiemi, il prodotto finale deve essere contrassegnato con una marcatura dell'assemblaggio prima della messa sul mercato e/o in servizio. Come descritto in precedenza, un assieme può essere formato di un certo numero di prodotti (apparecchi, sistemi di protezione, dispositivi e componenti) già commercializzati e quindi dotati di marcatura propria. É possibile assemblare prodotti con caratteristiche diverse (categorie, classi de temperatura ecc.), nel qual caso la marcatura dell'assieme dovrà tenere conto delle seguenti regole:
Classe di
temperatura |
Si indica la classe più bassa tra quelle delle singole parti costituenti l’assieme, vale a dire la classe corrispondente alla maggiore max. temperatura superficiale (T3 prevale su T4, T4 prevale su T5 e così via) |
Categoria |
Si indica la categoria più limitativa tra quelle delle singole parti costituenti l’assieme (categoria 3 prevale su categoria 2, categoria 2 prevale su categoria 1, ecc.) |
Gruppo
del gas |
Si indica il gruppo del gas più limitativo tra quelli delle singole parti costituenti l’assieme (IIA prevale su IIB, IIB prevale su IIC, ecc.) |
ISPESL-Dip. Omologazione e Certificazione Unità di Certificazione ATEX e Dispositivi di Sicurezza - Roma
fausto.ditosto@ispesl.it
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