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  Dicembre 2012

Articoli n° 3
APRILE 2006
 

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Il rilancio dell’economia passa attraverso i distretti produttivi

Amedeo SACRESTANO


La finanziaria 2006 prevede per la prima volta significativi benefici fiscali, amministrativi e finanziari per le reti d’impresa


Con la nomina e l'insediamento della Commissione Ministeriale di Studio prevista dalla legge, avvenuta agli inizi di marzo, è entrato nel vivo il lavoro di analisi e verifica per l'applicazione concreta di una delle principali novità della finanziaria 2006. La norma, nei commi dal 366 al 372 dell'unico articolo, detta una nuova disciplina per i distretti produttivi, integrando, e in parte superando, una serie di leggi già presenti nell'ordinamento nazionale, prima fra tutte la n. 317/91, soprattutto con riguardo ai benefici previsti per i soggetti economici che faranno parte delle nuove aggregazioni spontanee fra imprese. L'istituto giuridico riprende le teorie sui modelli di sviluppo delle attività manifatturiere incentrati sulla creazione di network tra piccoli e medi operatori che, coordinando il proprio operato, fanno nascere “l’impresa a rete”. Il distretto produttivo è, infatti, definito come una libera aggregazione di imprese, articolata sul piano territoriale e funzionale. Seguendo tale approccio, operatori economici, legati da un comune territorio sul quale producono e operano o da collegamenti di natura funzionale tra le proprie attività, possono unirsi su base volontaria dando vita, non in senso giuridico ma negli effetti sostanziali, ad un gruppo economicamente rilevante. Viene, così, disciplinata sul piano normativo l'esistenza delle diverse formule di aggregazione tra imprese quali le filiere di settore, i rapporti di subfornitura, i consorzi export, i metadistretti e i distretti tecnologici. In questa nuova legge, a differenza di quanto previsto dalle precedenti, il distretto non è individuato e definito da soggetti istituzionali pubblici (quali il Governo o le Regioni) ma nasce ad opera e per volontà dei soggetti economici privati che, liberamente, possono decidere di aggregarsi tra loro, utilizzando, presumibilmente, l'istituto civilistico del consorzio. Proprio la natura giuridica del distretto produttivo dovrà essere uno dei punti di maggiore approfondimento demandati alla Commissione Ministeriale di Studio appena insediata. In tal modo, il Ministro dell'Economia potrà emanare un successivo decreto, con cui chiarire caratteristiche e modalità di individuazione delle aggregazioni.
I benefici fiscali - Le imprese che decideranno di dar vita o di aderire ad un distretto produttivo potranno godere di significative e diverse agevolazioni fiscali. In primo luogo, avranno la possibilità di esercitare congiuntamente un'opzione per la cosiddetta tassazione di distretto, con cui viene data rilevanza ad una sorta di dichiarazione consolidata di gruppo. In tal modo, imprese in utile potranno compensare il loro carico fiscale con quelle in perdita, potendo attribuire a queste ultime dei compensi in esenzione d'imposta. In alternativa, le imprese aderenti possono scegliere la tassazione unitaria, con la quale il reddito imponibile ai fini erariali, nonché i tributi, contributi e le altre somme dovute agli enti locali, per l'intero distretto (e, quindi, cumulativamente per tutti gli operatori economici aderenti) vengono determinati su base concordataria per almeno un triennio, avendo riguardo alla natura, tipologia ed entità di questi ultimi. Saranno, dunque, dei parametri oggettivi, determinati (secondo la norma) anche su base presuntiva, a stabilire quante imposte complessivamente (e in maniera forfetaria) dovrà pagare l'intero distretto, cui è demandato il successivo onere di ripartirle tra i soggetti aderenti in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento e sulla base di princìpi di mutualità. Infine, la legge prevede (anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria) la possibilità che i distretti concordino, in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate e gli enti locali (e per almeno un triennio), il volume delle imposte e dei contributi che le singole imprese aderenti dovranno versare in ciascun esercizio (cosiddetto concordato unitario). Le aziende che decideranno di aderire alla libera aggregazione territoriale o settoriale avranno, dunque, il vantaggio di poter sapere preventivamente quante imposte e contributi dovranno versare, sempre in maniera forfetaria, pur se non decideranno di optare per la tassazione di distretto o per quella unitaria.
I vantaggi amministrativi - Su questo piano, le imprese aderenti potranno intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni, ovvero dare avvio presso le stesse a procedimenti amministrativi, per il tramite del distretto di cui fanno parte. Molto più significativa appare, però, la previsione per la quale, se il distretto dichiara di avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti o dei requisiti necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici devono provvedere senza altro accertamento. Al distretto viene, dunque, attribuita la facoltà di potersi sostituire all'Ente pubblico nell'espletamento della fase istruttoria di diversi procedimenti amministrativi e il suo giudizio è insindacabile per l'ente sostituito. Questa prerogativa potrebbe essere stata attribuita anche con riferimento all'attività istruttoria per l'attribuzione degli aiuti di Stato. La norma prevede, infatti, che (al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie) le imprese che aderiscono ai distretti possono presentare le relative istanze e avviare i collegati procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza e assistenza alle imprese e che possono, qualora le stesse siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto.
Le attribuzioni finanziarie - Per i distretti sono, infine, previste delle particolari semplificazioni per la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte di esso. Inoltre, per favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dovrà adottare misure per assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi per attenuare il rischio di credito ed elaborare e implementare misure per favorirne il rafforzamento patrimoniale. Dovrà, infine, essere stimolata la creazione di fondi di venture capital per l'investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto.

Docente di Project Financing
Università degli studi di Teramo
amedeo.sacrestano@progettoarcadia.com

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